Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20153 Responsabilità del committente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a. SNAM conveniva davanti al Tribunale di Milano la s.p.a.

Impresa Unione deducendo che tra le parti era intercorso un contratto per la esecuzione, su un tratto di 200 km., di condotte e infrastrutture destinate al potenziamento del c.d. gasdotto algerino e agiva per ottenere l’accertamento negativo del diritto della appaltatrice Impresa Unione ad essere risarcita per la ritardata consegna del cantiere al fine dell’esecuzione dell’opera. Precisava che per l’inizio dei lavori era stata prevista la data del 1 giugno 1993 ma, a causa di difficoltà nel rilascio delle autorizzazioni amministrative, essa committente era stata costretta a disporre il fermo dei lavori sino alla data del 6 settembre 1993. L’appaltatrice Impresa Unione aveva avanzato, in conseguenza del differimento dei lavori e del fermo del cantiere, una richiesta di maggiori compensi quantificati in L. 19.971.944.000. Deduceva la SNAM che la appaltatrice Impresa Unione era decaduta dal diritto di avanzare qualsiasi pretesa dipendente dal ritardo nella consegna del cantiere per mancato rispetto del procedimento previsto nella regolamentazione contrattuale e contestava in ogni caso il quantum della pretesa della controparte.

Si costituiva Impresa Unione e agiva in via riconvenzionale per ottenere la condanna al risarcimento dei danni per la ritardata consegna del cantiere, quantificati in L. 25.443.116.000, e per i maggiori oneri derivati da variante in corso d’opera, quantificati in L. 92.496.776.

Il Tribunale di Milano condannava SNAM al pagamento di L. 16.388.925.370 a titolo di risarcimento del danno.

Proponeva appello SNAM RETE GAS s.p.a. qualificandosi come successore a titolo particolare di SNAM, in quanto la società attrice in primo grado era stata incorporata dall’ENI s.p.a., che, a sua volta, aveva conferito il ramo d’azienda gestito dalla SNAM alla società controllata Rete Gas Italia s.p.a., in seguito denominata SNAM RETE GAS s.p.a.

Si costituiva l’appellata Impresa Unione s.p.a. ed eccepiva il difetto di legittimazione della SNAM RETE GAS s.p.a. in quanto la cessione del ramo d’azienda non aveva riguardato anche il rapporto contrattuale intercorso tra Impresa Unione e SNAM s.p.a., come poteva evincersi dal contratto di cessione del 28 giugno 2001 e dalla nota dei Presidenti delle due società che riconosceva come ogni rapporto antecedente al 1 luglio 2001 fosse restato di competenza di SNAM s.p.a.

La Corte di appello di Milano ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ENI s.p.a., quale incorporante di SNAM. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano riduceva l’importo liquidato in favore di Impresa Unione, a titolo di risarcimento del danno per la ritardata consegna del cantiere, ad Euro 715.610.

Ricorre per cassazione Impresa Unione s.p.a. con cinque motivi di impugnazione.

Si difendono con controricorso e propongono ognuna ricorso incidentale ENI s.p.a. e SNAM RETE GAS s.p.a. cui replica con controricorso Impresa Unione s.p.a.

Le parti producono altresì memorie difensive.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti sussistendo a tal fine i presupposti richiesti dalla legge.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2560 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c.. Ribadisce la ricorrente che la sentenza del Tribunale di Milano non è stata impugnata nel termine di legge da SNAM s.p.a. nè dall’incorporante ENI s.p.a. mentre l’impugnazione di SNAM RETE GAS deve ritenersi effettuata da un soggetto non legittimato alla impugnazione perchè non succeduto a titolo particolare sia in base alle disposizioni contrattuali e alle successive dichiarazioni delle parti del contratto di cessione di ramo d’azienda e sia in base alla disciplina vincolante dell’art. 2560 cod. civ., secondo cui l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Il credito della Impresa Unione resta dunque fuori dall’ambito di operatività dell’art. 2558 e rientra in quello degli artt. 2559 e 2560 in quanto trae la sua fonte in un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, di cui quella a carico di Impresa Unione pacificamente già eseguita per intero al momento della cessione del ramo d’azienda. Nè vi era stato alcun consenso della creditrice Impresa Unione alla liberazione di SNAM tale da legittimare la vantata qualità di successore a titolo particolare.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado per insufficiente e/o contraddittoria motivazione. La Corte di appello – secondo la ricorrente – ha esaminato le conseguenze della cessione nei rapporti interni fra SNAM e SNAM Rete Gas senza considerare la loro irrilevanza in mancanza della liberazione da parte del creditore.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ. e la insufficiente e contraddittoria motivazione. La società ricorrente ritiene preclusa la possibilità di far ricorso alla liquidazione equitativa qualora la C.T.U. abbia fornito dati univoci e precisi per la liquidazione del danno.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione sugli aggravi organizzativi e di impiego di roano d’opera derivanti dal ritardo nella consegna (e nell’inizio) dei lavori.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza pur riconoscendo la inassimilabilità dei criteri di liquidazione del danno da ritardata consegna con i criteri di computo dei danni da fermo cantiere in corso d’opera finisce per applicare impropriamente questi ultimi e laddove afferma la carenza probatoria della domanda. Secondo la ricorrente, infatti, la pretesa carenza probatoria, affermata dalla Corte di appello, deriva solo da una superficiale valutazione dei dati emergenti dal processo e in particolare dal riconoscimento, da parte di SNAM, dell’entità dell’organizzazione operativa di cantiere.

Con il primo motivo di ricorso incidentale ENI e SNAM RETE GAS rilevano la intervenuta decadenza dell’appaltatrice dal diritto a richiedere i danni per il periodo di iniziale sospensione dei lavori e sostengono che sarebbe stato necessario accertare l’esplicito riconoscimento della pretesa dell’appaltatore.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale le società controricorrenti rilevano l’insussistenza del diritto dell’appaltatrice a richiedere alla committente una somma superiore a quella contabilizzata con lo stato finale dei lavori come conseguenza dell’applicazione di tutte le clausole contrattuali per effetto dell’avvenuto approntamento e della consegna del cantiere dalla committente all’appaltatrice.

Il primo motivo del ricorso principale risulta fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale nonchè di quelli dei ricorsi incidentali.

Ritiene infatti la Corte che la disciplina di cui all’art. 2558 c.c. non si applichi alla fattispecie in esame dato che il favore che tale articolo accorda al subentro dell’acquirente dell’azienda nei rapporti contrattuali in essere trova la sua ragion d’essere nell’interesse dell’acquirente alla prosecuzione in proprio nome dei rapporti contrattuali in essere al fine del funzionamento dell’azienda acquisita. Si ritiene pacificamente in giurisprudenza e nella dottrina che restino quindi al di fuori i contratti già esauriti. La linea di demarcazione fra contratti esauriti e non esauriti va posta con riferimento alla funzionalità del contratto all’esercizio dell’attività connessa all’acquisto dell’azienda.

Nella specie tale discrimine pone decisamente la fonte del credito controverso al di fuori dalle ipotesi dell’esistenza di un contratto in atto. La pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto, e rimaste inadempiute, non implica che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito (cfr. Cass. civ. sez. 3^ n. 9532 del 22 aprile 2010). Tanto più nella controversia in esame dove il credito controverso attiene alla sopportazione da parte dell’impresa appaltatrice del ritardo nella consegna del cantiere per l’esecuzione di un’opera che è stata totalmente eseguita e pagata prima della cessione del ramo di azienda. Un credito che può definirsi risarcitorio e che trova la sua fonte in un contratto completamente eseguito da entrambe le parti. Appare quindi palese la riconducibilità della fattispecie alla normativa prevista dall’art. 2560 c.c. per i debiti relativi all’azienda ceduta, anteriori al trasferimento. Qui le ragioni che sottendono a una disciplina intesa a conservare la titolarità del rapporto in capo al cedente consistono evidentemente nella conservazione, in favore dei creditori, delle garanzie rappresentate dal patrimonio e dalla persona del cedente. Di conseguenza è solo il creditore a poter liberare il cedente mentre restano irrilevanti nei suoi confronti gli accordi intercorsi fra cedente e cessionario. La posizione di quest’ultimo potrà avere semmai rilievo nei confronti del creditore come esecutore dell’obbligazione di pagamento. Sul piano sostanziale la stessa previsione della solidarietà dell’acquirente (art. 2560 c.c., comma 2) dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante e pertanto essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale co-obbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell’eventuale coobbligato in solido (cfr. Cass. civ. sez. 1^ n. 23780 del 22 dicembre 2004). Sul piano processuale ciò comporta la conservazione da parte del cedente della legittimazione ad agire (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 320 del 18 gennaio 1988) con la conseguenza che l’inutile decorso del termine per l’impugnazione per effetto dell’inerzia del cedente l’azienda comporta l’inammissibilità dell’impugnazione da parte del cessionario e l’impossibilità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente quale unico soggetto legittimato all’impugnazione e la impossibilità di integrare il contraddittorio nei confronti di esso.

Va quindi accolto il primo motivo del ricorso principale con assorbimento degli altri motivi di ricorso principale e incidentale, cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata e pronuncia di merito di inammissibilità dell’appello proposto da SNAM RETE GAS s.p.a. Consegue altresì la condanna solidale di ENI e SNAM RETE GAS s.p.a. al rimborso in favore di Impresa Unione delle spese del giudizio di appello e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi nonchè i ricorsi incidentali, dichiara inammissibile l’appello di SNAM RETE GAS s.p.a. e, conseguentemente, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza n. 1133/05 della Corte di appello di Milano. Condanna le società ENI e SNAM RETE GAS s.p.a., in solido, al rimborso, in favore di Impresa Unione s.p.a., delle spese processuali del giudizio di appello liquidate in complessivi Euro 50.500,00 di cui 500,00 per spese, 2.500,00 per competenze e 47.500,00 per onorari e in complessivi Euro 45.200,00 per il giudizio di cassazione di cui 200,00 per spese.

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