Cass. pen., sez. I 27-10-2008 (16-10-2008), n. 39980 Regola di giudizio – Ritrattazione, in sede di udienza preliminare, di dichiarazioni autoaccusatorie utilizzabili per le contestazioni nell’esame dibattimentale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Oggetto del ricorso del pubblico ministero è la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP del tribunale di Napoli nei confronti dell’indagato in epigrafe. Il giudice del merito è pervenuto alla decisione analizzando dapprima le tre dichiarazioni confessorie dello S., che è andato via via precisando, in ciascuna di esse, la sua responsabilità, sia con riferimento alla consegna dell’arma utilizzata per commettere l’omicidio, sia con riferimento alla sua partecipazione alla riunione nella quale si parlò del delitto. Il GUP ha sottolineato, peraltro, che all’udienza preliminare lo S., pur confermando sotto ogni altro aspetto le sue precedenti dichiarazioni, ha sostenuto di non essere stato a conoscenza che la pistola da lui consegnata al B. sarebbe stata utilizzata proprio per commettere l’omicidio per il quale si procede, fermo restando che gli era ben nota l’esistenza di una lotta tra bande rivali, con la conseguente possibilità che l’arma fosse utilizzata, vuoi per commettere un omicidio, vuoi per difesa personale da questo elemento e dalla ritenuta utilizzabilità solo per le contestazioni delle dichiarazioni rese in precedenza dallo S., il GUP ha tratto il convincimento che lo ha condotto all’applicazione dell’art. 425 c.p.p., comma 3.
Il ricorso del pubblico ministero è fondato, perchè il GUP non sembra aver tenuto conto che si è in presenza di dichiarazioni autoaccusatorie e si è limitato a riportare le varie dichiarazioni dello S., enunciandone, più che evidenziandone, le discrasie e la genericità rispetto alle dichiarazioni rese all’udienza, ma ha omesso un’analisi critica circa la ammissione dell’imputato di aver fornito l’arma per il delitto, ribadita all’udienza, e la puntualizzazione delle ipotesi alternative che lui stesso aveva immaginato nel consegnare l’arma (perpetrazione di un omicidio o difesa personale).
Si è inoltre spinto al dare per certo che le dichiarazioni dibattimentali dell’imputato non sarebbero state diverse da quelle pronunciate all’udienza preliminare, con valutazione del tutto illogica, perchè fondata su una previsione soggettiva del giudicante.
In ogni caso, e indipendentemente da questa illogicità di fondo, con la decisione impugnata il giudicante ha sottratto alle parti (in questo caso il pubblico ministero) la possibilità di utilizzare le precedenti dichiarazioni per le contestazioni ex art. 503 cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui, secondo la previsione del giudice, le dichiarazioni dibattimentali dell’imputato dovessero risultare identiche a quelle rese in sede preliminare.
La sentenza va perciò annullata con rinvio al GUP del tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al GUP del tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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