Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22203 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Trento, con ordinanza del 4.11.2009 respingeva la richiesta di Z.P. volta ad ottenere la somma di Euro 150.000 quale equa riparazione per ingiusta detenzione dall’1.12.2005 al 10.7.2007 per il delitto di cui all’art. 609 quater c.p. per il quale era stato condannato in primo e secondo grado ma la Corte di Cassazione aveva annullato la condanna per difetto di querela, mancando la prova che i fatti fossero avvenuti quando la denunciante parte lesa era ancora minorenne.

La Corte territoriale, nel respingere l’istanza, ha ritenuto che fosse ostativa la condotta dolosa, come ritenuto in sede di merito e non escluso in sede di legittimità, integrante il reato per il quale vi era stata la privazione della libertà.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Z.P. deducendo l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 314 c.p.p. circa la ritenuta insussistenza dei presupposti, atteso che la misura cautelare fu disposta a seguito di reiterate deposizioni contrastanti tra loro e non si comprendeva dall’ordinanza quale fosse la condotta gravemente colposa o dolosa attribuita allo Z., e che sin dall’esame del gravame cautelare era stata eccepita la carenza della condizione di procedibilità.

Deduce, inoltre, la mancanza di motivazione in relazione alla domanda di riparazione almeno per il periodo successivo all’annullamento della sentenza di condanna, poichè occorsero oltre 10 giorni per l’effettiva rimessione in libertà dello Z..

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Invero, correttamente è stata ritenuta la condotta dolosa ostativa in quella integrante sotto il profilo soggettivo ed oggettivo gli estremi del reato di violenza sessuale, la cui fattuale perpetrazione non è stata posta in dubbio nè dai giudici di merito nè da quelli di legittimità. Nè le contestazioni mosse sul punto dal ricorrente appaiono in alcun modo conferenti, come la pretesa di volere escludere la sua responsabilità per aver sempre contestato sia la credibilità della parte lesa minorenne sia la necessità della querela (esclusa, infine, solo per il dubbio circa l’esatta data di commissione del reato).

Come correttamente rilevato dal P.G., del tutto sfornita di prova è la censura relativa all’omessa motivazione circa la mancata considerazione del periodo di ingiusta carcerazione sofferta per 10 giorni intercorrenti tra la pronuncia della Corte di Cassazione e la sua scarcerazione.

Infatti, come emerge dal stesso ricorso, la sentenza della S.C. risulta depositata e pubblicata in data successiva (27.9.2007, mentre il dispositivo fu letto il 27.6.2007) alla scarcerazione (avvenuta il 9.7.2007); inoltre il ricorrente aveva una posizione giuridica assai complessa in sede esecutiva – come emerge ancora dal ricorso (infatti residuava la pena di anni uno e mesi cinque relativa ad un provvedimento di cumulo dichiarata espiata solo in data 20.12.2007 dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Trento) – e quindi spettava al richiedente fornire la prova rigorosa della immotivata protrazione della carcerazione.

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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