Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3432 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

er delega dell’avvocato Zuppardi;
Svolgimento del processo

1. La signora R. C. ha impugnato la sentenza del TAR per la Campania, n. 4259 del 2009, con cui era stato respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso il decreto del Direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli "L’Orientale", n. 433 del 19.3.2008, di conferma dell’esclusione della ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo, a n. 7 posti di funzionario amministrativo VIII qualifica funzionale presso il detto Istituto universitario e avverso ulteriori atti del procedimento.

2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4304 del 2010, ha accolto l’appello ritenendo in particolare fondato il motivo di ricorso relativo alla disparità di trattamento rispetto ad altri candidati per la mancata valutazione di alcuni titoli presentati dalla ricorrente.

3. Con il ricorso in epigrafe si deduce la mancata esecuzione da parte dell’Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4304 del 2010.

L’Avvocatura Generale dello Stato in data 11 aprile 2011 ha depositato una relazione dell’Università.

4. Nella camera di consiglio del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame si deduce che con nota del direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" (di seguito: Università), n. 860 del 17 gennaio 2011, sono state comunicate alla ricorrente le avvenute dimissioni dei componenti della commissione esaminatrice ricostituita ai fini dell’esecuzione della sentenza di questo Consiglio n. 4304 del 2010 e che nessun altro provvedimento è stato adottato. Si chiede di conseguenza: a) che si dichiari: la non piena e completa esecuzione della sopra citata sentenza da parte dell’Università, non essendo stato valutato il titolo spettante alla ricorrente e provveduto alla sua nomina nel ruolo di funzionario amministrativo VIII qualifica funzionale; il suo diritto al risarcimento del danno ingiusto patito, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra lo stipendio percepito e quello spettante nel detto ruolo, dalla data di immissione in esso degli altri vincitori o, in subordine, dalla data di presentazione del ricorso introduttivo; b) la condanna dell’Università: alla ricostruzione giuridica della carriera della ricorrente, anche ai fini previdenziali, con le decorrenze di cui sopra; al risarcimento del danno per la sua mancata progressione di carriera e del danno non patrimoniale, nella misura questo di euro 20.000,00, o altra, oltre rivalutazione, da liquidarsi anche ai sensi dell’art. 1226 c.c.; alla rifusione delle spese di lite; c) la nomina sin da ora di un Commissario ad acta se persista l’inottemperanza; d) la determinazione, ai sensi dell’art. 114, lett. e), del Codice del processo amministrativo, di una somma a carico dell’Università da corrispondere alla ricorrente per ogni successiva violazione o inesecuzione del giudicato.

2. Il ricorso non può essere accolto.

Il Collegio ha esaminato la relazione e allegata documentazione depositata dall’Università, da cui risulta che: con decreto n. 1175 del 18 ottobre 2010 (comunicato alla ricorrente il 22 ottobre successivo), adottato in esecuzione della sentenza n. 4304 del 2010, è stata ricostituita la commissione esaminatrice; a seguito delle dimissioni del segretario della commissione è stato nominato il nuovo segretario, con conseguente adozione del decreto n. 1276 del 10 novembre 2010, recante tale nomina (comunicato alla ricorrente il 15 novembre successivo); in data 9 dicembre i componenti della commissione rassegnavano le dimissioni, come risultante dal relativo verbale (essendo ciò stato comunicato alla ricorrente il 17 gennaio successivo, con la espressa indicazione che si "provvederà alla nomina di una nuova Commissione esaminatrice"), con decreto, quindi, 15 marzo 2001, n. 280, comunicato alla ricorrente con raccomandata n. 5292 del 18 marzo successivo, la commissione è stata ricostituita con componenti diversi dalla precedente.

Da quanto sopra risulta che l’Università ha proceduto al primo, necessario atto di rinnovazione del procedimento, con la costituzione della commissione esaminatrice e che di ciò, e della relativa vicenda amministrativa, la ricorrente è sempre stata informata, fino alla recente nuova costituzione della commissione stessa deliberata il 15 marzo scorso.

Non sussiste perciò l’asserita inottemperanza alla sentenza di questo Consiglio n. 4304 del 2010, non si è prodotto quindi alcun danno ingiusto per la ricorrente, e, di conseguenza, non vi è titolo per accogliere le domande risarcitorie proposte nel ricorso in esame.

3. Per quanto considerato il ricorso è infondato e deve essere perciò respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge il ricorso in epigrafe n. 2199 del 2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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