Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22202 Impiego, detenzione, vendita di sostanze alimentari vietate, alterate e private dei propri elementi nutritivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, con atto depositato il 27.2.2009, il difensore di fiducia e procuratore speciale di Z.M., persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Modena in data 20.2.2008 nel procedimento a carico dei sigg. V.G., Ve.Gi. e G. C. per i reati di cui all’art. 440 c.p., art. 452 c.p., comma 2, deducendo l’irritualità della notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p., comma 2 essendo stata la medesima effettuata presso l’indirizzo della Sig. ra Z., sita in (OMISSIS), quando invece avrebbe dovuto essere effettuata presso il difensore, sia ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p. sia perchè in sede di presentazione della denuncia – querela aveva specificato l’elezione di domicilio per le notificazione presso lo studio del proprio difensore sito in (OMISSIS) (come da delega in calce all’atto predetto).

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p., comma 2 avrebbe dovuto essere effettuata presso il difensore domiciliatario sia per espressa dichiarazione a suo tempo (il 10.4.2007 e 8.10.2007) fatta dalla ricorrente sia ex lege ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p., risultando non solo che la notifica non avvenne a mani dell’interessata (arg. ex Cass. pen. Sez. 3, n. 24062 del 13.5.2010, Rv. 247794) ma che addirittura la stessa non le fu nemmeno compiutamente effettuata a mezzo posta.

Nè rileva la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia che non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata (Cass. pen. Sez. 1, n. 8116 del 11.2.2010, Rv.

246387), non risultando alcuna revoca del domicilio eletto presso il difensore rinunciatario.

Consegue, la tempestività del ricorso (non essendovi ragione per disattendere la circostanza addotta dalla ricorrente relativa alla data del 12.2.2009 in cui prese effettiva conoscenza dell’avvenuta archiviazione) e l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti ai Tribunale di Modena, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato con trasmissione degli atti ai Tribunale di Modena, per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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