Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3430 Beni di interesse storico, artistico e ambientale proprietà privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Buccellato per delega dell’avvocato Matassa e l’avvocato dello Stato Vitale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, 10 febbraio 2010, n. 531 che ha accolto il ricorso proposto dal signor A. S. e dalla P. G. s.r.l., nonché dai signori V. D., R. V. Castelluccia e D. A. avverso il decreto 1° settembre 2009, col quale il Soprintendente ai beni archeologici della Puglia ha disposto il rinnovo dell’occupazione temporanea, per ulteriori dodici mesi, di un vasto appezzamento di terreno, esteso nell’insieme circa 40.000 mq, al fine di esperire ulteriori indagini archeologiche sul sito.

2. Assume l’Amministrazione appellante l’erroneità della sentenza, che avrebbe ritenuto affetto il gravato provvedimento dal vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché da spoporzionalità e irragionevolezza della disposta occupazione, avuto riguardo al non rilevante ambito oggettivo dei terreni in concreto impegnati ai fini delle attività di scavo.

3. Si sono costituite le parti intimate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

4. All’udienza del 6 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. L’appello è infondato e va respinto.

Quanto alla dirimente questione afferente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione appellante assume che avrebbe dato corso all’incombente partecipativo in confronto dei proprietari interessati a mezzo della nota del 14 luglio 2009, e che quindi avrebbe errato il giudice di primo grado nel non ritenere perfezionato l’effetto partecipativo, essendo stati gli interessati posti per tempo nelle condizioni di interloquire in ambito procedimentale (atteso che l’efficacia del provvedimento sarebbe avvenuta soltanto a decorrere dal successivo settembre).

La censura non appare tuttavia meritevole di accoglimento.

5.1 Con la richiamata nota, l’Amministrazione ha in realtà comunicato agli interessati che "è stato predisposto un nuovo decreto dirigenziale di occupazione temporanea, ai sensi della normativa vigente, in prosecuzione con il decreto 9/9/2008" e che pertanto" la riconsegna dell’area avverrà, previa successiva convocazione, ad ultimazione delle indagini di competenza".

Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, a giusto titolo gli originari ricorrenti hanno lamentato la lesione del loro interesse partecipativo, dato che con la citata nota essi non sono stati coinvolti in via preliminare in un procedimento finalizzato all’occupazione, ma sono stati messi di fronte al fatto compiuto della rinnovazione dell’occupazione, ancorché con decorrenza dal successivo 9 settembre 2009, in continuità con quella in scadenza.

5.2 Ritiene il Collegio che tale comunicazione non integri, sul piano formale e sostanziale, i presupposti dell’atto propedeutico alla partecipazione procedimentale, previsto dall’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 posto che l’Amministrazione si è limitata a comunicare agli interessati la determinazione, già unilateralmente assunta, di rinnovare l’occupazione, senza lasciar spazio, nella sostanza, ad apporti collaborativi dei proprietari dell’area in funzione di un diverso possibile contenuto del provvedimento finale.

5.3 Per quanto detto, va disattesa la censura d’appello, non essendo rimasta provata in sede processuale l’inutilità, ai sensi dell’art. 21octies della stessa legge, della partecipazione procedimentale degli interessati, anche soltanto in funzione di un più limitato ambito oggettuale dell’adottando provvedimento occupativo.

In definitiva, ritenuto sussistente il vizio assorbente del difetto di comunicazione d’avvio del procedimento, va confermato il disposto annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

6. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura eminentemente formale del vizio che ha inficiato il provvedimento in primo grado impugnato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (r.g. n. 7160 del 2010), come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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