Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22139 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, personalmente S.V. avverso la sentenza emessa, ai sensi dell’art 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Torino in data 20.5.2010 che applicava al S. la pena condizionalmente sospesa di anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 2.200 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e per quello di mancata esibizione aggravata del passaporto o della carta di soggiorno ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, art. 61 c.p., n. 11 bis), disponendo la confisca, tra l’altro, del denaro in sequestro.

Deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 444 c.p., art. 445 c.p., comma 2 e art. 240 c.p. essendo stata disposta la confisca del denaro in sequestro che, non potendosi considerare prezzo del reato, bensì solo profitto di esso, poteva essere assoggettato a confisca facoltativa e, quindi, con adeguata motivazione circa la relazione pertinenziale tra l’illecita attività ipotizzata e il denaro in questione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La modifica apportata dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1, lett. a) all’art. 445 c.p.p., comma 1, ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p. e non più solo in quelle di confisca obbligatoria. E’ vero che rimane pur sempre l’obbligo per il giudice di motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, ma solo laddove la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l’interesse all’impugnazione da parte dell’imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene (Cass. pen. Sez. 5, 24.1.2007 n. 8440, Rv. 236623).

Nel caso di specie, invece, in motivazione risulta comunque attribuita alla somma sequestrata la natura di "provento di reato", nè può ritenersi che l’imputato abbia contestato in radice la provenienza del denaro (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Ordinanza n. 6755 del 15.12.2004, Rv. 230722) e, comunque, con riferimento al caso concreto, il rapporto di connessione tra denaro e reato, in quanto il ricorso, oltre a richiamare pronunce di questa Corte antecedenti, e di parecchio, alla suddetta modifica dell’art. 445 c.p.p., si trincea dietro la mera carenza motivatoria della sentenza impugnata in ordine all’astratta "natura pertinenziale tra attività illecita ipotizzata e la somma di denaro in sequestro" senza addurre specifiche ragioni tese all’elisione di tale nesso pertinenziale.

Peraltro siffatta carenza, essendo la sentenza impugnata di mero "patteggiamento", non può nemmeno ravvisarsi. Deve, infatti, ritenersi del tutto esaustiva ai fini dell’esplicazione delle ragioni a sostegno del corretto uso del potere di disporre la confisca, la chiara qualificazione del denaro come provento del reato (accertamento riservato esclusivamente al giudice di merito).

Invero, deve ritenersi che la contenuta motivazione richiesta per tale particolare specie di sentenze non possa non investire tutti i punti e capi della decisione non potendosi certo escludere quello relativo alla sola misura di sicurezza specie laddove la consumazione del reato per il quale viene applicata la pena concordata sia naturalmente tesa al procacciamento di un profitto, essendo l’autore del reato parte di un negozio contra legem e dunque privo di qualsivoglia interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione. Tanto deve ritenersi a fortiorì laddove non sia stata addotta, come nel caso di specie, alcuna giustificazione circa la lecita provenienza del denaro che non viene rappresentata nemmeno con il ricorso in esame.

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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