Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22137 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia propone ricorso a questa Corte avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, del 4 maggio 2010, che ha applicato la pena concordata tra le parti a Z.S., imputato anche della violazione dell’art. 186 C.d.S., per avere guidato la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 2,43 e 2,40 g/l).

Lamenta il ricorrente la mancata confisca dell’auto alla cui guida l’imputato è stato sorpreso.

2 – Il ricorso è fondato.

L’art. 186 C.d.s., come novellato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008, prevede per il reato in esame – ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena- la confisca obbligatoria dell’auto con la quale è stata commessa l’infrazione, salvo che essa appartenga a persona estranea al reato.

A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche alla L. n. 120 del 2010, artt. 186 e 187, per effetto delle quali alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Invero, in mancanza di norme transitorie, la diversa qualificazione della confisca da sanzione penale accessoria – come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (SU n. 23428/10) e dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 196/10)- a sanzione amministrativa, non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla nel definire il procedimento penale (Cass. nn. 41080/2010,41624/2010).

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente al punto concernente l’omessa confisca dell’auto, con rinvio al Tribunale di Rovigo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa della confisca, con rinvio al Tribunale di Rovigo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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