Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22136 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.1.2010 la Corte di Appello di Firenze confermava quella emessa in data 15.1.2008 dal GUP del Tribunale di Livorno con la quale P.S., all’esito del giudizio abbreviato, era stata condannata, con circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 c.p., n. 6 prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi sei di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria pari ad Euro 6.840,00, essendo stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all’art. 589 c.p. con violazione degli artt. 140 e 145 C.d.S. per avere cagionato, mentre era alla guida dell’autovettura VW Beetle, effettuando una manovra di svolta a sinistra ed omettendo di dare la precedenza al motociclo Harley Davidson condotto da L. F., lo scontro con il detto motociclo e la conseguente caduta a terra del L. che riportava gravissime lesioni per le quali decedeva il giorno seguente (commesso il (OMISSIS)).

La Corte, rigettando l’appello proposto, riteneva che l’omesso allacciamento del casco (peraltro non omologato) da parte della vittima, non integrasse causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento morte, come tale escludente il rapporto di causalità tra la condotta colposa dell’imputata, che aveva omesso di dare la precedenza al motociclista che la seguiva prima di svoltare a sinistra, e il decesso del L..

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.S. deducendo:

1. l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. e la mancata e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’interruzione del nesso causale, contestando che rappresentasse, secondo quanto affermato dalla Corte territoriale, una prassi ricorrente, soprattutto nel periodo estivo, che i motociclisti portino il casco sollevato e non allacciato con il sottogola e ribadendo l’imprevedibilità ed eccezionalità della relativa condotta;

2. la mancata e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla circostanza che l’uso corretto del casco avrebbe evitato la morte del L., richiamando sul punto le varie consulenze del P.M. e in favore dell’imputata, secondo le quali il L. non sarebbe deceduto se avesse indossato correttamente il casco.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.

Invero, è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Nè tale aspecificità viene meno solo perchè il ricorrente contesta la motivazione del Giudice d’appello criticandone taluni incisi del tutto secondari, come quello relativo alla "prassi" secondo cui i motociclisti portano – con riferimento particolare al periodo estivo – il casco sollevato o non allacciato: tale circostanza, basata su constatazioni notorie, non è nemmeno smentita dalla ricerca su siti web effettata dalla difesa, che non considera la canicola del periodo estivo (pieno agosto).

Ma indipendentemente dalle abitudini dei motociclisti, è comunque indiscutibile come la scorrettezza dell’uso del casco o la sua non omologazione non possano giammai rappresentare una causa "sopravvenuta" idonea ad interrompere il nesso causale tra l’accertata condotta colposa dell’imputata e l’evento letale.

Come correttamente osservato dal Giudice a quo, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente univoca del tracciare le caratteristiche della causa sopravvenuta avente la predetta capacità. Infatti, se è vero che in tema di causalità, le cause sopravvenute da sole sufficienti alla produzione dell’evento sono soltanto quelle del tutto autonome, indipendenti ed estranee alla condotta, tali da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell’agente (Cass. pen. Sez. 4, n. 21513 del 25/02/2009, Rv. 243984), è anche vero che non possono considerarsi cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l’evento, quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato (Cass. pen. Sez. 5, n. 11954 del 26.1.2010, Rv. 246549).

Sicchè è chiaro che, essendo l’incidente stato causato precipuamente dalla condotta colposa dell’imputata che effettuò la manovra a sinistra senza dare la precedenza alla sopraggiungente moto condotta dal L., il successivo ed interdipendente evento mortale non potrebbe giammai essere svincolato causalmente dalla condotta predetta, laddove solo a livello concausale potrebbe esser ricondotto all’imprudenza del motociclista.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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