Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3426 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante O. s.p.a. (già T. 2. I. s.p.a.) aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 251/08/Cons recante "Modifiche all’art. 40 della delibera 417/06/Cons a seguito dell’applicazione del Modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente".

Aveva affidato il proprio gravame a sei distinte ed articolate censure.

In particolare, aveva dedotto il vizio del procedimento determinativo sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà manifesta e della violazione degli artt. 8, secondo comma, dir. 2002/21/CE e 4 e 13 D.L.vo n. 259 del 2003, in quanto l’Agcom aveva predisposto un Modello astratto che non teneva conto delle differenti caratteristiche degli operatori alternativi, così come previsto dall’art. 40 della delibera 417/06/Cons, secondo cui il modello doveva considerare le differenti architetture di rete ed i livelli di investimento, nonché le diverse economie di scala degli operatori.

L’Autorità avrebbe dovuto quindi prevedere trattamenti diversi a seconda delle differenti caratteristiche degli stessi operatori nel mercato; peraltro il Modello adottato era particolarmente penalizzante per T. 2, che risultava negativamente incisa sul piano economico e concorrenziale dai risultati dell’applicazione di detto Modello, che portavano ad un prezzo di terminazione inferiore a quello che ad essa sarebbe spettato in base al livello dei propri investimenti, alle minori economie di scala raggiunte e alle caratteristiche della propria rete. Ciò collideva con la premessa dell’impugnata delibera dalla quale risultava che l’Agcom si era posta l’obiettivo di definire una tariffa contemperante il diritto degli operatori alternativi di vedere riconosciuti i costi sostenuti con l’esigenza che gli stessi conseguissero la massima efficienza nella fornitura del servizio di terminazione (a ciò l’Autorità si era determinata perché indotta dalla Commissione europea, che nel parere reso sulla precedente delibera 417/06/Cons aveva sottolineato l’esigenza di arrivare ad una piena simmetria dei prezzi di terminazione in un tempo determinato, non eccessivamente lungo, incentivando gli operatori ad essere efficienti; ne conseguiva che l’unico vincolo imposto dalla Commissione europea all’Autorità nella determinazione dei prezzi di terminazione riguardava il raggiungimento, in un tempo ragionevole, della piena simmetria dei prezzi stessi, sviluppando un modello di costi che, pur tenendo conto della necessità degli operatori di divenire efficienti nel tempo, tenesse in considerazione i costi differenziati degli operatori stessi).

Detta premessa non risultava rispettata dal provvedimento finale impugnato.

La delibera era del pari incomprensibile sotto il profilo fattuale ed affetta da errori in quanto non risultavano chiare le modalità di applicazione del Modello a T. 2 e le ragioni in base alle quali si determinava un valore di 1,45 Euro cent/min per il periodo 1 luglio 2007 – 30 giugno 2008.

Il risultato ottenuto dall’Autorità non coincideva, infatti, con quello ottenuto dalla stessa società inserendo i medesimi dati nel Modello in questione. T. 2 aveva infatti calcolato un valore del prezzo di terminazione non inferiore a 2 Euro cent/min, discostandosi quindi da quello calcolato dall’Agcom.

Era stato parimenti denunciato il vizio di violazione del principio del legittimo affidamento e di sviamento, in quanto l’Autorità, nell’applicare il Modello, aveva preso come punto di riferimento il valore di 1,54 Euro cent/min previsto dalla delibera 417/06/Cons fino al 30 giugno 2007 per tutti gli operatori, tranne per quelli che avevano ottenuto la deroga al prezzo massimo.

I prezzi di terminazione discendenti dall’applicazione del Modello erano quindi inferiori ai predetti valori di terminazione: ciò appariva irragionevole atteso che il riferimento al precedente valore, ove si ritenesse non superabile, non era coerente con la nuova metodologia di calcolo dei prezzi di terminazione adottata dall’Autorità con l’ impugnata delibera (ciò era dimostrato dal trattamento preferenziale riservato a W. s.p.a.).

Del pari è stato denunciato il difetto di motivazione e la falsa applicazione della raccomandazione della Commissione europea 2005/698/CE, in relazione alla circostanza che il Modello non includeva, tra le sue voci, i costi commerciali, mentre veniva riconosciuto un markup del 20% per il 2007 e decrescente per i successivi anni, calcolato sui costi di rete, al fine di consentire di recuperare i costi che gli operatori sostengono per avviare l’attività, investire nella copertura della rete ed affermare il proprio marchio.

L’esclusione dei costi commerciali non rispondeva ispiratrice dell’attività di regolazione dei prezzi di terminazione, oltre che non essere perfettamente rispondente al principio economico di causalità dei costi (detti costi erano rilevanti per un operatore nuovo entrante come T. 2, perché permettevano allo stesso di acquisire e formarsi una solida e congrua base di clienti e di investire nei servizi e nelle infrastrutture di rete).

L’Autorità, escludendo i costi commerciali dal Modello contabile aveva illegittimamente voluto uniformare la contabilità degli operatori alternativi a quella di Telecom, che non considerava i costi commerciali per il servizio di terminazione

La delibera impugnata era altresì irragionevole (quarta censura) laddove- sebbene non considerasse i costi commerciali sostenuti dagli operatori- riconosceva un markup del 20% iniziale e progressivamente decrescente nel tempo, calcolato sui differenti costi di rete indicati da ogni operatore, che teneva conto dei cd. costi dei concorrenti, tra cui erano ricompresi i costi commerciali.

Non si trattava peraltro, come affermato dall’Autorità, di una misura asimmetrica a favore degli operatori alternativi, perché detto markup era riconosciuto (addirittura fino al 40%) anche a Telecom.

Era illogico e discriminatorio prevedere che detto margine (il cui scopo è quello di consentire un parziale recupero dei costi suddetti) venisse calcolato sui costi di rete di ogni operatore e non venisse invece considerato come una percentuale dei costi che l’Autorità definiva irrecuperabili (tra cui erano stati ricompresi anche i costi commerciali).

Il vizio di disparità di trattamento e la violazione del principio di neutralità tecnologica (quinta e sesta censura) discendevano dalla circostanza che illegittimamente nel Modello non erano stati inseriti i costi degli apparati di utenti di cui T. 2 disponeva dalla seconda metà del 2007.

In considerazione dell’evoluzione delle diverse architetture di rete degli operatori alternativi, le funzioni precedentemente localizzate nelle centrali di commutazione di Telecom erano state spostate presso l’utente.

Per altro verso, illegittimamente con la delibera impugnata era stata riconosciuta all’operatore W. una tariffa di terminazione per l’1 luglio 2007 – 30 giugno 2008 pari a 1,90 Euro cent/min, mentre a T. 2 di 1,45 Euro cent/min.

Il Tribunale amministrativo regionale adito, premesso un approfondito excursus sulla ratio della delibera impugnata ed in ordine alla funzione e gli scopi della precedente deliberazione dell’Autorità n. 417/06/Cons ha analiticamente esaminato i motivi di censura proposti respingendoli.

La sentenza è stata appellata dall’ originaria ricorrente di primo grado rimasta soccombente che ne ha contestato la fondatezza proponendo articolati motivi di impugnazione e ribadendo le doglianze proposte in primo grado.

L’appellata Autorità ha depositato una memoria chiedendo la reiezione del ricorso in appello perchè infondato.

La controinteressata W. ha depositato una memoria chiedendo la reiezione del ricorso in appello perchè infondato ed ha evidenziato che il ricorso in appello non era stato notificato a tutte le parti del procedimento di primo grado chiedendo che venisse disposta l’integrazione del contraddittorio.

La controinteressata Telecom Italia ha depositato una memoria chiedendo la reiezione del ricorso in appello perchè infondato ed ha ribadito le eccezioni di inammissibilità del mezzo di primo grado già proposte innanzi al Tribunale amministrativo regionale e non esaminate perché assorbite.

suindicate censure.

Con nota datata 30 marzo 2011 e depositata il 4 aprile 2011 il legale rappresentante dell’appellante società Avv. Saverio Tridico ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in appello e di rinunciarvi, a cagione della avvenuta emanazione da parte dell’appellata Autorità delle delibere nn. 179/10 e 602/10.

Alla odierna pubblica udienza del 12 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione e la difesa di Telecom Italia SPA ha chiesto che la rinunciante appellante venga condannata al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi della decisione

Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso in appello proposta dal legale rappresentante della società O. e lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali sostenute a cagione della circostanza che la rinuncia al gravame è stata determinata da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso di primo grado e dell’appello.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 10161 del 2009, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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