Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3424 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I signori C. R., A. S., L. S., C. C., P. R., N. D. F., E. L., M. C. e A. L., tecnici laureati impiegati presso l’Università degli Studi di Padova con la qualifica di funzionario tecnico (VIII q.f.), hanno proposto appello, n. 4952 del 2000, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 4 del 2000, di reiezione del ricorso da essi presentato per l’annullamento del provvedimento del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo con cui era stato loro negato il riconoscimento della qualifica di direttore di divisione, domandato ai sensi dell’art. 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato").

2. Questo Consiglio di Strato, con la sentenza decisione n. 5957 del 2004, riconosciuto il diritto degli appellanti alla promozione della qualifica di direttore di divisione ai sensi dell’art. 155 citato, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza gravata, ha annullato il provvedimento impugnato "facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione".

3. I ricorrenti in epigrafe, visti i provvedimenti adottati dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza n. 5957 del 2004 citata, hanno proposto il ricorso in esame affermando che l’esecuzione del giudicato è stata parziale, in quanto, inesatta, e chiedendo che in via istruttoria venga ordinata l’acquisizione degli atti dell’Amministrazione, in particolare recanti la determinazione della retribuzione dei dirigenti a far tempo dall’1 gennaio 1996 e, nel merito, sia ordinata alla medesima Amministrazione la ricostruzione della loro carriera secondo quanto specificato nel ricorso, con la condanna dell’Università degli Studi di Padova al pagamento delle somme conseguenti con interessi legali e rivalutazione.

4. Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2010 la trattazione della causa è stata rinviata a data da destinarsi.

Alla camera di consiglio del 6 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame si deduce che alla decisione del Consiglio di Stato 15 settembre 2004, n. 5957, è stata data esecuzione parziale in quanto inesatta.

In particolare si afferma che nei decreti adottati in esecuzione del giudicato:

è stato attribuito alla data del 1° febbraio 1981 uno stipendio calcolato senza tenere conto della ricostruzione, ora per allora, dell’anzianità complessivamente goduta nel ruolo ad esaurimento, quale direttore amministrativo di prima classe, essendo stata così riconosciuta la sola anzianità nella qualifica in violazione dell’articolo 12 del decretolegge 6 giugno 1981, n. 283 (convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 1981, n. 432), per il quale "A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all’art. 61, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all’85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità" e da cui si evince chiaramente, quindi, che l’espressione "pari anzianità" è riferita all’anzianità nel ruolo; lo stipendio dei ricorrenti deve essere perciò ricostruito riconoscendo loro l’anzianità triennale maturata, ora per allora, quale direttore di divisione o qualifica equiparata nel ruolo ad esaurimento;

è stato errato il calcolo del trattamento stipendiale attribuito, ora per allora, alla data del 1° gennaio 1983 in applicazione degli articoli 1 e 2 del decretolegge 27 settembre 1982, n. 681 (convertito, con modificazioni, con legge 20 novembre 1982, n. 869), poiché eseguito in riferimento al solo stipendio iniziale corrispondente alla qualifica rivestita alla detta data non aggiungendo le ulteriori classi di stipendio quanti sono i bienni di servizio maturati dall’interessato nella qualifica, con ciò violando la circolare del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, n. 91 del 23 dicembre 1982; lo stipendio da attribuire ai ricorrenti alla data del 1° gennaio 1983 deve essere di conseguenza ricalcolato, a partire (per quanto prima dedotto) dalla base del trattamento rinnovato alla data del 1° gennaio 1981;

il decreto relativo al ricorrente signor M. C., collocato a riposo dal 19 marzo 2002, è inoltre in particolare erroneo per la falsa applicazione data a quanto previsto dalla contrattazione collettiva per l’area della dirigenza universitaria in tema di retribuzione di posizione; al ricorrente è stato infatti attribuito il valore minimo di tale parte della retribuzione astrattamente previsto dalla parte economica dei Contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo e non quello concretamente erogabile dall’Ateneo ai propri dirigenti della qualifica più bassa, con ciò violando l’art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha prescritto alle amministrazioni di graduare le funzioni ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione nell’ambito dei valori minimo e massimo astrattamente previsti dai contratti collettivi. Ferma la necessità di tale diversa determinazione al ricorrente si deve poi applicare quanto stabilito dal CCNL per il quadriennio normativo 2002- 2005, valevole per il biennio economico 2002 – 2003 (stipulato il 21 aprile 2008), poiché il trattamento economico ivi previsto per i dirigenti di seconda fascia preposti a uffici dirigenziali non generali decorre dal 1° gennaio 2002, dovendogli perciò essere attribuito tale trattamento per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 19 marzo 2002.

Al riguardo nel ricorso si chiede che vengano acquisiti dall’Università degli Studi di Padova "gli accordi integrativi locali, gli atti deliberativi e gli atti dirigenziali con i quali è stata determinata la retribuzione di posizione dei dirigenti a far tempo dall’1.1.1996".

2. In data 19 gennaio 2010 l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato in giudizio documentazione recante, oltre i decreti adottati dall’Università degli Studi di Padova in esecuzione del giudicato, una nota della Direzione amministrativa dell’Università in cui sono esposti i criteri adottati per l’applicazione dell’articolo 12 del decretolegge n. 283 del 1981 sopra citato, con riguardo in particolare ai ricorrenti signori De Florentiis e S., e allegati gli atti deliberativi del Consiglio di amministrazione dell’Università di determinazione delle fasce della retribuzione di posizione dei dirigenti a far tempo dal 1° gennaio 1996. A quest’ultimo riguardo, richiamata in particolare la delibera del 12 giugno 2001, recante "gli indicatori per l’articolazione delle fasce di retribuzione di posizione" ed i relativi valori minimi e massimi per fasce, si precisa che "La graduazione della retribuzione di posizione è stata effettuata dal Direttore Amministrativo tenendo conto dei criteri previsti nella delibera, pertanto è stata attribuita la fascia di base non essendo assolutamente possibile alcuna valutazione delle funzioni dirigenziali non essendo state svolte".

3. In data 21 aprile 2011 i ricorrenti hanno depositato una memoria in cui:

è contestato il criterio adottato per l’applicazione dell’art. 12 del decretolegge n. 283 del 1981, poiché il calcolo non sarebbe stato eseguito sulla base dell’intera anzianità nel ruolo ad esaurimento, sembrando derivarne la ricostruzione della carriera dei ricorrenti, ora per allora, fino al 13 luglio 1980 in qualifica equiparata a quella di ispettore generale e, al 1° gennaio 1981, in quella, inferiore, di direttore di divisione;

si afferma che le delibere prodotte in materia di retribuzione di posizione (del 13 maggio 1997 e del 12 giugno 2001) si limitano a riportare le fasce di retribuzione astrattamente previste dalla contrattazione collettiva, restando non esposto il dato fondamentale della minima retribuzione concretamente attribuita ai dirigenti della fascia più bassa dell’Università.

Si ribadiscono le domande proposte con il ricorso.

4. Il ricorso è da respingere nella parte in cui asserisce la erronea esecuzione del giudicato quanto alla misura della retribuzione di posizione attribuita al ricorrente signor C. con il decreto n. 569/05, prot. n. 10305 del 25 febbraio 2005 (articoli 19 e seguenti), poiché determinata in ammontare ragguagliato al valore minimo previsto nei contratti collettivi.

Il Collegio ritiene infatti corretta la motivazione per cui l’Università ha disposto l’attribuzione della retribuzione di posizione in rapporto all’ammontare previsto per la "fascia di base", in quanto fondata sulla considerazione che, nella specie, le funzioni dirigenziali non sono state svolte e che perciò non si è proceduto alla graduazione della detta retribuzione essendo questa correlata alla tipologia delle funzioni dirigenziali effettivamente attribuite per il loro concreto esercizio.

Il ricorrente infatti, cessato dal servizio il 19 aprile 2002, con il citato, successivo provvedimento del 25 febbraio 2005 è stato inquadrato "In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione VI) n. 5957/2004…a decorrere dal 13.7.1980 nel Ruolo ad Esaurimento con la qualifica di equiparato Direttore amministrativo di I classe"; l’inquadramento è stato perciò determinato "ora per allora", e quindi senza l’attribuzione, e conseguente svolgimento, di funzioni dirigenziali effettive in relazione alle quali graduare la misura della retribuzione di posizione secondo i previsti parametri, individuati in funzione delle caratteristiche di complessità delle responsabilità dirigenziali in concreto esercitate.

Non valgono in contrario le decisioni di questa Sezione (n. 649 del 2003 e n. 333 del 2007) citate nel ricorso. La prima infatti è intervenuta riguardo a decisione di primo grado in cui era stato affermato il diritto di direttori amministrativi del ruolo ad esaurimento ex articoli 60 e 61 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 di diverse Università degli Studi italiane al mantenimento del trattamento economico in godimento "per come ancorato a quello dirigenziale", con la condanna delle Amministrazioni di appartenenza al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, essendo stato chiaramente stabilito in primo grado (come indicato nella citata sentenza della Sezione) che ai detti direttori amministrativi spettasse la retribuzione pari al 95% di quella attribuita concretamente al dirigente e non quella astrattamente prevista per posti dirigenziali di dette Amministrazioni; nella seconda decisione si afferma specificamente il principio per cui "la indennità di posizione va comunque rapportata alle mansioni svolte" cosicché, di conseguenza, "se il personale ad esaurimento non svolge dette funzioni dirigenziali, va agganciato alla indennità di posizione di fascia più bassa secondo il contratto collettivo applicabile all’Università, e secondo la misura concreta fissata per tale fascia dall’Università, pena, altrimenti una sorta di (inammissibile) galleggiamento disancorato dall’esercizio effettivo di mansioni e funzioni", venendo statuita, nella stessa sentenza, la correttezza della tesi per cui il valore minimo di riferimento "è quello "applicabile" secondo il contratto collettivo, anche se in concreto non applicato a nessun dirigente", essendosi quindi proceduto, nel caso in esame, in coerenza con il principio così affermato.

5. Quanto alle restanti parti del ricorso il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Università degli Studi di Padova una relazione in cui, a chiarimento e specificazione di quanto sinteticamente esposto nella nota del 19 gennaio 2010 siano dettagliatamente precisati, con riguardo ai decreti adottati per ciascuno dei ricorrenti in esecuzione del giudicato di cui si tratta, i criteri e i parametri adottati e la loro applicazione per cui si è giunti alle corrispondenti determinazioni, esponendo in particolare, in tale ambito, l’interpretazione e applicazione date degli articoli 12 del decretolegge n. 283 del 1981 ( legge n. 432 del 1981), 1 e 2 del decretolegge n. 681 del 1982 ( legge n. 869 del 1982) nonché della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 91, prot. n. 182261 del 1982, e, con riguardo al ricorrente signor C., di quanto disposto, in relazione alla decorrenza di attribuzione del trattamento economico, dal CCNL per l’area della dirigenza per il quadriennio normativo 20022005 e per il biennio economico 2002- 2003.

La relazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione se antecedente.

Ogni ulteriore statuizione sul rito, nel merito e sulle spese, resta riservata al definitivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge il ricorso in epigrafe, n. 8448 del 2009, nella parte di cui in motivazione.

Ordina all’Università degli Studi di Padova di rendere la relazione di cui in motivazione con le modalità e nel termine ivi indicati.

Riserva al definitivo ogni ulteriore statuizione sul rito, nel merito e sulle spese.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 18 novembre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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