Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22134 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – B.G.M. propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, del 25 marzo 2010, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del tribunale di Cuneo, del 10 febbraio 2006, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di R.G., avendo, tuttavia, ridotto la pena inflitta dal primo giudice, riconosciuto il concorso di colpa della vittima, previo giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno sull’aggravante contestata; con conferma, nel resto, della sentenza appellata.

In fatto, era accaduto che, verso le ore 14 del (OMISSIS), l’autobus di linea (OMISSIS), che procedeva lungo la strada provinciale n. (OMISSIS), proveniente da (OMISSIS) e diretto a (OMISSIS), giunto all’altezza del numero civico (OMISSIS), si era fermato per consentire la discesa di alcuni passeggeri, tra cui la giovane R. che aveva intrapreso l’attraversamento della strada da destra verso sinistra, rispetto alla direzione di marcia dell’autobus, passando davanti a questo. In quel contesto, era sopraggiunta, alle spalle dell’autobus, l’autovettura "Suzuki Gran Vitara" condotta dal proprietario B.G.M. che, in fase di sorpasso del veicolo in sosta, aveva investito la R., cagionandole gravissime lesioni che ne hanno determinato, il giorno successivo, il decesso.

La corte territoriale ha quindi ribadito la responsabilità dell’imputato poichè lo stesso, oltre a procedere a velocità (valutata dal consulente del PM tra i 70 ed i 90 km orari) eccessiva anche rispetto alle condizioni della strada e climatiche (si trattava di strada stretta, resa ancor più pericolosa dalla pioggia e dal nevischio), aveva violato le disposizioni previste nell’art. 148 C.d.S., comma 2 e 9, che prevedono, l’uno, che il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la manovra possa compiersi senza pericolo o intralcio per la circolazione, l’altro, il divieto di sorpasso di un autobus che sia fermo per la salita e la discesa dei passeggeri. La corte territoriale ha poi escluso che la repentinità della comparsa della giovane vittima da dietro l’autobus possa avere causato l’interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell’imputato e l’evento determinatosi, pur riconoscendo che la giovane aveva tenuto un comportamento imprudente.

2 – Avverso tale sentenza ricorre, dunque, il B. che deduce:

a) violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 9; tale norma, si sostiene nel ricorso, non riguarda il sorpasso di autobus, nè ne vieta il sorpasso, ma prescrive il divieto di sorpasso a destra di tram e filobus quando gli stessi siano fermi in mezzo alla carreggiata per consentire la discesa e la salita dei passeggeri; il richiamo alla citata normativa sarebbe, quindi, errato;

b) violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la corte territoriale ha negato l’interruzione del nesso di causalità tra la pretesa condotta colposa dell’imputato e l’evento, senza considerare il comportamento imprudente della vittima, apertamente in contrasto con quanto detta l’art. 190 C.d.S.; si sostiene nel ricorso che è stata sostanzialmente la R. ad impattare con la fiancata destra dell’auto dell’imputato che, in vista del repentino attraversamento della strada da parte della giovane, non ha avuto alcuna possibilità di avviare una qualsiasi manovra che potesse evitare lo scontro:

c) violazione dell’art. 222 C.d.S., comma 2, laddove la corte territoriale, dopo avere sostenuto, in accoglimento del motivo d’appello proposto, che la durata della sospensione della patente di guida poteva essere contenuta nel minimo, ha poi determinato detta sanzione per il periodo di due mesi, che costituiva il minimo edittale al tempo dei fatti, ma non più al momento della pronuncia dell’impugnata sentenza, posto che la L. n. 102 del 2006, art. 1 (che ha apportato modifiche all’art. 222 C.d.S.), applicabile al caso di specie perchè più favorevole, prevede che, nei casi di omicidio colposo, la durata della predetta sanzione vada da un minimo di 15 giorni ad un massimo di quattro anni; e dunque, la durata della sospensione della patente avrebbe dovuto essere fissata in 15 giorni;

d) violazione dell’art. 209 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 28, laddove la corte territoriale, confermando "nel resto" la sentenza del primo giudice, ha finito con il confermare anche le sanzioni amministrative irrogate dal Tribunale di Cuneo per le infrazioni degli artt. 141 e 148 C.d.S., benchè fosse ormai prescritto il termine prescrizionale quinquennale per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione, come previsto dal citato art. 209 C.d.S., che richiama la L. n. 689 del 1981, art. 28.

Conclude il ricorrente chiedendo, in via principale, l’assoluzione dell’imputato per difetto del nesso di causalità, ovvero, in subordine, il contenimento nel minimo di 15 giorni la durata della sospensione della patente di guida e la declaratoria di estinzione per prescrizione delle infrazioni amministrative contestate.

3 – Il ricorso è infondato.

A) Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente intende sostenere che, in occasione dell’incidente oggetto del procedimento, la sua condotta è stata rispettosa delle norme del codice della strada -in particolare dell’art. 148, comma 9, la cui violazione è stata specificamente contestata e ritenuta dai giudici del merito-, a fronte della condotta fortemente imprudente tenuta dalla giovane vittima, che aveva improvvidamente attraversato la strada di corsa e sarebbe andata sostanzialmente ad urtare l’auto dell’imputato in fase di superamento dell’autobus dal quale la ragazza era appena discesa.

Orbene, le censure proposte sono certamente infondate, ed irrilevante si presenta quella relativa alla violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 9, non essendo quella il solo profilo di colpa addebitato all’imputato. A costui, invero, oltre alla violazione delle generali regole di prudenza, diligenza e perizia e dell’art. 148 c.d.s., comma 2 (che detta le regole che il conducente deve osservare allorchè decida si compiere un sorpasso), è stato contestato di avere, nell’occasione, tenuto una velocità inadeguata alle condizioni climatiche sfavorevoli determinate dalla pioggia battente, dalla presenza, ai margini della strada, di abitazioni, dalla presenza di un autobus di linea che ingombrava la carreggiata stradale, dalla presenza sulla stessa di persone, come la R., appena scese dal mezzo pubblico. E dunque, il profilo di colpa, ove anche non esattamente riconducibile all’art. 148 C.d.S., comma 9, è stato, comunque, adeguatamente e significativamente individuato, tra l’altro, nella condotta imprudente dell’imputato che, a velocità non adeguata rispetto alla situazione climatica, ai luoghi ed alla presenza dell’autobus con il suo carico di passeggeri, non solo si è accinto al superamento dell’ingombrante veicolo andando oltre la linea di mezzeria continua, sia pure di pochissimi metri, come si sostiene nel ricorso, ma ha omesso di ridurre la velocità del proprio veicolo e di adeguarla ad ogni possibile e prevedibile evenienza.

Sul punto, quindi, la censura proposta si pone in termini di inammissibilità.

Ingiustificate sono anche le censure formulate in tema di nesso di causalità.

Anche a tale riguardo, la corte territoriale ha rilevato, nel pieno rispetto della normativa di riferimento e con assoluta coerenza logica, che se pur doveva ritenersi imprudente il comportamento della giovane vittima che, senza controllare la presenza di auto in transito, ha tentato il rischioso attraversamento della carreggiata stradale, esponendosi, così, al pericolo di venire travolta dai veicoli in transito, era anche vero che tale comportamento non escludeva la colpa dell’imputato che, a propria volta, aveva posto in essere, nella situazione sopra descritta, una manovra ad alto rischio che ha certamente concorso a determinare il tragico evento.

Non può, in verità, sostenersi, con il ricorrente, che nel caso di specie la condotta imprudente della R. si sarebbe posta quale causa interruttiva del nesso di causalità tra l’evento e la condotta colposa addebitata all’imputato.

In realtà, in tema di causalità questa Corte ha costantemente affermato che il rapporto di causa deve ritenersi escluso solo in presenza di un processo causale del tutto atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili; di un percorso causale che realizza, una linea di sviluppo del tutto anomala della condotta, imprevedibile in astratto e imprevedibile per l’agente, che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione.

Situazione che i giudici del merito hanno ritenuto di non riscontrare nel caso che oggi interessa, in relazione al quale essi, dopo avere accertato che la situazione dei luoghi, le condizioni della strada e quelle climatiche imponevano di adottare una condotta di guida improntata a maggior prudenza e di tenere una velocità adeguata e rispettosa dei criteri previsti dall’art. 141 C.d.S., hanno condivisibilmente sostenuto che, nelle richiamate condizioni, la presenza di pedoni i quali, scendendo dal mezzo pubblico decidessero di attraversare la strada, doveva considerarsi evento tutt’altro che imprevedibile, anomalo od eccezionale. Al contrario, essi hanno giustamente sostenuto che la sosta dell’autobus in località abitata, per consentire la discesa di passeggeri, avrebbe dovuto agevolmente indurre l’imputato a prevedere la possibilità che taluno di essi potesse decidere, sia pure imprudentemente, di attraversare la strada transitando davanti al veicolo in sosta, e dunque nascosto alla sua vista.

Una condotta di tal genere è stata giustamente ritenuta dai giudici del merito, con considerazioni del tutto coerenti rispetto alle emergenze probatorie in atti, quale evento non, come vorrebbe il B., del tutto atipico ed eccezionale, bensì perfettamente prevedibile, tale che avrebbe dovuto indurre l’imputato ad adottare tutti gli accorgimenti preventivi necessari a far fronte ad una simile evenienza. E dunque, come esattamente ha ancora rilevato la corte territoriale, egli avrebbe dovuto, anzitutto, rinunciare ad eseguire la manovra di sorpasso dell’autobus ovvero, quantomeno, avrebbe dovuto usare una particolare prudenza nell’eseguirla, anzitutto adeguando la velocità dell’auto in modo da esser nelle condizioni di arrestarne immediatamente la marcia in caso di emergenza. L’avere ignorato tali elementari regole di prudenza e violato le norme di legge sopra richiamate, delinea il contestato profilo di colpa e giustifica l’affermazione di responsabilità dell’imputato.

B) Ugualmente infondato è il terzo dei motivi proposti, laddove si consideri che la durata della sospensione della patente di guida è stata correttamente individuata, sia pure con l’errato riferimento al minimo edittale previsto dalla norma, avuto riguardo ai fatti ed al grado di colpa.

C) Infondato è, infine, anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si rileva che, alla data della pronuncia impugnata, si era già esaurito il termine quinquennale per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative. In realtà, in proposito questa Corte ha affermato che la prescrizione del diritto di riscuotere le somme relative alle violazioni di norme di circolazioni stradale, è disciplinata, non dalle norme del codice penale, bensì da quelle del codice civile, segnatamente dagli artt. 2943 e 2945 c.c., che prevedono la interruzione della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (Cass. N. 9090/2000).

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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