Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3423 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata con ricorso per revocazione la decisione di questo Consiglio di Stato, VI, 24 febbraio 2009, n. 8089 che ha respinto l’appello della C. E. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria 2 luglio 2007, n. 897 recante la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.

2. Assume la società ricorrente che la gravata decisione è affetta da errore di fatto revocatorio ( art. 395, n. 4, Cod. proc. civ.), essendo stata adottata sull’erroneo presupposto che l’Amministrazione avesse giustificato il mancato rispetto dei termini per l’avvio dei lavori di realizzazione di una centrale elettrica da parte di E. s.p.a.), circostanza smentita dalle emergenze processuali (dalle quali al contrario si desumeva che il Ministero aveva escluso l’effetto decadenziale soltanto in relazione alla carenza di titoli edilizi).

3. Di qui i motivi di ricorso e la richiesta di revocazione della decisione e di accoglimento, in sede di giudizio rescissorio, del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza di primo grado.

4. Si sono costituite le parti intimate in epigrafe indicate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

5. All’udienza del 6 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Assume la ricorrente società che, nell’adottare la decisione, il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un errore di fatto, consistito nel dare per sussistente una circostanza la cui verità andava per converso esclusa sulla base degli atti di causa: vale a dire che l’Amministrazione avesse posto a base del diniego di decadenza dall’autorizzazione rilasciata ad E. s.p.a. il factum principis rappresentato dall’entrata in vigore, nella pendenza del procedimento di autorizzazione, del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 18 che avrebbe imposto una rimodulazione del procedimento per la valutazione di impatto ambientale.

7.E’ da premettere, per una migliore comprensione in fatto della vicenda, che all’odierna ricorrente era stata negata l’autorizzazione alla realizzazione di una centrale termoelettrica in quanto eccedentaria rispetto alle previsioni del piano energetico regionale, attuato a mezzo di cinque progetti già assentiti. Era poi accaduto che la ricorrente società aveva presentato un’istanzadiffida al Ministero dello sviluppo economico per sentir dichiarare la decadenza della società E. dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della centrale a ciclo combinato di Pianopoli (CZ) a causa della pretesa inosservanza dei tempi per l’avvio dei lavori di realizzazione della centrale stessa. Il diniego di decadenza era stato impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo, che aveva rilevato la carenza di interesse alla impugnativa, sull’assunto che dall’effetto decadenziale in danno di E. s.p.a. nessun vantaggio sarebbe derivato in via automatica alle ragioni della ricorrente.

8. Questa Sezione del Consiglio di Stato, investita dell’appello avverso la sentenza dichiarativa della inammissibilità del ricorso di primo grado, ha respinto il ricorso con decisione del 24 febbraio 2009 n. 1085 ritenendo l’infondatezza nel merito della pretesa fatta valere ed omettendo in tal modo ogni esame circa la questione della ammissibilità del ricorso di primo grado.

9. Viene ora all’esame del Collegio il ricorso per revocazione della suddetta decisione, affidato ai motivi che sono stati sunteggiati.

10. Osserva il Collegio che il supposto errore di fatto revocatorio non appare per vero sussistente. Per giurisprudenza costante l’errore di fatto legittimante l’accesso al rimedio revocatorio deve risolversi in un abbaglio dei sensi in cui sia incorso il giudice e che ne abbia fuorviato la ratio decidendi. Nel caso in esame, l’impugnata decisione è fondata sul rilievo dell’aver l’Amministrazione ritenuto giustificato il ritardo con cui E. s.p.a. avrebbe dato corso ai lavori di realizzazione della centrale e che, inoltre, il relativo termine di dodici mesi dal rilascio del titolo, in quanto fissato nell’interesse della Amministrazione, non ha natura perentoria e non possono pertanto allo stesso correlarsi effetti decadenziali.

Tali considerazioni, indipendentemente dalla loro condivisibilità, sono state svolte nella decisione dal Consiglio di Stato in sostanziale adesione alla tesi ministeriale circa la non ricorrenza delle condizioni per poter decretare la decadenza della E. s.p.a. dal titolo autorizzatorio. Rileva il Collegio che già tali rilievi erano sufficienti a sorreggere la ratio decidendi della sentenza di rigetto dell’appello, dato che evidenziavano l’infondatezza della pretesa dell’odierna ricorrente a veder sanzionato, con la decadenza, il ritardato avvio dei lavori della centrale da parte di E. s.p.a.; e ciò anche a prescindere, come appunto ha fatto la Sezione nella decisione di cui si chiede la revocazione, dalle ragioni di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dalla società C. E. s.r.l. sotto il profilo della carenza di interesse, non sussistendo un nesso automatico tra decadenza in danno di E. s.p.a. ed assegnazione (peraltro in diverso sito da essa ricorrente) dell’autorizzazione in suo favore.

11. Per quanto detto, l’argomento utilizzato dal Consiglio di Stato ad ulteriore conforto della determinazione amministrativa di non sanzionare con la decadenza il ritardato avvio dei lavori da parte della E. s.p.a., a proposito dell’aggravamento procedimentale riveniente dalla entrata in vigore del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, lungi dal configurare un’erronea percezione di fatti rilevanti ai fini decisori, si appalesa come un’indagine giuridica ulteriore della motivazione di rigetto opposta dalla Amministrazione alla richiesta della società C. E. di dichiarare la decadenza dal titolo della concorrente E. s.p.a..

12. Ma si è trattato, si ripete, di ragione ulteriore, come tale non determinante a sorreggere la decisione di rigetto dell’appello, che era sorretta già autonomamente da altre ragioni. Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della C. E. s.r.l., perché ipotizza un errore di fatto su circostanza "dirimente" ai fini decisori, laddove si è dimostrata l’insussistenza di un siffatto errore percettivo e comunque la sua assoluta ininfluenza ai fini decisori, una volta che il Collegio giudicante aveva maturato, come si evince dalla motivazione della decisione, l’adesione alla tesi della Amministrazione circa la natura non perentoria del termine per l’avvio dei lavori di costruzione della centrale.

E’ evidente che la fattispecie in cui matura l’errore di fatto sul quale si fonda la decisione non può essere assimilata a quella, che qui espressamente ricorre, in cui il giudicante, senza incorrere in errore nella percezione dei fatti rilevanti ai fini del decidere, introduca ad abundatiam un argomento nell’ordito motivazionale a sostegno del provvedimento impugnato, conformemente all’amministrazione nell’adottare la sua determinazione (dato che il riferimento al factum principis costituisce soltanto un argomento ulteriore per sorreggere la decisione negativa, già assunta dal giudicante sull’autonomo rilievo della non ricorrenza di un’ipotesi decadenziale).

13. Per quanto detto,va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di legge.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (r.g. n.8230 del 2009), come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delle intimate parti costituite, delle spese e competenze del presente giudizio di revocazione, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per entrambe le parti (euro 2.500,00 per ciascuna parte costituita), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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