Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22133 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Di Nuzzo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – S.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Manduria, del 22 febbraio 2010, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di lesioni personali colpose commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio della ex moglie G. A., la cui auto ha violentemente tamponato, e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 200,00 di multa.

Deduce il ricorrente: a) nullità del giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio; b) vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, alla cui affermazione il giudice è pervenuto attraverso le sole dichiarazioni della persona offesa, prive di riscontri.

2- Il ricorso è infondato.

1) Quanto al primo dei motivi proposti, rileva la Corte l’insussistenza dei vizi denunciati posto che: a) nei procedimenti davanti al giudice di pace, così come nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non si applica la disciplina sull’avviso di conclusione delle indagini, dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell’imputato, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, in cui detto adempimento non è previsto (Cass, nn. 45420/03, 46529/03, 20064/05, 5485/09): b) il decreto di citazione a giudizio risulta ritualmente notificato al difensore di fiducia, avv. Palmisano, presso il cui studio l’imputato risulta avere eletto domicilio.

2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poichè, attraverso il richiamo a vizi motivazionali, il ricorrente tende sostanzialmente a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, non proponibile nella sede di legittimità laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito abbia coerentemente motivato, alla stregua di quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale.

In particolare, lo stesso giudice ha ricordato, non solo le dichiarazioni della persona offesa, che ha sostenuto di essere stata tamponata dall’auto dell’imputato, ma anche il referto medico dell’ospedale di (OMISSIS), presso il quale la donna si è portata, dopo l’incidente, per le cure del caso, i cui sanitari le hanno riscontrato lesioni al rachide cervicale, giudicate guaribili in gg. 3. Lo stesso imputato, d’altra parte, rimasto assente al giudizio, non ha concretamente proposto una sua diversa ricostruzione dei fatti, essendosi limitato, solo con i motivi di ricorso, ad ipotizzare, in termini del tutto generici, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni della parte offesa – che non necessitano di riscontri, come si ammette nello stesso ricorso – senza spiegare le ragioni che avrebbero indotto la donna a riferire il falso, ed a segnalare non meglio precisati "interessi antagonisti configgenti e circostanze di fatto non perfettamente chiare".

Che l’incidente, sia pure di modesto rilievo, vi sia stato, appare anche confermato dall’intervento sul posto dei carabinieri, al quale pure ha fatto espresso riferimento lo stesso ricorrente.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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