Cass. pen., sez. VI 24-10-2008 (16-10-2008), n. 39931 Fatto di lieve entità – Dato quantitativo – Rilievo decisivo – Condizioni.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la responsabilità penale di Z.A. per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e artt. 648 e 712 c.p., riducendo tuttavia la pena inflitta in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, in sede di giudizio abbreviato.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro il capo della sentenza riguardante la condanna per la detenzione, a fine di spaccio, di circa grammi 50 di cocaina. Con un unico motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, censurando la sentenza d’appello per non avere ritenuto applicabile la circostanza attenuante prevista dal comma 5 del citato D.P.R., art. 73 e sostenendo che, in conseguenza dell’accertato stato di tossicodipendenza dello Z., il dato quantitativo della sostanza detenuta avrebbe dovuto essere opportunamente ridimensionato tenuto conto della parziale destinazione ad uso personale della droga stessa. Inoltre, contesta la correttezza della motivazione là dove giustifica il diniego dell’attenuante in relazione al criterio della c.d. "saturazione del mercato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi contenuti nel ricorso sono manifestamente infondati.
Correttamente la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di applicare la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenendo presente il dato ponderale relativo al quantitativo e al principio attivo della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato. I giudici hanno considerato che dal quantitativo di cocaina sequestrato (circa 50 grammi) potevano ricavarsi innumerevoli dosi, in grado di soddisfare le richieste del mercato dello spaccio. E’ vero che per verificare la sussistenza del fatto di "lieve entità" possono avere rilevanza anche le condizioni soggettive, relative alla personalità e alla finalità della condotta dell’agente, riconoscendo rilievo allo stato di tossicodipendenza nella misura in cui risulti accertato un concorrente uso personale della sostanza detenuta. Tuttavia, il parametro quantitativo rimane decisivo per escludere l’applicabilità dell’ipotesi attenuata quando il valore ponderale supera un ragionevole limite, che consente di attribuire rilievo determinante alla situazione di pericolo derivante dall’accumulo della sostanza, sicchè, superato tale limite, ogni circostanza,anche se favorevole, non può che rivelarsi irrilevante (Sez. 4, 24 settembre 1996, n. 9111, P.M. in proc. Ceccolini; Sez. 4, 4 maggio 1992, n. 6677, P.G. in proc. Castri).
Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto raggiunto tale limite, sulla base di una valutazione che, in quanto immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità; peraltro, nella stessa sentenza si è escluso categoricamente la detenzione per finalità di consumo personale, affermando la esclusiva finalità di spaccio della condotta contestata all’imputato.
Deve pertanto escludersi che la sentenza sia incorsa nella violazione di legge dedotta dal ricorrente.
Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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