Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nereto, del 10 novembre 2009 (depositata il 25.11.09), che ha dichiarato estinti i reati di lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, contestati, rispettivamente, a H.B. ed a B. F., ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.

Deduce il ricorrente: a) violazione dell’art. 35 sopra richiamato, laddove il giudice non ha considerato che la riparazione del danno cagionato non è avvenuta ad opera dei due imputati nei termini previsti da norma citata, cioè prima dell’udienza di comparizione;

b) vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove nella stessa non è stato specificato se ed in che modo sono state riparate dagli imputati le conseguenze pregiudizievoli dei reati loro contestati.

2 – Il ricorso è fondato.

Osserva la Corte che nel procedimento davanti al giudice di pace il meccanismo previsto del cit. D.Lgs., art. 35 attraverso il quale il giudice può pervenire alla declaratoria di estinzione del reato, presuppone, non solo che l’imputato abbia dimostrato di avere provveduto alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, ma anche che tale condotta sia intervenuta prima dell’udienza di comparizione, termine entro il quale egli deve avere provveduto ad eliminare tutte le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice, quindi, ha l’obbligo di accertare che il danno sia stato compiutamente e tempestivamente riparato, ed anche di riscontrare e valutare le condotte dell’imputato, al fine di verificarne la concreta idoneità a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Orbene, nel caso di specie non uno dei requisiti suddetti risulta soddisfatto.

Non risulta, invero, prova alcuna dell’avvenuto ristoro dei danni e, in generale, dell’avvenuta eliminazione di tutte le conseguenze dannose del reato; ancor meno si conosce circa i contenuti e le modalità del presunto risarcimento mentre, in ordine ai tempi dello stesso, vi è prova della sua intempestività, ove fosse avvenuto.

Si apprende, invero, a tale ultimo proposito, dalla lettura della stessa sentenza, che "il giudice civile nei procedimenti civili riuniti nn. 372 e 373/2006 RG 206" – aventi ad oggetto, sembra di capire, reciproche domande risarcitorie proposte dalle parti coinvolte nell’incidente- avrebbe definito tali richieste solo con sentenza del 20-30 aprile 2009. Circostanza che autorizza a ritenere, non solo che non vi è stata alcuna condotta satisfattiva nei termini sopra indicati, ma che qualunque intervento in tal senso sarebbe comunque avvenuto in epoca ben successiva all’udienza di prima comparizione, intervenuta il 19.6.07. Sembra ovvio ritenere che a tale data a nessuna forma di risarcimento si era dato corso, se le parti si sono affrontate davanti al giudice civile e se la relativa vicenda giudiziaria è stata definita, sotto il profilo del ristoro dei danni, solo con la citata sentenza, di pochi mesi precedenti la decisione del giudice di pace oggi impugnata.

Manca, infine, nella sentenza impugnata, qualsiasi valutazione delle (ignote) condotte riparatorie (ove intervenute); valutazione pur necessaria ai fini della verifica, richiesta dalla legge, della idoneità delle stesse a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, dovendosi peraltro escludere che la speciale causa di estinzione del reato prevista dalla norma sopra richiamata possa operare sul solo presupposto dell’avvenuto risarcimento del danno (Cass. nn 5582/07,27439/08).

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, con rinvio, al Giudice di Pace di Nereto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Nereto per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *