Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-10-2011, n. 20309

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che Z.A. e F.M.T., rispettivamente, conducente e proprietaria dell’autovettura tg.

(OMISSIS), proponevano innanzi al giudice di pace di Ostuni opposizione ad un verbale di accertamento della locale Polizia municipale per la violazione dell’art. 157 C.d.S., comma 6, sostenendo l’erronea applicazione di detta norma in quanto l’autovettura si trovava in sosta in un parcheggio a pagamento;

che con sentenza depositata il 16.8.2005 il G.d.P. di Ostuni accoglieva l’opposizione, rilevando che dal verbale risultava che l’autovettura della ricorrente si trovava al momento del fatto in un’area di parcheggio a pagamento, e che mentre la sosta oltre il tempo consentito è sanzionata dall’art. 157 C.d.S., quella nelle aree di parcheggio a pagamento senza il previo versamento dell’importo del ticket orario è sanzionata a termini dell’art. 7 C.d.S.;

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il comune di Ostuni, formulando un solo motivo di annullamento;

che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

che prima dell’udienza di discussione del ricorso il difensore del comune di Ostuni ha depositato un’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto, in esito ad altra pronuncia di questa Corte (n. 484708), resa su fattispecie affatto analoga, che ha accolto la tesi della P.A. ricorrente, i resistenti hanno provveduto all’integrale pagamento della sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo editale);

che su tale presupposto, la parte ricorrente ha, dunque, chiesto che fosse dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse al ricorso;

ritenuto che la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, e quindi ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione, determina l’inammissibilità per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 6026/07);

che, pertanto, deve essere pronunciata la relativa declaratoria.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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