Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 01-06-2011, n. 22200

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Pubblico Ministero di Roma ha richiesto al gip l’emissione del decreto penale di condanna nei confronti di G.D., imputata del reato di cui all’art. 624 cod. pen. per essersi impossessata di generi alimentari per un valore di circa 100 Euro esposti per la vendita in un supermercato Conad, reato aggravato per essere le cose esposte alla pubblica fede.

2. Il gip ha escluso la sussistenza della detta aggravante e, ritenuto che la querela non era stata validamente presentata, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela.

3. Ha presentato ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica di Roma. Sostiene che erroneamente il giudice ha escluso la detta aggravante e fa presente che l’occasionalità dei controlli svolti dagli organi di vigilanza nei supermercati impone di ritenere integrata, in ipotesi del tipo considerato, la aggravante della esposizione alla pubblica fede, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte ed in particolare dalla sentenza del 20.9.2006 n. 34009 rv. 235223; nè la vendita self service rappresenta una naturale condizione della cosa esposta.
Motivi della decisione

1. Il ricorso risulta inammissibile atteso che la prospettazione proposta, secondo cui il fatto in esame doveva considerarsi quale furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, è basata unicamente su valutazioni di carattere generale attinenti alle caratteristiche che per lo più assistono la vendita nei supermercati, ma trascura di considerare la specifica situazione accertata dal giudice di merito che ha rilevato l’esistenza nel locale di una vigilanza da parte di apposito personale (risultante dalle deposizioni testimoniali assunte) e dunque una situazione di fatto incompatibile con la anzidetta prospettazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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