Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 01-06-2011, n. 22127 Lesioni colpose

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arte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28/4/2009 il Giudice di Pace di Trinitapoli condannava M.G. per il delitto di cui all’art. 590 c.p. per lesioni colpose in danno di A.G.. All’imputato veniva addebitato di avere istallato nei pressi della strada di accesso al molo di (OMISSIS), adiacente al lido (OMISSIS), una sbarra di ferro, omettendo di ancorarla saldamente su entrambi i lati; a causa di ciò, per un colpo di vento, la sbarra ruotando, andava a conficcarsi nel parabrezza dell’auto Peugeot condotta dal predetto A. che pativa lesioni giudicate guaribili in giorni 30 (acc. in (OMISSIS), alle ore 15.15). All’imputato veniva irrogata la pena di Euro 100 di multa. Veniva inoltre condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

Con sentenza del 7/4/2010 il Tribunale di Foggia, sez. dist. di Trinitapoli, confermava la pronuncia di condanna. Osservava il Tribunale che:

– la sbarra era stata fatta istallare dal M. nel 1994 o 1995 a protezione del lido da lui gestito;

– non essendo ben ancorato sul lato mobile, poteva ruotare di 180 gradi;

– tale possibilità non era legata ad eventi eccezionali, in quanto in prossimità del mare erano prevedibile colpi di vento, anche violenti.

Ne deduceva il Tribunale che la condotta omissiva dell’imputato era stata gravemente negligente ed aveva dato causa al sinistro. Nè la causalità della sua condotta poteva essere esclusa dal fatto che il M. non fosse più gestore del lido da diversi anni. Infatti consentiva pur sempre di ritenere il suo concorso di colpa con i nuovi gestori, ma non di escludere la sua responsabilità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in relazione alla affermata presenza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento. Invero avendo il M. abbandonato la gestione della darsena da diversi anni non aveva alcun obbligo di custodia e pertanto su di lui non poteva gravare alcuna posizione di garanzia. Inoltre fin quando aveva avuto la gestione del lido, la sbarra era assicurata all’estremità da un lucchetto.

Pertanto non poteva rispondere di ciò che era avvenuto successivamente alla dismissione della spiaggia. Peraltro il contestato obbligo di custodia non era mai stato nella sua titolarità, in quanto la sbarra era stata istallata su indicazione del Comune, su strada demaniale, a protezione dell’ingresso al molo.

2.2. Il difetto di querela per essere stata la stessa presentata nei confronti di coloro che avevano la custodia della strada e non nei confronti del M. che tale custodia non aveva mai avuto e che in ogni caso l’aveva dismessa oramai da anni.
Motivi della decisione

3. La sentenza va annullata in quanto l’azione penale non doveva essere esercitata per difetto di querela.

Va premesso che l’ A. ebbe a patire le lesioni il giorno 10 luglio 2003. In data 2/10/2003 ebbe presentare denuncia-querela "nei confronti di coloro i quali erano tenuti alla custodia e alla manutenzione della sbarra". Nel giudizio di merito è stato accertato (la stessa sentenza impugnata ne da atto) che il M. da anni non era più il gestore della "Darsena" alla cui protezione era destinata la sbarra. Pertanto, essendo il fatto avvenuto a circa dieci anni dalla istallazione della protezione ed a circa cinque anni dall’abbandono della gestione del lido, certamente al momento del fatto l’imputato non aveva un obbligo di custodia della sbarra che incideva su terreno demaniale.

Di ciò, peraltro, ne prende atto la stesa sentenza di appello (pag.

3) ove il giudice di merito premesso che il M. non aveva più l’obbligo di custodia, ne riconosce egualmente la responsabilità unitamente a coloro che avevano attualmente la custodia della strada (soggetti non identificati in sentenza).

Se ne deduce che la sua responsabilità è stata riconosciuta ai sensi dell’art. 41 c.p. (concorso cause), cioè per condotte concorrenti ma indipendenti tra loro ( M. istallatore della sbarra; i successivi custodi, negligenti manutentori) tutte egualmente efficaci per determinare l’evento.

Ciò premesso, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che "Ai fini dell’applicabilità dell’effetto estensivo della querela nel caso di delitti colposi, occorre distinguere l’ipotesi della cooperazione prevista dall’art. 113 c.p. da quella del concorso di azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dall’evento, con la conseguenza che nella prima ipotesi, la querela è estensibile ai concorrenti a norma dell’art. 123 c.p., mentre nella seconda, essa ha efficacia soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti colposi" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40906 del 09/07/2002 Ud. (dep. 05/12/2002), Moretti, Rv. 223583; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3584 de 23/12/2009 Ud.

(dep. 28/01/2010), Capodiferro, Rv. 246304; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1528 del 15/06/1966 Ud. (dep. 20/10/1966), Munno, Rv. 102750; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6242 del 07/03/1988 Ud. (dep. 24/05/1988), Virno, Rv. 178441).

Nel caso di specie, avendo parte lesa proposto la querela nei confronti degli attuali custodi della sbarra, essa non può ritenersi estesa al precedente custode, il quale, secondo la prospettazione accusatoria, recepita nella sentenza di merito, ha posto in essere, con una condotta autonoma, un’ulteriore causa indipendente dell’evento. Se ne deduce che l’azione penale nei confronti del M. non poteva essere esercitata per difetto di querela. La pronuncia di improcedibilità esime da valutare la sussistenza di cause di proscioglimento più favorevoli all’imputato. Invero "L’accertamento della procedibilità dell’azione penale costituisce un’indagine da condursi in via preliminare in ogni stato e grado di giudizio rispetto alla valutazione di merito dal momento che il reato perseguibile a querela diviene giuridicamente rilevante solo quando la querela sia stata effettivamente proposta e il proscioglimento nel merito, che presuppone necessariamente l’accertamento e la valutazione del fatto, resta interdetto dalla mancanza di querela" (Cass. sez. 2, Sentenza n. 9803 del 07/05/1984 Ud. (dep. 08/11/1984), Rossato, Rv. 166567; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14769 del 10/03/1989 Ud. (dep. 02/11/1989), Fossati, Rv. 182419).
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè improcedibile l’azione per difetto di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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