Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3412 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, n. 4351 del 24 settembre 2005 che ha accolto il ricorso proposto dalla signora A. L. Z. per il riconoscimento della rettifica del punteggio attribuitole in sede di aggiornamento (avviato ai sensi dell’art. 3 della O.M. 30 dicembre 2004 n.91) della graduatoria del concorso per collaboratore scolastico per la Provincia di Taranto. La ricorrente di primo grado assumeva di aver diritto ad ottenere p. 6 anziché punti 5,50, in ragione del mancato riconoscimento in suo favore di un periodo di servizio complessivamente superiore a 15 gg e come tale utile a farle maturare il rivendicato punteggio aggiuntivo, ai sensi delle previsioni contenute nella tabella allegata alla OM n.91 del 1994. Il Tar ha accolto il ricorso sul rilievo che anche periodi inferiori a 15 giorni, ancorchè riferibili a distinte annualità di servizio, possono cumularsi tra loro e consentire,ove superiori complessivamente a 15 gg., la maturazione del punteggio di p.0,50.L’Amministrazione appellante osserva, al contrario, che nella specie detto cumulo tra giorni riferiti a diverse annualità non poteva compiersi, nella misura in cui il periodo di servizio relativo al marzo 2004 era già stato integralmente riconosciuto alla odierna appellata ed era rifluito nel punteggio dalla stessa riportato in graduatoria già prima che prendesse avvio il procedimento di aggiornamento della graduatoria oggetto di giudizio. Di qui i motivi di appello e la richiesta di reiezione del ricorso di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.

2.Si è costituita in giudizio la appellata per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

3.All’udienza del 12 aprile 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la sentenza.

4.L’appello è fondato e va accolto.

4.1 Va premesso che l’assunto fatto proprio dai primi giudici, secondo cui può farsi luogo al cumulo dei giorni di servizio inferiori all’unità minima (15 gg) che dà diritto a punteggio, ancorchè prestati in anni scolastici distinti, non è in sé erroneo. Tuttavia nella fattispecie in oggetto detto cumulo non era in concreto praticabile, per la ragione che i giorni di servizio prestati dalla ricorrente nel marzo 2004 erano già stati conteggiati in favore della originaria ricorrente in sede di attribuzione del punteggio di graduatoria per l’anno 2003/2004; di tal che, come ha condivisibilmente dedotto l’Amministrazione nell’atto di appello, il riconoscimento dello stesso periodo anche in sede di aggiornamento delle graduatorie per a.s. 2004/2005 avrebbe significato una inammissibile duplicazione di punteggi in relazione al medesimo periodo di servizio.

4.2 Correttamente pertanto alla ricorrente di primo grado è stato attribuito, nella tornata concorsuale per cui è giudizio, il punteggio complessivo di p. 5,50 (in particolare, punti 2,50 per i 5 mesi maturati dal 1° aprile al 2004 al 31.8.2004 e punti 3 per i 6 mesi maturati dal 1.9.2004 al 14.3.2005), dato che nessun giorno di servizio svolto nel marzo 2004 (integralmente valutato nella pregressa graduatoria) poteva essere nuovamente valutato anche in sede di aggiornamento per l’anno scolastico 2004/2005.

4.3 Né può trovare favorevole accoglimento il motivo di censura secondo cui avrebbe dovuto essere conteggiato anche il periodo di servizio, non indicato in domanda, maturato fino allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda di aggiornamento. L’accoglimento di tale tesi difensiva postulerebbe l’opzione secondo cui l’Amministrazione scolastica sarebbe onerata di individuare ex officio, allo scadere del termine di presentazione delle domande, tutti i periodi di servizio utili, per ciascun candidato, ai fini della assegnazione di eventuali punteggi aggiuntivi non desumibili dagli elementi di fatto forniti dai diretti interessati in sede di domanda di aggiornamento. Ma una tale soluzione interpretativa non è condivisibile e d’altra parte appesantirebbe oltre ogni ragionevole limite il procedimento concorsuale, all’Amministrazione scolastica procedente non potendosi richiedere altro che una verifica sui dati dichiarati dai candidati nelle loro domande, senza tuttavia andare oltre i limiti di queste.

5. In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

6. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n.5063 /06), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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