Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-10-2011, n. 20304 Procedimento davanti al pretore e al giudice di pace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 703/2003 il Giudice di pace di Milano, in parziale accoglimento della domanda proposta da D.P.A. nei confronti di V.M., condannò la convenuta a pagare all’attore la somma di 1.329,00 Euro con i relativi interessi.

Adito in appello da V.M., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5608/2005, ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto basato esclusivamente sulla deduzione di un error in procedendo (avere il Giudice di pace pronunciato la sentenza di primo grado secondo equità, non ricorrendone le condizioni) e non anche di un error in indicando attinente al merito della controversia.

V.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. D.P.A. si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso V.M. contesta sia l’esattezza in diritto sia la pertinenza in fatto del principio posto a fondamento della sentenza impugnata: afferma innanzi tutto che il proprio appello avrebbe dovuto comunque essere reputato ammissibile, anche se si fosse basato soltanto sulla deduzione della violazione di una norma processuale; sostiene inoltre che in realtà con il gravame era stata lamentata anche l’erroneità nel merito della decisione del Giudice di pace.

Sotto il primo profilo la censura va disattesa. La tesi della ricorrente contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. 29 gennaio 2010 n. 2053), secondo cui "è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado), è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione". Da questo principio non si ravvisano ragioni per discostarsi – nè del resto nel ricorso ne è stata prospettata alcuna – stante la sua coerenza con la lettera e con la ratio delle norme da cui è stato ricavato.

E’ fondato invece l’ulteriore assunto della ricorrente. Dall’atto di citazione in appello – che questa Corte può direttamente prendere in esame, data la natura del vizio denunciato risulta che V. M., nell’adire il giudice di secondo grado, non si era limitata a dolersi del fatto che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata secondo equità anzichè secondo diritto; aveva anche lamentato l’ingiustizia della decisione, osservando che il Giudice di pace avrebbe dovuto rigettare senz’altro la domanda, avendo riconosciuto che era mancata del tutto la prova del fatto costitutivo del diritto vantato dall’attore; e in tal senso l’appellante aveva chiesto che la sentenza di primo grado fosse riformata.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione del Tribunale di Milano, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata: rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Milano, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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