Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3410 Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. VI, n. 5777/05 del 10.5.2005 veniva accolto il ricorso proposto dal signor Michele De Chiara – quale genitore esercente la patria potestà sul minore M. D. C. – per l’annullamento del diniego di iscrizione di quest’ultimo al liceo scientifico statale "G. Mercalli" per l’anno scolastico 2005/2006, diniego espresso con determinazione dirigenziale n. prot. 749A2 del 21.2.2005. Tale diniego risultava emesso in quanto "da verifiche effettuate presso la Segreteria Anagrafe del Comune di Napoli" l’effettiva residenza sarebbe risultata "diversa rispetto a quella indicata nella domanda di iscrizione: un dato, quello appena indicato, ritenuto inattendibile nella citata sentenza, poiché contrastante con l’apposita certificazione rilasciata dal Comune di Napoli. In sede di appello, l’Amministrazione sottolineava come la limitata disponibilità di posti nella scuola di cui trattasi – a fronte di un più elevato numero di domande di iscrizione – rendesse necessario il ricorso ai criteri di preferenza, di cui all’art. 6 R.D. 4.5.1925, con particolare riguardo a quello del "luogo nel quale la famiglia risiede stabilmente". Nel caso di specie il trasferimento di residenza del giovane dal luogo di abituale residenza dei genitori (in via Petrarca, Napoli) in via Michelangelo Schipa (quartiere Chiaia di Napoli) in data 17.12.2004, ovvero nell’imminenza dell’iscrizione di cui trattasi, era stato considerato un "puro stratagemma per scavalcare altri aventi diritto". Nel medesimo appello si rilevava inoltre l’inapplicabilità dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (obbligo di comunicazione di avvio del procedimento) nei procedimenti avviati su istanza di parte.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le ragioni difensive dell’Amministrazione non siano condivisibili.

Anche a prescindere, infatti, da ogni questione relativa alla partecipazione al procedimento dei privati interessati (questione che non appare, in verità, esaminata dal TAR, ma che vede in ogni caso detta partecipazione prevista – anche per i procedimenti avviati su istanza di parte – a norma dell’art. 10 bis della citata legge n. 241/1990), resta il fatto che al certificato di residenza prodotto dall’interessato non poteva non attribuirsi, quanto meno, un valore presuntivo, equiparabile a principio di prova e superabile solo sulla base di opportuni accertamenti (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, 26.3.2001, n. 4339 e 3.10.1996, n. 8652; TAR Emilia Romagna, Parma, 20.2.1979, n. 40).

Non possono acquisire valore probatorio, invece, quelle che vengono proposte come mere congetture, per un cambio di residenza avvenuto in data non lontana dall’inizio dell’anno scolastico, di rilievo ai fini del presente giudizio e che poteva avere, con ogni evidenza, le più varie motivazioni personali e familiari, comunque irrilevanti purchè la nuova residenza fosse reale e non fittizia. In assenza di qualsiasi approfondimento sotto il profilo da ultimo indicato, pertanto, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto. Le spese giudiziali – da porre a carico della parte soccombente – vengono liquidate nella misura di Euro. 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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