Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 01-06-2011, n. 22124 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ilvestro.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Venezia, sez. di San Donà di Piave, ha condannato C.S., imputato del reato di guida in stato di ebbrezza commesso il (OMISSIS), alla pena di 15 giorni di arresto e Euro 150,00 di ammenda.

2. La Corte di appello di Venezia, in applicazione del D.L. n. 117 del 2007 conv. in L. n. 160 del 2007, ha rideterminato la pena inflitta determinandola in Euro 800,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, lamentando l’eccessiva misura della pena inflitta.
Motivi della decisione

1. Rileva la Corte che l’ipotesi di reato per la quale C. S. è stato giudicato è quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), fattispecie che è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" (nel senso della intervenuta trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n.769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

2. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (v. Sez. Un. 16.3.1994 n.739 rv 197698).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è previsto come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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