Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3409 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il T.A.R.Liguria, con la sentenza in epigrafe, dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso n. 121 del 2006, proposto da L. A., nella qualità ut supra, avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di Genova del 29 novembre 2005, prot. 129/2004/Area 1 bis, con il quale era stata disposta la revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata in Genova città e provincia, rilasciata al ricorrente quale legale rappresentante della società S. s.r.l. corrente in Genova, via Dante n. 2/7576, nonché avverso ogni altro atto comunque connesso e consequenziale, e condannava il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

3. Con atto depositato l’11 marzo 2011 il difensore dell’appellante, in rappresentanza del medesimo, dichiarava di non aver più interesse alla definizione del giudizio d’appello, chiedendo consequenziale declaratoria d’improcedibilità a spese compensate.

4. L’Amministrazione appellata si costituiva con comparsa di stile depositata il 4 aprile 2011.

5. All’odierna pubblica udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

6. La dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, che "non vi è più interesse alla definizione dell’appello" (v. così, testualmente, l’atto dell’11 marzo 2011, depositato in pari data), determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Infatti, il venir meno dell’interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte ricorrente in relazione a sopravvenienze indipendenti dal comportamento della controparte, e nel caso di specie la sopra citata dichiarazione costituisce evidente espressione di siffatta valutazione.

Per le ragioni sopra precisate l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

7. Considerata ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4574 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara le spese del grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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