Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3408

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne i limiti interpretativi ed applicativi della delibera CIPI in data 16.7.1986, ai fini della concessione del contributo statale, di cui alla legge 1.3.1986, n. 64.

Nella situazione in esame, in base a tale legge era stato accordato alla società F. F. A. & Figli s.r.l., con D.M. n. 006/CP/8/5948 del 28.10.1994, un contributo statale in conto canoni di locazione finanziaria per Lire 697.845.000, con riferimento ad un contratto di leasing stipulato il 14.11.1991 per la locazione quinquennale di un particolare macchinario (macchina di Wirtgen 2100 VCR), da adibire a riciclaggio, recupero e riqualifica di pavimentazione stradale. Con D.M. n. 06/RC/8/30225 del 29.4.1997, tuttavia, la predetta agevolazione finanziaria veniva revocata, essendo stato ritenuto il predetto macchinario funzionale ad un’attività di tipo cantieristico non agevolabile, anzichè ad un’attività industriale, in quanto operante al di fuori del ciclo produttivo di riciclaggio, di cui alla delibera del CIPI 16.7.1986, punto 2, lettera s), e rientrante nella categoria della "produzione di emulsioni di bitume, catrame e leganti per uso industriale (settore produttivo sospeso dall’agevolazione per espresso disposto della medesima delibera, punto 4, lettera m).

Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III ter, n. 1743/05 in data 8.3.2005 (che non risulta notificata), la revoca era ritenuta illegittima per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, con conseguente annullamento, essendo stato ritenuto che il macchinario di cui trattasi, per le proprie peculiarità tecniche, configurasse un vero e proprio impianto mobile, di tipo industriale, per la trasformazione e la riqualificazione dei manti stradali; il medesimo macchinario, inoltre, avrebbe avuto carattere di impianto di riciclaggio, in quanto il prodotto finito, nel ciclo realizzato….non potrebbe aversi senza il materiale inerte riciclato".

Avverso la predetta sentenza il Ministero per le Attività Produttive ha proposto l’atto di appello in esame (n. 4067/06, notificato il 24.4.2006), sottolineando come la concessione dell’agevolazione fosse stata a carattere provvisorio, senza vaglio della domanda né istruttoria da parte della società di leasing, con rinvio di ogni determinazione al momento della concessione definitiva e con possibilità, in tale fase, di rilevare eventuali condizioni di inammissibilità per l’attribuzione dei benefici, di cui alla legge n. 64/1986, con le ulteriori sanzioni di cui al D.L. n. 403/1993 e relativa circolare ministeriale.

Nella fattispecie, gli impianti di riciclaggio sarebbero stati ammessi al finanziamento solo se "finalizzati all’ottenimento di prodotti immediatamente utilizzabili", tali dovendo ritenersi solo i "prodotti di consumo, semilavorati ed energia", da realizzare "con un processo industriale" e da immettere poi sul mercato "in dette forme"; nel caso specifico, il macchinario di cui trattasi non sarebbe rientrato nella tipologia prevista poiché operante solo in cantiere, con presumibile utilizzazione dello stesso solo da parte di imprese iscritte all’Albo Nazionale Costruttori, in grado di ricevere appalti per il rifacimento di manti stradali.

Non vi sarebbe stata, pertanto, immissione sul mercato di prodotti di consumo semilavorati, ma lavorazione finita di natura cantieristica: una categoria, quella della costruzione di strade, non agevolabile, pur dovendosi ammettere che il macchinario in questione fornisce prestazioni non riducibili alla mera produzione di bitume, ma in ogni caso con prevalenza del prodotto finito rispetto al materiale riciclato.

La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del signor F. F. A. (estraneo al giudizio come persona fisica), prospettando poi, nel merito, analitiche controdeduzioni; su tali basi, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

Premesso quanto sopra il Collegio – pur riconoscendo l’estraneità al giudizio del soggetto sopra indicato, impropriamente reso destinatario della notifica dell’appello anche in proprio (mentre doveva considerarsi parte in causa solo la società omonima) – ritiene che la questione sia comunque assorbita dalla ravvisata infondatezza del gravame, il cui rigetto implica integrale conferma della sentenza di primo grado.

Le agevolazioni di cui trattasi, infatti, risultano accordate per un macchinario (Wirtgen 2100 VCR) idoneo a "fresare, stabilizzare e riqualificare a freddo i tratti di strada ammalorati", operando "in loco" tramite asportazione del manto stradale deteriorato, che viene all’interno del macchinario stesso rigenerato e quindi rideposto, con la sola aggiunta del 2% di leganti: tale processo può definirsi attività di tipo industriale, finalizzata al riciclaggio ed all’ottenimento di prodotti immediatamente utilizzabili, ai sensi e per gli effetti del punto 2, lettera "s" della delibera del CIPI in data 16.7.1986, pubblicata sulla G.U. 20.8.1986, n. 192 e recante "direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie, previste dalla legge 1.3.1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali".

Come bene illustrato, al riguardo, dalla difesa della società appellata, la macchina Wirtgen non risulta assimilabile ad un mero strumento di cantiere, in quanto in grado di operare al proprio interno un processo di trasformazione, idoneo a fornire un prodotto non solo nuovo, rispetto alla sommatoria dei materiali introdotti, ma anche fornito di autonomo valore economico sul mercato, in conformità alla nozione di attività industriale, di cui all’art. 2195, comma 1, cod. civ.; l’attività in questione, inoltre, appare caratterizzata dagli elementi costitutivi del riciclaggio, come definito dalla Corte di Giustizia europea nella direttiva n. 96/62/CE (art. 3, punto 7), ovvero come "trattamento di rifiuti particolari, sottoposti ad un processo di produzione al fine di dotarli di caratteristiche paragonabili al materiale da cui derivano, così da farli nuovamente assolvere alla loro funzione originaria, ovvero ad altri fini diversi dal recupero di energia".

Attraverso il macchinario in questione, in altre parole, si attua un processo di manipolazione dei rifiuti, tale da consentire la realizzazione di un "quid novi", ovvero la produzione di un bene immediatamente utilizzabile (e subito impiegato sul posto come tale).

Tale processo non appare sicuramente riconducibile al punto 4, lettera m), della citata delibera CIPI 16.7.1986, che, nella elencazione di comparti produttivi esclusi dalle agevolazioni finanziarie di cui trattasi, pone la "produzione di emulsioni di bitume, catrame e leganti per uso stradale", senza alcun riferimento alle peculiarità del processo produttivo rilevante nel caso di specie (realizzazione di un nuovo prodotto proveniente, per il 98%, da materiale riciclato).

L’equivoco in cui sembra caduta l’Amministrazione è stato quello di non scindere detto processo produttivo – che in una dimensione tecnicamente meno evoluta avrebbe potuto svolgersi in uno stabilimento fisicamente separato dal cantiere, in cui trasportare i materiali scavati dal tracciato stradale per la relativa rigenerazione, o da cui provenisse il materiale riciclato, acquistato per la pavimentazione stradale – dalle altre operazioni riferite al rifacimento del tracciato stesso. L’esistenza di una struttura tecnologica trasportabile sul luogo dell’intervento, nonchè in grado di assolvere alcune funzioni accessorie di asporto e posa in opera, infatti, non mutava il carattere sostanziale dell’attività produttiva di materiale riciclato pronto per l’uso dalla medesima svolta, così come non mutava la concettuale separatezza di tale attività dalle altre operazioni di cantiere, indipendentemente dal "valore preponderante del prodotto finito rispetto al materiale riciclato" (rilevando, con ogni evidenza, solo il valore e la specifica funzione del macchinario, per cui era stato richiesto il finanziamento, peraltro da parte non di un’impresa edile, ma di una società iscritta nell’elenco delle imprese che effettuano recupero dei rifiuti, tali essendo i materiali provenienti da costruzioni e demolizioni, anche di strade, in base al catalogo europeo dei rifiuti, di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, emesso in attuazione delle direttive 91/156 CE e 94/62 CE).

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nella misura di Euro. 3.000,00 (euro tremila/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 4067 del 2006.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese giudiziali, a favore della società F. F. A. & Figli s.r.l., nella misura di Euro. 3.000,00 (euro tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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