Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 01-06-2011, n. 21883

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non convalidava il sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria, in riferimento al reato di cui all’art. 334 cod. pen., di un veicolo condotto da P. E., già sottoposto a sequestro amministrativo a norma dell’art. 213 C.d.S., rilevando che non era configurabile detta fattispecie penale ma, in forza del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 solo una violazione amministrativa.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che, con un unico motivo, denuncia la erronea applicazione della legge penale sostenendo, in adesione a una parte della giurisprudenza di legittimità, che il fatto di circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra la fattispecie penale di cui all’art. 334 cod. pen..
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Va espressa condivisione del principio affermato sulla stessa questione investita dal presente ricorso con la sentenza Sez. U, n. 1963 del 28 ottobre 2010, Di Lorenzo, che, dopo aver ribadito che il principio di specialità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9 quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie presuppone il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte, ha affermato che l’art. 213 C.d.S., comma 4, che punisce con la sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, deve ritenersi speciale rispetto all’art. 334 cod. pen., nel quale è configurato invece il delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo; e ciò sempre che nella concreta fattispecie non si realizzi una sottrazione che vada al di là del dato della mera circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, implicando un effettiva elusione dei poteri di controllo spettanti all’autorità amministrativa sul veicolo sequestrato: situazione che non ricorre nel caso in esame.

2. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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