Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 01-06-2011, n. 22069 Esecuzione di pene detentive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Antonio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale – detenzione domiciliare) proposta da P.M. G. – raggiunto da ordine di esecuzione sospeso con provvedimento del Procuratore della Repubblica di Como in data 5 marzo 2007 ed al momento della decisione ristretto presso il carcere di Torino in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare – non ravvisando, anche a ragione delle numerose lacune presenti nella richiesta (indicazione di idoneo domicilio e dell’attività lavorativa svolta), i presupposti per il suo accoglimento.

2. – Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, che ne denuncia l’illegittimità per violazione di legge, rilevando preliminarmente, con l’unico motivo d’impugnazione dedotto, che giudice competente a decidere sull’istanza era il Tribunale di sorveglianza di Torino, posto che il condannato al momento della presentazione dell’istanza, non era detenuto o internato ed aveva il proprio domicilio in Torino, presso la madre.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse di P.M. G. è basata su motivi infondati.

Ed invero, come già ripetutamente e condivisibilmente affermato da questa Corte, "la competenza all’applicazione delle misure alternative alla detenzione in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del P.M. preposto all’esecuzione, in quanto la regola fissata dalla predetta norma è speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 677 c.p.p." (in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 38171 del 23/09/2008 dep. il 07/10/2008, confi, comp. in proc. Codiposti, Rv. 241144; Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 26/05/2009, dep. l’ll/06/2009, imp. Omoregbee Rv. 243971). Nessuna decisiva rilevanza, può quindi attribuirsi, nel presente procedimento – contrariamente a quanto dedotto in ricorso – alla circostanza che il condannato, al momento della presentazione dell’istanza, avesse il proprio domicilio in Torino, assumendo invece rilevanza decisiva a radicare la competenza del tribunale di sorveglianza milanese, quella che l’ordine di esecuzione nei confronti del P. sia stato emesso dal Procuratore della Repubblica di Como.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *