Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-10-2011, n. 20293 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. con sentenza n. 610/06, pubblicata addì 11.4.06, la Corte di Appello di Torino ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato l’opposizione dispiegata da F.A. avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa dal concessionario dei tributi territorialmente competente sul bene in comunione col marito L. A. e compreso nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi;

1.2. F.A. propone ricorso per cassazione, articolato su di un unico motivo, concluso con tre distinti quesiti di diritto;

1.3. delle controparti nel giudizio di merito, vale a dire il debitore esecutato L.A. ed il procedente Caralt spa, nessuno deposita controricorso;

1.4. disposta, con ordinanza interlocutoria n. 3671/11 del 15.2.11, la rinnovazione della notificazione del ricorso ad L.A. nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ., e segg., essendo viziata quella originaria in quanto eseguita presso il procuratore costituito in primo grado nonostante la parte fosse rimasta contumace in appello, la F. vi provvede nelle stesse forme del ricorso originario;

1.5. comparso, alla pubblica udienza del 21.9.11, il solo difensore della ricorrente, il collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va rilevato in diritto che:

2.1. a fondamento del ricorso la ricorrente propone un unico, articolato motivo ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, ed in particolare di violazione dell’art. 170 cod. civ. e di falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che il credito – per tributi vari – per cui si procedeva era relativo all’attività professionale del marito ed in quanto tale risultava estraneo ai bisogni della famiglia e che comunque non incomberebbe al debitore la prova definita diabolica – della conoscenza di tale estraneità;

2.2. il ricorso è peraltro inammissibile, non avendo la F. dato validamente corso alla rinnovazione della notifica di quello nelle forme di cui all’art. 137 cod. proc. civ., e segg., nonostante l’espressa indicazione della detta ordinanza interlocutoria 15 febbraio 2011, n. 3671: infatti, la rinnovazione ha avuto luogo, in data 19 aprile 2011, ancora una volta presso il procuratore domiciliatario in primo grado del L., avv. Stefano Ena;

2.3. di conseguenza, la rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., sull’esplicito rilievo della nullità di tale forma di notificazione, è irredimibilmente irrituale per essere stata eseguita nelle medesime forme di cui si era già espressamente stigmatizzata la nullità ed il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile; ma la circostanza che nessuna delle controparti abbia svolto attività difensiva in questa sede consente di nulla statuire in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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