Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 01-06-2011, n. 22068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che il difensore di B.K.Y., ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 12 aprile 2010, che dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal predetto detenuto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza della sede in data 12 marzo 2010, che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata, in quanto proposto tardivamente;

– che a sostegno della richiesta di annullamento del decreto, il ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza era stato notificato al difensore il 18 marzo 2010 e che il reclamo era stato proposto a mezzo raccomandata postale in data 29 marzo 2009, e quindi tempestivamente ove si consideri che ai sensi dell’art. 172 cod. proc. pen., "il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo";

– che il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che lo stesso muove dal presupposto che il reclamo sia stato inviato a mezzo raccomandata postale in data 29 marzo 2010, ma che tale circostanza non risulta dimostrata, laddove l’originale dell’atto "reca il timbro dell’Ufficio di sorveglianza di Bologna in data 6 aprile 2010", sicchè il reclamo deve ritenersi effettivamente tardivo.
Motivi della decisione

– che l’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati;

– che allorquando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro);

– che dall’esame degli atti, come a ragione sostenuto dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, mentre vi è prova dell’avvenuta comunicazione al difensore del provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, che lo stesso ricorrente assume essere avvenuta il 18 aprile 2010, non vi è prova, invece, della circostanza che il reclamo sia stato proposto tempestivamente, mediante lettera raccomandata spedita il 29 marzo 2010, recando l’originale del reclamo la data del 6 aprile 2010, sicchè lo stesso deve ritenersi non tempestivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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