Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 50/2009

composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 386/1992 presentato da :

ECOMED S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

COMUNE DI TARANTO, non costituito;

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO, non costituita;

per l’annullamento

– del provvedimento n.27595 del 4/11/91 a firma dell’Assessore all’Ambiente ed Ecologia e del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Taranto avente ad oggetto:” Progetto per la costruzione di manufatti edilizi al servizio dell’impianto di interramento controllato e sanitario di rifiuti solidi in località “Macchie delle Caselle”. Richiedente Ecomed srl”

-per quanto occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente :

-della deliberazione del Consiglio Provinciale di Taranto 30/11/90 n.514;

nonché ulteriormente ove occorra:

– della deliberazione n.10 del 24/9/91, adottata dal Consiglio Circoscrizionale “Paolo VI e Agronord” di Taranto;

-di ogni eventuale altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Designato alla udienza pubblica del 24 ottobre 2007 il relatore dr. Carlo Dibello, con la presenza del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per la società ricorrente;

FATTO

La società ricorrente ha rivolto al Comune di Taranto istanza- protocollata al n.335/89- intesa al rilascio di concessione edilizia per la costruzione di manufatti da porre a servizio di un impianto di interramento controllato di rifiuti solidi urbani, che la stessa società ha progettato di insediare in località Macchie di Caselle a Taranto.

Dopo l’approvazione del progetto da parte della Commissione edilizia comunale ( comunicata con nota del 25/1/90) e della Giunta provinciale ( con una precedente delibera del 26/6/89), quest’ultima subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni , la società ha ricevuto comunicazione della nota assessorile impugnata .

Con detto ultimo atto si rappresentano elementi ostativi all’approvazione definitiva del progetto, costituiti dal parere contrario espresso sulla localizzazione della discarica da parte del consiglio circoscrizionale “Paolo VI e Agronord” con delibera n.10 del 24 settembre 1991, e dalla intervenuta approvazione del piano integrato per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , ad opera del Consiglio Provinciale di Taranto con delibera 514 del 4/12/90.

La società impugna gli atti richiamati in epigrafe per i seguenti motivi:

I-Violazione dell’assetto normativo riveniente dal Dpr 10/9/82 n.915 e dalla legge regionale 3/10/86, n.30.Incompetenza.

II- Violazione dell’assetto di competenze rivenienti dalla legge regionale n.30/86;

III- Falsa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto: eccesso di potere;

Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 ottobre 2007 .

DIRITTO

Il ricorso è infondato .

Con il primo motivo di gravame, la società Ecomed deduce che il provvedimento assessorile emanato in data 4 novembre 1991 è affetto da incompetenza .

Ed invero, sia l’assessore all’ambiente che il presidente dell’amministrazione provinciale – che ha controfirmato il provvedimento impugnato in principalità – non avrebbero alcun potere di emanare atti che sono riservati dalla normativa nazionale( il dpr 10/9/1982 n.915) e da quella regionale di settore ( la legge regionale 3/10/1986, n.30) , ad organi collegiali .

La censura non può essere condivisa.

L’art 6 della legge regionale 3 ottobre 1986, n.30, applicabile ratione temporis , nel dettare disposizioni integrative e di prima attuazione del dpr sopra ricordato, individua nella amministrazione provinciale tout court l’ente pubblico territoriale cui devono essere presentati i progetti relativi alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani.

L’uso della generica locuzione “ amministrazione provinciale” autorizza l’interprete a ritenere che non sussistano ostacoli alla legittima adozione di un provvedimento che anticipa la volontà dell’ente provinciale con riguardo alla localizzazione di un impianto e di opere edilizie , da parte di suoi organi monocratici come l’assessore all’igiene e all’ambiente, peraltro dotati di specifica delega in materia.

Né può condividersi la prospettazione difensiva che sembra individuare un profilo di autonoma valenza nella aspettativa della ricorrente di edificare manufatti da porre a servizio della discarica di r.s.u.

Va invece sottolineato, in proposito, che anche la realizzazione dei predetti manufatti , oggetto della istanza edilizia della ricorrente, risente della contrarietà al progetto generale a causa dell’indiscutibile vincolo di complementarietà rispetto all’impianto di interramento progettato dalla Ecomed srl.

Anche la seconda censura non può essere accolta.

La società ricorrente lamenta, infatti, che stante il rigido riparto di competenze tra Regione, Provincia e Comune ,stabilito dalla legislazione regionale in materia di rifiuti solidi urbani , non ci sarebbe spazio per ulteriori apporti provvedimentali da parte di soggetti pubblici ulteriori ed esterni a tale assetto di competenze .

Da tanto deriverebbe che sia la delibera del consiglio circoscrizionale quanto la delibera del consiglio provinciale richiamate nel provvedimento impugnato sono illegittime, la prima per non detenere il Consiglio di circoscrizione alcuna potestà sul tema, la seconda per essere l’attività pianificatoria relativa allo smaltimento dei rifiuti riservata alla Giunta Regionale .

Il Collegio osserva, a tal proposito, che, la condivisibile affermazione della rigidità del riparto di competenze in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi della legge reg 30/86 non risulta smentita dal contenuto delle due delibere sopra richiamate.

Né possono scorgersi , nella fattispecie posta al vaglio del Collegio, travalicamenti di competenze ad opera degli organi di governo territoriale chiamati in causa.

Entrambe le delibere su citate non hanno autonomia concettuale, né costituiscono , a ben guardare, apporti procedimentali extra ordinem : esse si risolvono soltanto in elementi di valutazione dei quali la nota assessorile impugnata rende opportunamente conto ai fini della determinazione sfavorevole assunta nei riguardi della ricorrente.

La portata di questi atti amministrativi va, pertanto , correttamente intesa.

Infatti, la delibera del Consiglio circoscrizionale manifesta l’avviso contrario della collettività di riferimento alla localizzazione di una discarica controllata per ragioni connesse verosimilmente al forte impatto ambientale che ne deriva.

Tanto avviene ad opera di un organo assembleare che esercita legittimamente, in sede di indirizzo politico, le sue attribuzioni nel pur ristretto ambito territoriale di competenza che la legge assegna ai consigli di circoscrizione.

Dal canto suo , il provvedimento del consiglio provinciale ha per oggetto , altrettanto legittimamente, l’avvio di una politica di risanamento ambientale su scala provinciale che include , quale aspetto centrale, la proposta di un piano integrato di smaltimento rifiuti solidi urbani da trasmettere alla Regione Puglia, come si legge nel testo della delibera .

Ciò avviene in una cornice di riferimento quale quella della attuazione delle direttive inoltrate dal CIPE in materia di piano triennale per l’ambiente 1989/1991.

Occorre aggiungere che la nota assessorile in questione non si limita alla rappresentazione di due elementi ostativi alla localizzazione dell’impianto di interramento progettato dalla ricorrente .

Invero, l’atto impugnato evidenzia, da un canto, la mancata produzione, da parte della Ecomed s.r.l., della documentazione attestante il possesso dei requisiti , cui era stata subordinata l’approvazione definitiva del provvedimento richiesto; d’altro canto, il fatto che il piano approvato dalla Giunta Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , cui la localizzazione del proponente si riferisce, non ha mai acquistato operatività ed è attualmente in corso di rielaborazione.

Le considerazioni sopra svolte sub II permettono di archiviare anche il terzo motivo di ricorso .

La nota assessorile gravata non assegna alle delibere citate una valenza che non hanno ma , conformemente ad un principio di buona amministrazione e di leale informazione al privato richiedente lo ragguaglia in anticipo circa la sussistenza di circostanze sopravvenute che si frappongono alla definitiva approvazione del progetto divisato.

L’insieme delle argomentazioni milita per il rigetto del ricorso.

Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge

Nulla per le spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 24 ottobre 2007

-ALDO RAVALLI – PRESIDENTE

-CARLO DIBELLO- ESTENSORE

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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