Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 01-06-2011, n. 22067 Pene accessorie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ZOTTA Gabriele il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 9 febbraio 2010, il Tribunale di Rovigo – sezione distaccata di Adria, deliberando in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato – per quanto specificamente rileva nel presente giudizio – la richiesta del procuratore della Repubblica di Rovigo di applicazione delle pene accessorie:

a) dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

c) dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, a H.Z., condannato, giusta sentenza di quello stesso tribunale del 5 giugno 2009 (irrevocabile dal 4 novembre 2009) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili alla pena principale di mesi sei di reclusione (dichiarata col medesimo provvedimento Interamente condonata).

1.1 – Il tribunale ha motivato la propria decisione, in sintesi, rilevando che la applicazione delle pene accessorie di cui trattasi, in quanto non predeterminata nel quantum, postulava una valutazione discrezionale, non consentita al giudice della esecuzione.

2. – Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rovigo, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, "per erronea valutazione del titolo esecutivo", evidenziando a sostegno di tale richiesta, per un verso, che l’applicazione nel confronti del condannato delle pene accessorie, era predeterminata ex lege ( D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12); dall’altro, che il giudice della cognizione, aveva già stabilito nella parte motiva della sentenza, la durata delle suddette pene accessorie, sicchè, nel caso in esame, si configurava un’omissione non già di tipo concettuale, emendabile soltanto attraverso un’impugnazione del provvedimento, come sostenuto dal giudice dell’esecuzione, ma soltanto "materiale", e per ciò emendabile mediante la procedura di correzione degli errori materiali.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato.

Ed invero, a prescindere dalla considerazione in fatto che nel caso in esame il giudice di cognizione, oltre ad aver previsto in parte motiva l’applicazione nei confronti del condannato delle tre pene accessorie oggetto della richiesta di correzione, obbligatoria ex lege, ne aveva anche determinato la durata, il collegio deve rilevare che la decisione impugnata si fonda su di un presupposto non condivisibile: quello secondo cui essendo la durata delle pene accessorie non predeterminata esattamente dalla legge, che si limita a stabilire soltanto un minimo ed un massimo, sarebbe inibito al giudice dell’esecuzione, in assenza di una siffatta determinazione nel dispositivo della sentenza, "completare" il contenuto della decisione, ovviando all’omissione del giudice di cognizione. Tale convincimento omette di considerare, però, che secondo l’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, nel caso di pena accessoria, non espressamente determinata dalla legge, quanto alla durata della stessa, tale statuizione, più che rimessa ad una valutazione discrezionale – come tale, in tesi, preclusa al giudice dell’esecuzione – "va parametrata dal giudice a quella della pena principale" (in termini, Sez. 3, Sentenza n. 41874 del 9/10/2008, dep. il 10/11/2008, Imp. Azzanni, Rv. 241410, relativa proprio alle pene accessorie previste per i reati tributari dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12; Sez. 5, Sentenza n. 29780 del 30/06/2010, dep. il 28/07/2010, imp. Ramunno Rv. 248258).

Alla stregua di tali considerazioni, va quindi senz’altro riaffermato nel presente giudizio il principio già affermato da questa Corte con riferimento ad una fattispecie non dissimile, secondo cui "spetta al giudice dell’esecuzione, ove non vi abbia provveduto il giudice con la sentenza di condanna per un reato cui segue necessariamente l’interdizione dal pubblici uffici, l’applicazione di detta pena accessoria" (così Sez. 1, Ordinanza n. 16634 del 15/04/2010, dep. il 30/04/2010, imp. Drago, Rv. 247242), con la conseguenza che l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio degli atti, per nuovo esame, al Tribunale di Rovigo.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rovigo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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