T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 830 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Espone il ricorrente, dott. Condello, di aver partecipato al "concorso per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie anno accademico 2010/2011", indetto dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in data 8 luglio 2010.

Nella domanda di ammissione il ricorrente specificava, come previsto dall’art. 3 del bando, in ordine di priorità, i corsi per i quali intendeva concorrere, indicando, nell’ordine, i seguenti corsi: 1) Fisioterapia; 2) Tecniche di Neurofisiopatologia; 3) Tecniche di Radiologia medica, per immagini e Radioterapia.

Successivamente, partecipava alla prova d’esame riportando un punteggio totale pari a 48.

Sulla scorta di tale punteggio, il ricorrente conseguiva il diritto alla immatricolazione al secondo dei corsi di Laurea prescelti, ovvero quello in "Tecniche di Neurofisiopatologia".

A seguito di tale collocazione nella graduatoria per il suddetto corso, l’Università, in applicazione della clausola di cui all’art. 7 del bando, lo escludeva dalla graduatoria per il Corso in Fisioterapia, benché il suo punteggio, 48, gli avrebbe dato diritto ad immatricolarsi anche in tale corso di laurea, per scorrimento della graduatoria, atteso che l’ultimo dei candidati vincitori della graduatoria di Fisioterapia aveva riportato un punteggio inferiore al suo (45 punti).

Con il gravame in trattazione, pertanto, il ricorrente impugna l’art. 7 del bando di concorso ove prevede la possibilità per il vincitore che risulti vincitore, in ragione del merito, in una graduatoria di un corso di laurea di immatricolarsi esclusivamente nel corso di laurea nel quale risulti vincitore, escludendo la possibilità di transitare ad altro corso diverso da quello in cui risulti vincitore, neanche in caso di scorrimento di graduatorie dei corsi per i quali aveva manifestato opzione.

Impugna, altresi, il consequenziale provvedimento di esclusione dal novero di coloro che hanno diritto alla immatricolazione al corso di laurea in fisioterapia (a seguito dello scorrimento della relativa graduatoria), articolando i seguenti motivi di gravame:

1) manifesta illegittimità della clausola del bando di cui all’art. 7 per violazione del diritto allo studio ex artt. 33 e 34 Cost., in quanto, aderendo alla lettera della disposizione, il candidato che abbia riportato un punteggio complessivo idoneo a collocarlo in posizione utile nella graduatoria di almeno due diversi corsi tra quelli prescelti (id est vincitore) e, quindi, più meritevole, non avrebbe diritto ad immatricolarsi a quello tra i corsi prescelto in ordine di preferenza, "neanche in caso di scorrimento di graduatorie dei corsi per i quali aveva manifestato opzione";

2) illegittimità della clausola del bando per eccesso di potere, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della prescrizione atteso che applicando la preclusione ivi prevista essa si pone in insanabile contrasto con altra previsione del medesimo bando ove dispone che hanno diritto ad essere ammessi alla immatricolazione i candidati "che, in relazione al numero dei posti disponibili, si collocheranno in posizione utile nella rispettiva graduatoria" e non tiene in alcuna considerazione le ipotesi, qual è quella in cui versa l’odierno ricorrente, il candidato sia risultato "vincitore" in due (dei tre) corsi di laurea prescelti in sede di presentazione della domanda di ammissione.

3) Illegittimità della clausola per eccesso di potere non ravvisandosi la sussistenza di un interesse pubblico preminente tale da giustificare il diniego del diritto allo studio dei più meritevoli

Il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita l’amministrazione universitaria per eccepire la tardività del ricorso avverso il bando e per resistere nel merito.

Con ordinanza n. 847/2010 del 2 dicembre 2010 il Tribunale ha accolto la richiesta misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 il ricorso viene trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il presente ricorso il dr. Condello impugna la clausola del bando di "concorso per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie anno accademico 2010/2011", indetto dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, di cui all’art. 7 ove prevede la possibilità per il vincitore che risulti vincitore, in ragione del merito, in una graduatoria di un corso di laurea di immatricolarsi esclusivamente nel corso di laurea nel quale risulti vincitore, escludendo la possibilità di transitare ad altro corso diverso da quello in cui risulti vincitore, neanche in caso di scorrimento di graduatorie dei corsi per i quali aveva manifestato opzione ed impugna, altresì, la sua esclusione dalla graduatoria per l’immatricolazione al Corso di Fisioterapia, indicato come prima scelta, essendosi lo stesso collocato tra i vincitori della graduatoria per altro corso, indicato come seconda scelta.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso avverso il bando.

L’eccezione è infondata, atteso che la clausola del bando non è immediatamente lesiva e quindi è stata correttamente e tempestivamente impugnata solo con i provvedimenti che ne hanno dato applicazione escludendo il ricorrente dalla graduatoria per il corso da questi scelto in via prioritaria.

Passando al merito, il ricorso è fondato.

Va, innanzitutto, ricordato che il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno accademico in questione, 2010/2011, risulta disciplinato dal Decreto Ministeriale dell’11 giugno 2010 e prevede per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie che, nella domanda di ammissione, il candidato esprima fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

Il Bando dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, pur recependo tale previsione, ha aggiunto l’ulteriore clausola in forza della quale l’essere risultati vincitori in una graduatoria di uno dei corsi di laurea prescelti consente di immatricolarsi esclusivamente in quello in cui ci si è collocati come vincitori, senza potere transitare ad altro corso, neanche in caso di scorrimento di graduatorie dei corsi per i quali si è manifestata opzione.

Applicando tale clausola alla posizione del ricorrente, vincitore della graduatoria del corso per il quale aveva espresso la sua seconda scelta, lo stesso è stato escluso dalla graduatoria del corso per il quale aveva espresso la preferenza.

Gli si è così preclusa la possibilità di immatricolarsi al corso di Fisioterapia anche se lo scorrimento di quella graduatoria consentiva l’immatricolazione a candidati con un punteggio inferiore al suo.

E’ opinione del Collegio che l’applicazione della clausola, nei termini in cui l’ha operata l’Ateneo, sia illegittima per contraddittorietà ed irragionevolezza.

E’ contraddittoria laddove pone nel nulla l’ordine di priorità della scelta prevista dalla normativa di cui al DM sopra citato e dal bando, ma è soprattutto irragionevole in quanto finisce per penalizzare i candidati più meritevoli.

Il ricorrente non sarebbe stato escluso dal corso prescelto ove non avesse ottenuto un punteggio tale da consentirgli di collocarsi come vincitore nelle altre graduatorie particolari e risulta escluso da un corso al quale vengono ammessi candidati con punteggi inferiori al suo.

Deve pertanto dichiararsi illegittima la clausola del bando ove applicata al candidato in una fase antecedente l’immatricolazione, mediante esclusione dalla graduatoria per il corso di laurea indicato nella domanda e per il quale si è utilmente collocato in graduatoria anche come idoneo.

Atteso, inoltre, che la disposta esclusione è stata operata in virtù di una illegittima clausola del bando sotto il profilo della irragionevolezza, va accolto il ricorso e, per l’effetto annullata l’esclusione del dott. Condello dalla graduatoria dei candidati idonei all’ammissione al corso di laurea in fisioterapia.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Università della Calabria al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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