Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-10-2011, n. 20291 Assicurazioni marittime ed aeree

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 7 luglio 1998 la s.r.l. Elios ha proposto al Tribunale di Catania domanda di accertamento di nulla dovere alla s.p.a. Sasa Assicurazioni per appendici di regolazione dei premi di alcune polizze stipulate a garanzia di aeromobili di sua proprietà, avendo ricevuto richieste di pagamento a questo titolo per la somma di L. 210.360.283.

La società ha resistito alla domanda, proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento dei premi di cui alle Appendici di polizza, sull’assunto che la copertura dei rischi di volo era compresa nel contratto sottoscritto da Elios e che le Appendici rappresentavano solo la traduzione in termini monetar dei premi relativi ai suddetti rischi, che venivano calcolati di volta in volta, a seguito della comunicazione da parte dell’assicurato delle ore di volo effettuate.

Il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento negativo proposta da Elios, rigettando la domanda riconvenzionale.

Proposto appello da Milano Assicurazioni, che ha incorporato l’originaria convenuta, con sentenza n. 1278/2008, notificata il 3.2.2009, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con la motivazione che le Appendici di polizza non risultavano incluse in alcuno dei fascicoli di parte, sicchè l’appellante non aveva fornito la prova del suo diritto.

Con atto notificato il 3 aprile 2009 Milano Assicurazioni propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

Il Collegio invita l’estensore alla motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115, 116, 165, 166 e 169 cod. proc. civ., artt. 74 e 77 disp. att. cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente assume che la Corte di appello – avendo accertato la mancanza di documenti rilevanti ai fini della decisione (appendici di polizza), che risultano ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado – avrebbe dovuto disporne la ricerca e se del caso far procedere alla ricostruzione del fascicolo, previa rimessione della causa sul ruolo.

2.- Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza ed ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

Se è pur vero che il giudice che accerti la mancanza di atti o documenti da un fascicolo di parte è tenuto a disporne la ricerca o la ricostruzione, qualora risulti che i documenti sono stati ritualmente prodotti e che la mancanza è dipesa da smarrimento o sottrazione, e che, qualora ometta di provvedere in tal senso, è prospettabile vizio di motivazione, resta il fatto che la parte che impugni la sentenza in sede di legittimità prospettando un tale vizio, ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e di dimostrarne la rilevanza al fine di pervenire ad una decisione diversa da quella adottata dalla sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 3, 16 luglio 1997 n. 6521; Idem, 3 luglio 2008 n. 18237, fra le tante).

Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto indicare nel ricorso quale fosse il contenuto delle Appendici; se esse siano state sottoscritte ed accettate dall’assicurato o se siano state quanto meno richiamate nella polizza principale, con modalità tali da dimostrare che l’assicurato le aveva accettate Nulla di ciò risulta dal ricorso.

Va soggiunto che la ricorrente neppure ha specificato se la suddetta documentazione sia stata prodotta unitamente al ricorso, come sia contrassegnata e come sia reperibile fra gli atti di causa, come disposto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, a pena di inammissibilità, con riguardo ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3,500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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