Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 01-06-2011, n. 22066 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

CI Sante il quale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Con provvedimento deliberato il 14 dicembre 2009 il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da V.L., V.C., V.M., Va.Ro., V.G., V.R. e V.E., volto ad ottenere la revoca della misura patrimoniale della confisca di alcuni beni immobili disposta con decreto del 7 giugno 1996 in quanto ritenuti nella disponibilità di V.G., all’epoca sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, motivando tale decisione con il rilievo che l’istanza proposta dai ricorrenti non era fondata su nuovi elementi di prova, che non avevano formato oggetto di valutazione da parte del giudice che aveva disposto la misura patrimoniale.

2. – Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia, V.L., V.C., V.M., Va.Ro., V.G., V.R. e V.E., deducendone l’Illegittimità per vizio di motivazione, avendo il tribunale travisato l’effettivo significato di una delle argomentazioni svolte a sostegno dell’istanza di revoca (l’essere stati gli istanti immessi nella proprietà e disponibilità dei beni confiscati con atto di donazione del proprio genitore V.G., sin dal 1984, ben prima dell’entrata In vigore della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinques) che ove correttamente interpretate avrebbero dovuto condurre alla revoca dell’illegittimo provvedimento di confisca.
Motivi della decisione

1. – L’Impugnazione proposta deve essere qualificata come appello. Il provvedimento con il quale il Tribunale decide sull’istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca è impugnabile esclusivamente mediante il ricorso in appello e, solo all’esito della decisione su questo, è esperibile il ricorso per Cassazione.

Mancando, infatti, ogni specifica disciplina nella L. n. 1423 del 1956, art. 7, non può che farsi riferimento, per ragioni sistematiche, a quella dettata dalla medesima legge in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 1817 del 25/10/2006, dep. il 22/01/2007, imp. Alabrese, Rv. 236025; Sez. 6, Sentenza n. 4239 del 16/12/1999, dep. il 28/02/2000, imp. Perre, Rv. 216509; Sez. 1, Sentenza n. 11408 del 30/01/2004, dep. il 10/03/2004, imp. Indelicato, Rv. 227551).

Il Collegio, pur consapevole di un diverso indirizzo interpretativo (Sez. 6, 4 gennaio 2000, Di Martino), rimasto per altro isolato nella giurisprudenza di questa Corte (tra le pronunce in senso contrario, si vedano, ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 21934 del 21/2/2006, dep. il 22/06/2006, imp. Gigolò, Rv. 234688; Sez. 1, Sentenza n. 18665 del 01/04/2008, dep. l’8/05/2008, imp. Natale, Rv. 240186; Sez. 5, Sentenza n. 26996 del 26/05/2009, dep. il 2/07/2009, imp. Morabito, Rv. 244484), che riconduce il provvedimento al "sistema dell’esecuzione" e ritiene, di conseguenza, che il mezzo di gravame dovrebbe essere individuato nel ricorso per Cassazione ex art. 666 c.p.p., comma 6, ritiene di non condividerlo. Esso omette, infatti, di considerare l’autonomia del sottosistema delle misure di prevenzione, caratterizzato dal doppio grado di merito, dai termini di impugnazione più ristretti, dall’assenza di effetto sospensivo dell’impugnazione stessa, dal ricorso in cassazione per sola violazione di legge.

2. – Ne consegue che il gravame deve essere qualificato come appello con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catania per il giudizio di secondo grado, in base alla generale previsione (compatibile con la speciale disciplina processuale In materia di prevenzione) dell’art. 568 c.p.p., comma 5, impregiudicate le valutazioni di ammissibilità sulla rappresentanza dei ricorrenti da parte di un difensore non munito di procura speciale.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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