Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 01-06-2011, n. 22065

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

GALATI Giovanni il quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata il 22 febbraio 2010, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da B. M., detenuto in espiazione di pena dell’ergastolo, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio.

1.1 – Il Tribunale conveniva sulla soluzione adottata dal magistrato di sorveglianza, fondandosi la stessa sull’analisi di una situazione di fatto collegata alle regole costitutive della disposizione di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis; il richiedente scontava, infatti, la pena all’ergastolo per il delitto di omicidio, che il giudice di sorveglianza aveva ritenuto aggravato dall’essere stato commesso con modalità ed In un contesto mafioso, a seguito "del rifiuto opposto dalla vittima ad un’estorsione ed allo scopo di eliminare un soggetto che si opponeva a logiche criminali". 2. – Ricorre avverso l’ordinanza B.M., per il tramite dei suoi difensori e ne deduce l’illegittimità per violazione di legge (artt. 4 bis e 30 ter ord. pen., art. 666 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per una serie di ragioni sintetizzabili nel modo seguente:

a) insussistenza dell’aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, per essere stata la stessa espressamente esclusa dal giudice del merito che ha inflitto la pena dell’ergastolo; b) mancata valutazione da parte dei giudici del merito, di una serie di elementi forniti dalla difesa (due sentenze di assoluzione dal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.), che dimostravano in maniera definitiva e certa, l’estraneità del B. a consorterie camorristiche nonchè a frequentazioni o comportamenti di carattere mafioso.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata. La decisione impugnata, adeguatamente e logicamente motivata, risulta invero, del tutto conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte che ritiene legittimo il diniego di concessione del permesso premio al condannato per reato commesso per motivi di mafia che il tribunale di sorveglianza abbia accertato attraverso l’esame del contenuto della sentenza di condanna, a nulla rilevando che nel giudizio non sia stata contestata l’aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, (in tal senso, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4739 del 13/01/2011 dep. il 9/3/2011, rie.

Mancuso, non massimata; ed ancor prima Sez. 1, Sentenza n. 34022 del 11/07/2007, dep. il 5/09/2007, imp. Saraceno, Rv. 237295) ovvero, come genericamente dedotto dal ricorrente, che detta aggravante sia stata esclusa, anche perchè, In assenza di più specifiche allegazioni, occorre considerare che ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 l’aggravante si applica solo al delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo, laddove il B. risulta condannato proprio a detta pena per il reato di omicidio.

1.1 – Quanto poi alle ulteriori deduzioni difensive fondate sul contenuto di sentenze di proscioglimento del B. dal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. risulta preliminare ed assorbente il rilievo, che di tali decisioni in ricorso viene evocata unicamente la data di emissione (19 luglio 2004 e 28 maggio 2009), non consentendo così al collegio, in violazione del generale principio di autosufficienza del ricorso, di verificarne la effettiva incidenza sulla valutazione demandata al giudice di merito (sussistenza in fatto dell’aggravante), specie ove si consideri che tali pronunce sono di molto successive a quella di condanna all’ergastolo, emessa in grado di appello il 30 maggio 1997. 2. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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