T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 817 Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile, rilevato e ritenuto che:

la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione le ha comunicato che non erano previste ulteriori prove preselettive, oltre quelle già espletate nel mese di giugno 2007, alle quali ella non aveva potuto partecipare, risultando, quindi, esclusa dal concorso, ed ha chiesto l’annullamento di tale atto, l’accertamento del suo diritto a partecipare alle prove selettive del concorso dirigenziale e, in subordine, il risarcimento del danno.

Nelle more della decisione del ricorso, è sopravvenuto il provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, non impugnato dalla ricorrente, che ha reso improcedibile il ricorso stesso per sopravvenuta carenza di interesse.

Per giurisprudenza pacifica, infatti, l’atto di approvazione della graduatoria definitiva non si pone in rapporto di consequenzialità necessaria con gli atti che lo precedono nella sequenza del procedimento concorsuale, tra i quali gli atti di esclusione di concorrenti, ma implica nuove, autonome e definitive valutazioni sull’intera procedura di concorso; ne deriva che tale provvedimento finale non è esposto a caducazione automatica in caso di accoglimento del gravame avverso uno degli atti preparatori, ma deve essere impugnato autonomamente, anche con motivi aggiunti; in caso contrario, per effetto del consolidarsi della graduatoria definitiva, oramai inoppugnabile, il ricorso perde interesse, non potendo il ricorrente ottenere alcun beneficio dall’eventuale riammissione al concorso, essendo immodificabile la graduatoria definitiva stessa (cfr. da ultimo Tar Calabria, n. 1483/2009 e Consiglio di Stato n. 5618/2010).

La domanda risarcitoria, formulata in via subordinata, è da rigettare per totale infondatezza, non essendo stata dimostrata l’illiceità della condotta dell’Amministrazione; al contrario, deve ritenersi che la p.a. resistente abbia operato nel pieno rispetto della legalità, non essendo possibile consentire ad una concorrente impossibilitata a partecipare ad una prova preselettiva, pure per giustificato motivo, l’espletamento della prova stessa in una sessione separata, a differenza di quanto normalmente previsto per le prove orali; le prove scritte, e quelle preselettive in particolare, richiedono di essere svolte in contemporaneità tra tutti i concorrenti; senza considerare, inoltre, che la perdita di chance di cui si chiede il risarcimento è, almeno in parte, imputabile alla ricorrente stessa che, una volta impugnata l’esclusione dal concorso, ha trascurato di impugnare la graduatoria definitiva, rinunciando così, anche in astratto, a qualsiasi chance di vittoria.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, per quanto riguarda le domande principali, mentre deve essere rigettata la subordinata domanda risarcitoria.

Le spese, per metà seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per la restante parte sono da compensare valutata la qualità delle parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcebile;

rigetta la domanda risarcitoria;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Regione resistente, della somma di euro 600,00 -seicento- oltre accessori di legge, a titolo di rimborso parziale delle spese di difesa, che compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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