T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 810 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso risulta manifestamente infondato e può, quindi, essere definito con sentenza in forma semplificata (art. 74 cod. proc. amm.);

che il ricorrente chiede l’annullamento: a) del voto (16/30) attribuitogli nella prova pratica dell’11 aprile 2005; b) del verbale della Commissione esaminatrice n. 13 del 10 dicembre 2009; c) della nota del Sindaco prot. n. 8288 del 26 luglio 2010;

che il ricorrente chiede, inoltre, che sia ordinato all’Amministrazione di riattivare la procedura a partire dagli atti successivi al citato verbale n. 13 del 10 dicembre 2009 e alla citata nota prot. n. 8288 del 26 luglio 2010;

che, in subordine, il ricorrente chiede condanna del Comune al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato in Euro 500.000,00 o nella cifra maggiore o minore ritenuta dal Tribunale;

che con il primo motivo di gravame il ricorrente argomenta in ordine alla tempestività del gravame; che da tale questione è possibile prescindere in ragione dell’infondatezza del ricorso;

che con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta "violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali e, in particolare, in materia di nomina della commissione giudicatrice, dimissioni, esonero, sostituzione di un componente, violazione dell’art. 54, secondo comma, del Regolamento Comunale, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria e perplessità";

che, in particolare, il ricorrente osserva che: a) il Presidente originario si è dimesso ed è stato sostituito da un nuovo Presidente; b) pertanto, risulta necessario conoscere i motivi delle dimissioni del vecchio Presidente e, soprattutto, sapere se il nuovo Presidente ha potuto esaminare le operazioni eseguite prima della sua nomina;

che al riguardo deve osservarsi che: a) il processo amministrativo è un processo dispositivo; b) se al ricorrente interessa sapere quali siano i motivi delle dimissioni del vecchio Presidente o se il nuovo Presidente abbia potuto esaminare le operazioni eseguite prima della sua nomina, può inoltrare domanda di accesso agli atti del procedimento; c) il giudice amministrativo non è un organo amministrativo di secondo grado al quale possano devolversi imprecisate e supposte perplessità o interrogativi sull’eventuale legittimità di un procedimento o che sia tenuto a svolgere istruttoria, in sostituzione della parte ricorrente, al fine di ricercare eventuali irregolarità dell’azione amministrativa;

che con il terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta "violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, difetto di motivazione e violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali", osservando che non sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali;

che al riguardo deve osservarsi che a) il ricorrente non ha interesse a muovere tale censura, in quanto la procedura in questione (non avendo alcun candidato superato le prove scritte) non avrà esito e dovrà essere – eventualmente – rinnovata; b) pertanto, ammesso che effettivamente non siano stati stabiliti i criteri e le modalità di correzione e che la procedura debba per questo essere annullata, ciò non produrrebbe alcun mutamento rispetto alla situazione attuale, visto che la procedura in questione non ha, comunque, sortito alcun effetto perché nessun candidato ha superato la prova orale;

che con il quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta "violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi generali in materia concorsuale, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e irragionevolezza";

che, in particolare, il ricorrente osserva che il voto numerico non costituisce una motivazione adeguata (Tar Napoli, V, n. 9991/2008) allorquando non siano stati predeterminati i criteri e le modalità di valutazione delle prove;

che al riguardo deve osservarsi che: a) come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato (da ultimo, cfr. Cons. St., VI, n. 8694/2010), l’onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, rispetto alla quale l’esposizione di ulteriori elementi si tradurrebbe in un’inutile duplicazione; b) in ogni caso, nella fattispecie in esame la Commissione ha fatto puntuale applicazione dei criteri di valutazione indicati nel bando, il quale sul punto rimanda all’art. 66 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ("criteri di valutazione delle prove d’esame"), c) il voto numerico costituisce indubitabilmente motivazione sufficiente del provvedimento di esclusione (da ultimo, cfr. Cons. St., VI, n. 913/2011) qualora, come nella specie, sussistano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato;

che con il quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta "violazione dell’art. 11, primo e quinto comma, d.p.r. n. 487/1994, dei principi generali in materia concorsuale e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione, iniquità, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità e manifesta inopportunità, violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’attività amministrativa, del principio di affidamento e della buona fede";

che, in sostanza, il ricorrente osserva che, in violazione del citato art. 11, il concorso in questione è durato 8 anni e 9 mesi;

che la censura è inconferente, in quanto l’illegittima durata della procedura non inficia la legittimità del provvedimento di esclusione, potendo semmai giustificare – qualora sussistano i prescritti requisiti – l’esperimento di un’eventuale azione risarcitoria;

che con il sesto motivo di gravame il ricorrente lamenta "violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e del principio di affidamento, nonché eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta";

che al riguardo il ricorrente osserva di avere correttamente redatto il verbale di contravvenzione di cui alla prova tecnicopratica, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 200 e 383 del Codice della Strada;

che al riguardo deve osservarsi che: a) l’art. 383 del d.lgs. n. 285/1992 non esiste; b) il ricorrente ha omesso di specificare l’importo della sanzione amministrativa dovuta in caso di violazione dell’art. 157 del d.lgs. n. 285/1992, limitandosi a indicare l’importo dovuto nel caso di pagamento in misura ridotta; b) non è stata indicato il termine per la proposizione del ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria, né si è specificato a quale plesso giurisdizionale l’interessato avrebbe dovuto rivolgersi; c) è, quindi, assolutamente ragionevole e corretto il voto che la Commissione ha attribuito all’elaborato del ricorrente;

che all’infondatezza della domanda di annullamento (e a prescindere da ogni ulteriore rilievo) consegue anche l’infondatezza della domanda risarcitoria;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) rigetta il ricorso in epigrafe;

2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidate in complessivi Euro 1.550,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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