T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 809 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente impugna: a) il decreto n. 48/bis in data 7 luglio 2007 della Soprintendenza del Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici, con cui è stato annullata l’autorizzazione n. 30773 in data 9 maggio 2006 della Provincia di Catanzaro; b) la nota del Comune di Soverato prot. n. 14554 in data 23 settembre 2010; c) la nota del medesimo Comune prot. n. 14554 del 23 settembre 2010, con cui è stata rigettata la richiesta di una concessione provvisoria per l’occupazione di un’area demaniale il località Corvo.

Nel ricorso si espone che: a) la ricorrente è titolare di concessione demaniale n. 33 del 17 aprile 2001 per la realizzazione di uno stabilimento balneare; b) al fine di evitare di rimuovere la struttura durante il periodo invernale, la ricorrente ha inoltrato richiesta di prolungamento annuale della concessione; c) la Provincia si è espressa favorevolmente con nota n. 30773 del 9 maggio 2006 e ha richiesto parere paesaggisticoambientale alla competente Soprintendenza, che si è espressa negativamente con decreto n. 48/bis in data 8 luglio 2007; d) con nota prot. n. 14554 del 23 settembre 2010, il Comune ha rigettata la richiesta della ricorrente di una concessione provvisoria per l’occupazione di un’area demaniale il località Corvo.

Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta "violazione dell’art. 10bis legge n. 241/1990", osservando che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto aveva pregiudicato il contraddittorio procedimentale.

Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta "violazione degli artt. 17 e 17bis della legge regionale n. 19/2002, 143 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza", osservando che: a) la Soprintendenza ha rilevato l’assenza di una "programmazione relativa a tutti i lidi che insistono sulla spiaggia del tratto comunale interessato"; b) l’art. 17, secondo comma, legge regionale n. 19/2002 contempla il Quadro Territoriale Regionale quale strumento di salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali; c) tale strumento non è mai stato adottato, ma la circostanza non può tradursi in un pregiudizio per la ricorrente; d) la Soprintendenza, per il medesimo stabilimento balneare, ha rilasciato parere positivo, seppure in relazione a una richiesta di concessione stagionale; e) la motivazione del provvedimento della Soprintendenza è, comunque, vaga e apodittica.

Con il terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta "assenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento e assenza dei presupposti", osservando che: a) in assenza del Quadro Territoriale Regionale, la Soprintendenza avrebbe dovuto procedere all’acquisizione di puntuali dati di riferimento; b) la relazione tecnica versata in atti dalla ricorrente dimostra che non sussiste alcuna compromissione panoramica o paesaggistica del sito, atteso che una folta pineta impedisce qualsiasi "vista a mare".

Con il quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta "disparità di trattamento", osservando che la Soprintendenza ha in altre occasioni emanato provvedimenti favorevoli in relazione a stabilimenti balneari insistenti per tutto l’anno sull’arenile di Soverato.

Con il quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta "illegittimità derivata, difetto di istruttoria e violazione del d.lgs. n. 42/2004", osservando che: a) la nota la nota del Comune di Soverato prot. n. 14554 in data 23 settembre 2010 si limita a richiamare il provvedimento della Soprintendenza; b) in ragione del lasso di tempo trascorso dall’emanazione del provvedimento della Soprintendenza, il Comune avrebbe dovuto procedere a una più puntuale istruttoria; c) l’art. 146, nono comma, d.lgs. n. 42/2004 prevede che il diniego della Soprintendenza debba intervenire nel temine di sessanta giorni dal nullaosta della Provincia.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del gravame.

Con ordinanza cautelare il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnai, rilevando che, ad una prima e sommaria delibazione, appariva fondata la censura con cui si era lamentata la violazione dell’art. 10bis della legge n. 241/1990.

Con memoria depositata in data 16 marzo 2011 l’Amministrazione osserva che: a) la prevalente giurisprudenza ritiene che l’art. 10bis non si applichi ai procedimenti volti all’annullamento del nullaosta paesaggistico; b) la determinazione della Provincia di Catanzaro risulta censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere, atteso che, in difetto di elementari criteri di programmazione e buona amministrazione, la concessione del nullaosta avrebbe potuto dar luogo a richieste analoghe da parte di altri concessionari stagionali.

Nella pubblica udienza del 5 maggio 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, prescindendo da ogni ulteriore rilievo, è infondato.

In ordine al primo motivo di gravame il Tribunale deve, infatti, correggere la valutazione espressa all’esito della sommaria delibazione cautelare, in quanto, come osservato dall’Amministrazione resistente: a) l’art. 10bis legge n. 241/1990 assolve la finalità di garantire un pieno contraddittorio procedimentale ed è applicabile ai procedimenti ad istanza di parte disciplinati da termini ordinatori; b) la norma non trova applicazione in relazione a procedimenti che, pur interessando il soggetto privato, si svolgono fra diverse Amministrazioni (come, per l’appunto, i procedimenti di controllo); c) il termine di decadenza di sessanta giorni previsto, nella specie, per l’adozione del provvedimento risulta incompatibile con la comunicazione del preavviso di rigetto; d) la soluzione non pregiudica, comunque, l’interesse del privato a interloquire con l’Amministrazione di controllo, in quanto l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione comunica l’inoltro del proprio provvedimento all’organo statale, di talché l’interessato ha facoltà di intervenire nel relativo procedimento.

Quanto al secondo motivo di gravame deve osservarsi che: a) la mancata adozione del Quadro Territoriale Regionale non impedisce l’adozione di provvedimenti finalizzati alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali; b) a nulla rileva che la Soprintendenza, per il medesimo stabilimento balneare, abbia rilasciato parere positivo in relazione alla richiesta di concessione stagionale, in quanto una struttura permanente procura un diverso impatto ai fini paesaggistici rispetto a una struttura temporanea; c) la motivazione del provvedimento della Soprintendenza non è vaga e apodittica, avendo l’Amministrazione fatto puntuale riferimento, tra l’altro, alla circostanza che una struttura permanente occulterebbe completamente la visione del tratto di spiaggia interessato e al fatto che, in assenza di adeguata programmazione, il rilascio dell’autorizzazione potrebbe ragionevolmente indurre i titolari di altri lidi ad avanzare analoghe richieste, con conseguente totale compromissione della visione dell’arenile.

In relazione al terzo motivo di gravame deve osservarsi che: a) le ragionevoli – e condivisibili – considerazioni svolte dall’Amministrazione non necessitano di ulteriori approfondimenti istruttori

b) la relazione tecnica versata in atti dalla ricorrente non tiene conto che l’Amministrazione ha fatto riferimento – in generale – all’occultamento della visione del tratto di spiaggia (aggiungendo l’espressione: "anche – e non solo – dalla viabilità circostante"), sicché non assume decisivo rilievo la circostanza che l’arenile sia già non visibile dalla viabilità circostante a causa dell’esistenza di una fitta pineta, in quanto il provvedimento è adeguatamente sostenuto dalla considerazione che, comunque, la permanenza della struttura impedisce la visione della spiaggia.

Con riferimento al quarto motivo di gravame deve, poi, osservarsi che: a) come riferito dall’Amministrazione (e non contestato dalla ricorrente), i nullaosta rilasciati in ordine a interventi nella medesima area si riferiscono a opere edilizie (e non a stabilimenti balneari); b) solo in un caso (circostanza parimenti non contestata) il nullaosta è stato rilasciato per un lido, ma si trattava di una struttura stagionale.

In merito al quinto motivo di gravame deve, infine, osservarsi che: a) a seguito dell’annullamento pronunciato dall’organo di controllo, l’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento non può assumere ulteriori iniziative istruttorie, atteso che l’annullamento determina la conclusione del procedimento; b) l’art. 146, nono comma, d.lgs. n. 42/2002 non trova applicazione nel caso di specie, atteso che, sino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al successivo articolo 159; c) il provvedimento della Soprintendenza è stato, comunque, adottato nel prescritto termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dall’Autorità competente al rilascio (il provvedimento della Provincia è del 9 maggio 2006 e quello dell’Amministrazione statale del 7 luglio 2006).

Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) rigetta il ricorso in epigrafe;

2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione intimata, liquidate in complessivi Euro 1.250,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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