Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-10-2011, n. 20283 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.P. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto all’assegno ordinario di invalidità, L. n. 222 del 1984, ex art. 1.

Il Pretore di Messina ha respinto la domanda con sentenza che è stata confermata dal Tribunale di Messina, che ha respinto il gravame proposto dall’assicurato all’esito della rinnovazione delle operazioni peritali.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione F.P. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione "di norma di diritto", nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumendo che il c.t.u. avrebbe erroneamente affermato che le patologie riscontrate alla visita medica erano già presenti all’epoca dell’attività lavorativa svolta dall’assicurato e che non potevano essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno perchè da quell’epoca non si erano aggravate. La valutazione medico-legale sarebbe inoltre erronea e contraddittoria per non aver dato rilievo alle patologie "osteoporosi e nevrosi ansioso depressiva" a causa della loro presunta "emendabilità". 2.- Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche in relazione alla data di decorrenza della prestazione (cfr. ex multis Cass. n. 569 del 2011;

n. 9988 del 2009). Questa Corte ha altresì precisato che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 10222/2009).

3.- Nella specie, le censure di parte ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui il giudice del merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, le censure di erroneità e di contraddittorietà della valutazione medico-legale operata dal c.t.u. di secondo grado – e così di erroneità della decisione del Tribunale che ha fatto propria quella valutazione – in ordine alla gravità e al carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell’assicurato; anche perchè il ricorrente non ha riportato interamente in ricorso il contenuto della relazione di consulenza tecnica (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), nè ha precisato dove e quando i rilievi di cui trattasi sono stati sottoposti all’esame del giudice d’appello (con ulteriore violazione del suddetto principio).

4.- In conclusione, il ricorso è respinto. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo precedente alla innovazione introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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