T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 792 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Castrovillari prot. n. 25813 in data 10 ottobre 2007 con cui è stata rigettata la sua richiesta di permesso di costruire in data 12 febbraio 2007.

Nel ricorso si espone che: a) la ricorrente, in qualità di titolare del diritto di superficie, ha presentato un progetto per la realizzazione di un sottotetto da adibire a deposito al di sopra di un fabbricato sito in Via Padula 10; b) con nota prot. n. 13516 in data 21 maggio 2007, il Comune ha comunicato all’interessata che in sede istruttoria il progetto era stato favorevolmente apprezzato, in quanto l’Amministrazione riteneva non variata l’altezza dei fabbricati qualora l’altezza al colmo non risultasse superiore a metri 2,5; c) con la stessa nota l’Amministrazione ha rappresentato possibili difficoltà nel rilascio del titolo a causa dell’esistenza di una servitus non aedificandi in favore dei signori Attanasio; d) a seguito di carteggio con l’interessata, il Comune ha emanato il provvedimento impugnato, evidenziando che: – la tesi che non fosse variata l’altezza del fabbricato qualora l’altezza al colmo non fosse superiore a metri 2,5 era stata formulata dall’allora esistente Commissione Urbanistica Edilizia; – l’impegno a non edificare era stato assunto anche per gli aventi causa dell’obbligato; – trattandosi di sottotetto non abitabile, esso deve risultare accessorio all’unità immobiliare sottostante, ovvero essere un bene comune non divisibile (art. 8, punto 25, penultimo comma, N.T.A.); e) a seguito di richiesta di documenti da parete della ricorrente, il Comune, con nota prot. n. 28458 del 6 novembre 2009, ha specificato che il rigetto era fondato sull’esistenza della servitù e sulla mancanza del requisito dell’accessorietà del sottotetto rispetto all’immobile sottostante, mentre nessun rilievo aveva assunto la questione relativa all’interpretazione tecnica del Piano Regolatore.

Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta "violazione del Regolamento Edilizio Comunale e delle norme tecniche di attuazione, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione", osservando che: a) la ricorrente è titolare di un diritto di superficie, come previsto dall’art. 17 del Regolamento Edilizio; b) non sussiste alcuna servitus non aedificandi, venendo in rilievo una scrittura privata non trascritta con effetti meramente obbligatori a carico dello stipulante; c) il richiamo all’art. 8, punto 25, penultimo comma, N.T.A. non è pertinente.

Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta "violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 legge n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento", osservando che: a) i motivi posti a base del diniego sono ulteriori rispetto all’istruttoria espletata e la ricorrente non ha potuto interloquire al riguardo in sede procedimentale; b) tale comportamento costituisce, inoltre, violazione dell’obbligo di motivazione.

Il Comune di Castrovillari, costituitosi in giudizio, eccepisce l’inammissibilità del gravame e sollecita, in subordine, il suo rigetto nel merito.

In particolare, l’Amministrazione osserva che: a) la ricorrente non ha integrato il ricorso nei confronti dei controinteressati (risultando tali – ed essendo espressamente menzionati nel provvedimento impugnato – Francesco Attanasio ed Orazio Attanasio); b) ai sensi degli artt. 11 e 20 d.p.r. n. 380/2001 il Comune ha l’obbligo di verificare il titolo di legittimazione di chi richieda un permesso di costruire; c) la ricorrente è erede del soggetto che ha assunto l’obbligo di non edificare anche per i propri aventi causa; d) la sentenza, passata in giudicato, della Corte d’Appello di Catanzaro n. 184/1987 ha confermato la sussistenza di tale obbligo; e) il responsabile del procedimento non è vincolato all’istruttoria; f) in base all’art. 8, punto 25, delle N.T.A. il sottotetto deve accedere all’immobile sottostante; g) la ricorrente ha avuto la piena possibilità di interloquire in sede procedimentale.

Con memoria in vista dell’udienza di merito la ricorrente ribadisce le proprie difese.

Nella pubblica udienza del 7 aprile 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente è infondata, in quanto in un ricorso avente ad oggetto l’impugnativa di un diniego di concessione edilizia (o di un permesso di costruire) non sono configurabili soggetti controinteressati (per tutte, cfr. Cons. Stato, IV, n. 1535/2008).

Come, infatti, precisato dalla giurisprudenza, in sede di rilascio del permesso di costruire, la verifica circa l’esistenza di un valido titolo legittimante non viene svolta nell’interesse dei privati, bensì al fine di assicurare un ordinato svolgimento dell’attività edilizia, con la conseguenza che i confinanti, o comunque i titolari di interessi o diritti antagonisti rispetto a colui che richiede il titolo edilizio, ricevono dall’eventuale diniego solo un vantaggio riflesso (cfr. Tar Torino, I, n. 2004/2005; Cons. Stato, V, n. 991/ 1997; Cons. Stato, V, n. 3525/2000; Tar Salerno, n. 919/2003; Tar Roma, II, n. 1922/2004), non potendo, quindi, riconoscersi agli stessi la veste di controinteressati nel giudizio in cui il diniego è stato impugnato.

Ciò premesso, il ricorso è infondato.

L’art. 8, punto 25, penultimo capoverso delle Norme Tecniche di Attuazione dispone, infatti, che: "nel caso dei sottotetti devono essere specificate, mediante elaborato da allegare all’atto del vincolo, le destinazioni dei singoli locali del sottotetto, l’unità immobiliare sottostante di cui ogni singolo locale è accessorio o l’individuazione come bene comune non suddivisibile".

In buona sostanza, secondo la previsione indicata, la realizzazione di un sottotetto non può prescindere da una connessione funzionale dell’opera da realizzare con l’unità immobiliare sottostante o con l’intero immobile.

Nel caso in esame tale connessione funzionale non sussiste, atteso che la ricorrente non è proprietaria dell’unità immobiliare sottostante, né il sottotetto da realizzare risulta, tramite appositi atti negoziali, funzionalmente connesso alle proprietà sottostanti o all’intero immobile.

La questione risulta assorbente rispetto agli ulteriori profili di cui alle censure contenute nel ricorso introduttivo, il cui esame può, quindi, essere pretermesso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) rigetta il ricorso in epigrafe;

2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Castrivillari, liquidate in complessivi Euro 1.850,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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