Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-10-2011, n. 20282 Pensione di inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.C. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità, L. n. 222 del 1984, ex art. 2.

Il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda con sentenza che, su ricorso dell’Istituto, è stata riformata dalla Corte d’appello di L’Aquila, che ha respinto la domanda all’esito della rinnovazione delle operazioni peritali.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione F.C. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.

Successivamente, si sono costituiti in giudizio gli eredi di F.C. depositando memoria e procura speciale conferita al nuovo difensore, avv. Aldo Ferrari.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia omessa e insufficiente motivazione su aspetto decisivo del giudizio, rappresentato dalle condizioni fisiche del ricorrente, che, secondo l’assunto, giustificherebbero il riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile.

2.- Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, assumendo che, una volta affermato, in adesione alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che le condizioni fisiche dell’assicurato al momento della sentenza di primo grado erano deteriori, la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado.

3.- Tali motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione delle censure proposte, sono infondati. Ed invero – a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione di tardività della proposizione del ricorso sollevata dall’INPS con il controricorso (che non contiene, però, indicazioni sufficienti a consentire la verifica dell’effettiva esistenza dei presupposti in base ai quali si dovrebbe concludere che la notifica della sentenza effettuata al difensore del F. presso la Cancelleria della Corte di appello sia stata ritualmente effettuata, e sia quindi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione) – va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche in relazione alla data di decorrenza della prestazione (cfr. ex multis Cass. n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009). Questa Corte ha altresì precisato che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice "a quo" la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 10222/2009).

4.- Nella specie, le censure di parte ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui il giudice del merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, le censure espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dal c.t.u. di secondo grado – e così in ordine alla erroneità e alla contraddittorietà della decisione della Corte territoriale che ha fatto propria quella valutazione – per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell’assicurato; anche perchè il ricorrente non ha riportato interamente in ricorso il contenuto della relazione di consulenza tecnica (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), nè ha precisato dove e quando i rilievi di cui trattasi sono stati sottoposti all’esame del giudice d’appello (con ulteriore violazione del suddetto principio).

5.- In conclusione, il ricorso è respinto. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo precedente alla innovazione introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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