T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 475 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 27 ottobre 2005 – depositato il 3 novembre 2005 -, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 97 del 29 luglio 2005 con la quale, il comune di Itri ha annullato la concessione edilizia n. 8551 del 25 luglio 2003, relativa alla realizzazione di una casa di campagna in località "Valle Quercia", particelle 509, 511, 512 e 250, foglio 58 ed ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Hanno dedotto: violazione degli artt. 3 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241 – omessa istruttoria e/o inidoneità di motivazione nell’adozione del provvedimento definitivo – violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 241/1990 – mancata comunicazione e violazione delle garanzie partecipative.

2 Con atto depositato il 18 novembre 2005 si è costituito il comune di Itri, che ha prodotto documentazione ed opposto l’infondatezza.

3 Con ordinanza n. 901 del 9 dicembre 2005, la Sezione ha disposto "… verificazione tecnica da eseguirsi in contraddittorio tra le parti mediante la quale appurare: – l’origine e l’evoluzione delle particelle catastali 509 – 511 – 512 – 250 del foglio di mappa n. 58 del Comune di Itri e più precisamente di tutte le particelle che sono state asservite alle concessioni edilizie n. 19187 del 20/12/2001 e n. 8551 del 25/7/2003; – se esista o meno coincidenza delle particelle asservite alla concessione n. 19187/01 con quelle asservite alla concessione n. 8551/03 ovvero quali siano le differenze.". Il responsabile del competente ufficio comunale ha versato, il 13 gennaio 2006, relazione conclusiva e documentazione.

4 Con successiva ordinanza n. 130 del 13 febbraio 2006 la Sezione, ha poi disposto "… un supplemento istruttorio…" incaricando "… l’ingegnere che sarà designato dal Presidente del relativo Ordine… (che)… dovrà procedere in contraddittorio…, rimettendo dettagliata relazione esplicativa… (nonché)… documentati chiarimenti… se esista corrispondenza tra le particelle asservite con atto notarile n. 55772 dell’11 luglio 2003 (foglio 58, part. 509 – 511 – 512 – 250) e quelle che il S.V. ha dichiarato (cfr nota acquisita al protocollo comunale n. 19187 del 12 dicembre 2001) di voler asservire alla concessione edilizia rilasciata nel 2001 (foglio 58, part. 337 – 340 – 339 – 338 – 105 – 208)….". Il tecnico incaricato ha depositato, il 9/10 maggio 2006, relazione conclusiva corredata da documentazione con dettagliata richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività effettuata.

4 Con atto depositato il 20 giugno 2006, il resistente ha prodotto nota n. 23 del 22 maggio 2006 del responsabile dell’U.T.C. recante osservazioni sugli esiti rassegnati dal consulente. La Sezione pertanto ha ordinato "… al consulente d’ufficio una integrazione della verificazione tecnica fornendo ulteriori e definitivi chiarimenti in ordine alle controdeduzioni avanzate dal Comune nella sua memoria depositata il 20 giugno 2006;" (ordinanza n. 482 del 26 giugno 2006). Il consulente ha depositato, il 31 agosto 2006, elaborato peritale integrativo ed istanza di liquidazione dei compensi, sostitutiva di quella già versata.

5 Con ordinanza n. 737 del 7 ottobre 2006, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

6 Le parti hanno quindi prodotto memorie a sostegno delle rispettive argomentazioni.

7 Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il ricorso è stato chiamato e dopo la discussione è stato introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 La vicenda verte sull’annullamento della concessione edilizia relativa alla realizzazione di una casa di campagna in località "Valle Quercia" del comune di Itri, interessante le particelle nn. 509, 511, 512 e 250, foglio n. 58, nonché il contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi con abbattimento delle opere realizzate.

2 Per ragioni di carattere logico, va esaminato in primo luogo l’ultimo motivo oggetto di una consistente attività istruttoria. Ivi i ricorrenti affermano che: (a) parte del terreno della concessione annullata (8551/2003) era di proprietà del padre che con duplice atto, stipulato l’11 luglio 2003, lo ha donato ed asservito (particelle 509 – 511 – 512 e 250, foglio 58); (b) tale area non era stata interessata dalla precedente concessione (19817/2001) intestata al dante causa che aveva presentato istanza spendendo la titolarità, in forza di scrittura privata del 15 novembre 2001, di quella di cui al foglio 58, particelle 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105, riservandosi di produrre l’atto pubblico di acquisto; (c) quindi, non vi sarebbe stato alcun duplice asservimento perché, ai fini del rilascio della concessione edilizia n. 19817/2001 al dante causa, sarebbero state spese le capacità edificatorie del terreno di cui al foglio 58, particelle 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105, non di quelle riferibili alle particelle 509 – 511 – 512 e 250, dello stesso foglio, donato ed asservito appunto alla concessione n. 8551/2003, annullata.

3 La verifica della fondatezza dell’assunto, impone la ricostruzione delle iniziative edificatorie assentite.

3.1 Con atto prot. n. 1670 del 15 giugno 1998 il comune ha concesso, al padre dei ricorrenti, la possibilità di edificare un "deposito agricolo" in località "Valle Quercia" sul terreno di cui al foglio 58, particelle 106 – 250.

3.2 Il 23 aprile 2001 prot. 7009, quest’ultimo ha depositato un progetto per il cambio di destinazione d’uso del "deposito agricolo"; a detta istanza si riferisce la concessione edilizia n. 7056 del 23 aprile 2001, interessante il terreno di cui alle particelle 250, 106/b e 249/b pari a mq. 6.241 (cfr relazione tecnica allegata e scheda istruttoria comunale).

3.3 Con successiva domanda del 12 dicembre 2001 acquisita al prot. n. 19187, sempre il padre dei ricorrenti, ha chiesto l’ampliamento del "deposito agricolo" (concessione 1670/1988) con cambio di destinazione a "casa di campagna" (concessione 7056/2001) connesso alle particelle 250, 106/b e 249/b per mq. 6.241, (cfr tavola depositata al comune il 22 novembre 2002 e scheda istruttoria del 18 dicembre 2001); a detta richiesta si riferisce la concessione 19187 del 20 dicembre 2001.

3.4 Infine con domanda, presentata ancora una volta dal padre dei ricorrenti, il 12 dicembre 2001 ed acquisita al prot. n. 19187, è stata richiesta la concessione per "la realizzazione di un fabbricato a carattere agricolo – residenziale" in località "Masseria Valle Quercia" particelle 509 – 511 – 512 e 250, del foglio 58 con superficie del lotto pari a mq. 6261 (cfr. elaborato allegato alla relazione del ctu depositata il 9 maggio 2006); a detta richiesta si riferisce la concessione 8551 del 25 luglio 2003 annullata e che, nel richiamare l’istanza de qua, è stata rilasciata ai ricorrenti.

4 Deve ora farsi menzione degli esiti istruttori.

4.1 Dalla prima, documentata, verificazione (depositata in data 13 gennaio 2006) emerge che, le particelle interessate dai citati interventi, sono state frazionate e/o soppresse. Tali vicende sono state rappresentate nello specchietto indicante quelle riferibili alla concessione edilizia n. 19817/2001 (ampliamento della casa di campagna, ab origine "deposito agricolo") ed alla n. 8551/2003 (annullata); da tale rappresentazione emerge poi l’identità degli identificativi catastali che sorregge la conclusione per la quale, "… dalla verifica effettuata, mediante visure catastali (…), risulta che le particelle 509, 511, 512 e 250 risultano asservite, anche se con numerazione differente ad entrambe le concessioni.".

4.2 Tali esiti sono stati condivisi anche dal ctu (pagina 4 dell’elaborato depositato il 9 maggio 2006). Per il ctu tuttavia, detta coincidenza non sussisterebbe per le aree interessanti le concessioni perché (cfr pagina 8 sempre dell’elaborato depositato il 9 maggio 2006) rileverebbe anche quella di cui alla scrittura privata (foglio 58, particelle 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105) asservita alla concessione 19187 del 20 dicembre 2001 di ampliamento della casa di campagna.

4.3 Tali ultime conclusioni sono state contrastate dal comune; sulle osservazioni il ctu ha reso i richiesti chiarimenti.

5 Ciò premesso il motivo in esame deve ritenersi infondato; lo stesso va pertanto respinto.

5.1 E’ decisivo rilevare che la questione verte sull’accertamento del presupposto esaurimento delle capacità edificatorie delle particelle che gli ausiliari hanno concordemente ritenuto esser state oggetto di frazionamento e soppressione; il punto sul quale gli stessi non concordano è, nella sostanza, riferibile alla spendibilità o meno ai fini della concessione ora annullata delle particelle ivi richiamate l’identità delle quali non può esser revocata in dubbio perché alle stesse, pur se con diversa numerazione ed allitterazione, fanno riferimento tutte le istanze relative ai quattro titoli edilizi di cui, tre assentiti al padre dei ricorrenti (deposito agricolo; mutamento di destinazione; ampliamento), il quarto a questi ultimi ma su istanza del primo.

5.2 Come anticipato il ctu ha assegnato rilievo all’area di cui alla citata scrittura privata; ma un tale esito avrebbe implicato la prova che le relative particelle siano state non solo rappresentate ma effettivamente spese e come tali considerate dal comune ai fini del rilascio della concessione per ampliamento (19187/2001), con conseguente erroneità del presupposto che sostiene l’intervento ora contestato. Ora una tale dimostrazione non emerge dagli atti di giudizio ove si consideri che: (*) la scheda istruttoria redatta dal funzionario il 18 dicembre 2001 ai fini dell’esame della domanda di ampliamento richiama le particelle 250, 106b e 249/b relative ad un lotto di mq. 6261, quindi un’area che negli identificativi catastali sostanzialmente coincide e corrisponde a quella oggetto della concessione annullata (8551/2003); (*) se risulta agli atti del comune (12 dicembre 2001 prot. n. 19187) una dichiarazione di asservimento a detto ampliamento delle particelle di cui alla scrittura privata (foglio 58, 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105) lo stesso non può dirsi per il deposito di tale ultimo titolo e ciò in quanto quello versato dai ricorrenti non reca alcun timbro di acquisizione al comune; (*) che il difetto di elementi rilevanti sul punto è confermato dagli esiti dell’accertamento interno rassegnati con nota 7067 del 4 luglio 2005 di relazione sul parere favorevole espresso sulla concessione 8551/2003.

6 Il motivo va quindi respinto ed in ragione dei divergenti esiti istruttori deve ribadirsi che: (a) dagli atti di causa è evidente che il comune non ha accordato rilievo alcuno a detta scrittura privata, deponendo soprattutto le indicate schede istruttorie; (b) le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, nell’ambito comunque di una attività completa, non sono condivisibili perché l’aspetto da valutare, nei limiti dei motivi dedotti, interessa il rapporto tra l’intervento in autotutela e la presupposizione sottesa alla concessione annullata; (c) in relazione a tanto va pertanto condivisa la tesi del comune (cfr osservazioni di cui alla nota del 22 maggio 2006 da combinare ai risultati della prima verificazione) sull’esaurimento delle capacità delle particelle (509, 511, 512 e 250) interessanti la concessione edilizia annullata in quanto spese per quelle già assentite al padre dei ricorrenti, anche per l’ampliamento della casa di campagna nel quale non ha assunto rilievo l’area di cui al foglio 58 – particelle 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105.

7 Può ora passarsi allo scrutinio delle restanti censure, con le quali i ricorrenti deducono che: (a) il provvedimento nel recepire acriticamente il verbale di sopralluogo dei carabinieri, difetterebbe di autonoma istruttoria e della comunicazione degli esiti, il tutto in violazione della legge 241 del 1990, disattesa anche per via della mancata esplicitazione di come l’amministrazione abbia potuto rilasciare una concessione per area già asservita ad altro titolo edilizio; (2) sarebbero state disattese le garanzie partecipative, profilo questo da rapportare, da un lato, alla mancata comunicazione della citata relazione, dall’altro, alla circostanza per la quale quella recapitata interesserebbe solo le opere difformi, ragion per cui il comune avrebbe potuto disporre solo la demolizione di queste ultime, demolizione invece che, ove conseguente all’annullamento della concessione, avrebbe richiesto l’attivazione di un distinto procedimento nel rispetto degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990.

7.1 Gli esposti motivi vanno disattesi potendosi ad essi sinteticamente opporre, condividendo anche in tal caso le argomentazioni del resistente, che: (a) il sopralluogo è stato condotto con la partecipazione di un tecnico del comune ed alla presenza del soggetto che aveva presentato l’istanza di cui al titolo annullato; il che esclude la necessità di un altro segmento istruttorio sulla vicenda, ormai compiutamente acquisita anche per gli "ulteriori accertamenti esperiti presso l’U.T.C."; (b) che, diversamente da quanto prospettato, i contenuti della nota del 28 giugno 2005 della Stazione dei Carabinieri, sono stati nel complesso partecipati deponendo il riquadro che riassume i lavori difformi nonché l’espressa indicazione per la quale, "… in detta relazione viene altresì evidenziato che l’area in questione era già stata asservita ai fini del rilascio di una precedente C.E. n° 19187 del 20/12/2001;" (nota di avvio del 4 luglio 2005); (c) le ragioni che supportano l’annullamento sono quelle che hanno indotto, erroneamente, al rilascio del titolo annullato; (d) la contestuale partecipazione di entrambe le evenienze – difformità dei lavori ed incapacità edificatoria – logicamente prelude all’applicazione delle misure di legge, il che esclude la necessità di una ulteriore comunicazione di avvio per la sanzione connessa, nel caso, e all’esaurimento della capacità del lotto interessato e, alla riscontrata insanabilità delle opere.

8 Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza anche per quanto concerne la liquidazione del compenso al ctu, per gli importi di cui alla richiesta sostitutiva depositata il 31 agosto 2006 dall’ingegnere designato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio per complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00) in favore del comune di Itri e di Euro 2.879,68 (duemilaottocentosettantanove,68) ai quali andranno aggiunti gli oneri di legge (4 % per Inarcassa, più 20 % di IVA), a favore dell’ing. Angelo Molon consulente designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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