Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-06-2011, n. 22199 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

della patente.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.S., imputata ex art. 186 C.d.S., comma 2, propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Pisa, del 24 febbraio 2010, che, nell’emettere sentenza ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti della stessa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

Deduce la ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione della durata della sanzione amministrativa applicata;

2 – Il ricorso è fondato.

Osserva, invero, la Corte che al tempo dei fatti ((OMISSIS)) l’art. 186 sopra richiamato, con riguardo alla contravvenzione contestata alla G., prevedeva la sospensione della patente di guida per una durata da 15 giorni a tre mesi, ovvero da uno a sei mesi allorchè l’imputato abbia commesso più violazioni nel corso di un anno; ipotesi che nel caso in esame non risulta ricorrere.

Deve, quindi, convenirsi che detta sanzione è stata applicata, nei confronti dell’odierna ricorrente, per una durata ben superiore al periodo massimo legislativamente previsto, di guisa che la sentenza impugnata, sul punto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla durata della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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