T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 474 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 6 aprile 2004 – depositato il successivo 7 -, il ricorrente impugna la sospensione per giorni 15 (quindici), dal 9 aprile 2004, della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande nr. 1351 rilasciata dal comune di Latina, deducendo: difetto dei presupposti – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 110 T.U.L.P.S. – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

2 Con decreto presidenziale n. 269 del 7 aprile 2004, è stata accordata la tutela cautelare anticipata.

3 Con atto depositato il 23 aprile 2004 si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato.

4 Con atto notificato il 26 aprile 2004 – depositato il 7 maggio 2004 -, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti: violazione e falsa applicazione dell’art. 110 T.U.L.P.S. – incompetenza – eccesso di potere per travisamento – carenza dei presupposti – difetto di motivazione.

5 L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato documentazione il 12 – 21 maggio 2004.

6 Con ordinanza n. 396/2004, la Sezione ha confermato l’anticipata misura cautelare rilevando il periculum quanto all’attività ed al luogo nella quale la stessa era esercitata.

7 Con rituale istanza depositata il 28 gennaio 2010, il ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione della domanda.

8 Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il ricorso è stato chiamato quindi introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 Il ricorrente contesta la legittimità della sospensione per giorni 15 (quindici) della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal comune di Latina.

2 In sede introduttiva dopo aver premesso che alla data ivi citata (24 ottobre 2003) non vi sarebbe stato alcun accertamento ha dedotto che, ove dovesse rilevare l’accesso del 13 novembre 2003, la sospensione del titolo sarebbe comunque illegittima per violazione: (a) delle garanzie partecipative in ragione del dato su indicato; (b) dell’articolo 110 del T.U.L.P.S. non sussistendo la difformità degli apparecchi rispetto alle previsioni normative.

3 E’ necessario ricostruire, in diritto ed in fatto, i termini della vicenda.

3.1 In relazione al primo profilo, va riprodotta la norma per tempo vigente. Per l’articolo 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773: "7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte….. A decorrere dal 1° giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l’inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore,…. 10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8 – bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell’autore degli illeciti, informandone l’autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria.".

3.2 Dal verbale di accesso e sequestro del 13 novembre 2003, in atti, emerge che gli apparecchi: (a) "consentono vincite proporzionalmente superiori al "prolungamento o alla ripetizione della partita per un massimo di dieci volte"; (b) "consentono il cumulo delle vincite tra diverse partite (in difformità di quanto indicato dal comma 7 lett. b art. 110 TULPS "possono consentire per ciascuna partita subito dopo la sua conclusione il prolungamento o la ripetizione della partita per un massimo di dieci volte"; (c) "funzionano con banconote da 5 e 10 euro e consentono l’importo complessivo quale unica partita per un ammontare rispettivamente di punti 100 (Euro 5) e 200 punti (Euro 100) in difformità di quanto previsto dall’art. 110 TULPS. Per nr 6 apparecchi identificati con nr seriale…. le circostanze di cui innanzi sono state evidenziate e rilevate tutte con la continua e costante presenza della parte.".

3.3 Con nota del 24 novembre 2003 – ricevuta il successivo 5 dicembre -, la questura ha partecipato dette evenienze e la rilevanza delle stesse in relazione all’articolo 110 del TULPS, stante l’espressa preordinazione dell’attivato procedimento alla sospensione del titolo; quindi, nell’assenza di controdeduzioni, ha adottato il provvedimento impugnato.

4 Ciò premesso, i motivi introduttivamente posti vanno respinti.

4.1 Il dato appuntato sul presupposto accertamento, certificato dalla comunicazione di avvio e dal provvedimento impugnato, contrariamente a quanto dedotto va collocato sul versante dell’errore nella redazione dell’atto e non integra pertanto una violazione sostanziale capace di produrre il travolgimento della sospensione. Ed, infatti, va rimarcato che la vicenda, origina indiscutibilmente dall’accertamento della Guardia di Finanza del 13 novembre 2003; l’atto impugnato poi richiama solo ed esclusivamente gli esiti di detto accesso, noti al ricorrente sia per aver assistito alle relative operazioni sia perchè rappresentati con la comunicazione di avvio. Da tali considerazioni, emerge allora la sostanziale coincidenza e la congruità tra procedimento e provvedimento conclusivo, dal che l’infondatezza della censura perché l’inesatto riferimento temporale, non ha inciso sulle prerogative a tutela della partecipazione e sulla formazione della volontà amministrativa, quindi sul contenuto dell’atto.

4.2 Esito analogo va rassegnato sulla censura con la quale il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, rappresentando la necessità di un accertamento tecnico preliminare in dipendenza della conformità delle apparecchiature alla normativa ministeriale. Sul punto, infatti, è sufficiente opporre l’irrilevanza di tale ultimo assunto quindi l’inconsistenza della doglianza, perché nel caso è stata accertata la difformità degli apparecchi di gioco quanto ad attivazione, a modalità di uso e di vincita dei premi, rispetto alla norma del TULPS secondo constatazioni riferite nel citato verbale a ciascuna evenienza ed alla normativa di riferimento.

5 Con i motivi aggiunti il ricorrente ha poi argomentato la violazione dell’articolo 110 del TULPS sotto svariati profili, quali: (a) l’incompetenza del questore stante la spendita di un potere intestato, dal comma 10, al sindaco, per come anche dimostrato dalla richiamata finalità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza nonché dal preannunzio di revoca del titolo nel caso di reiterazione; (b) l’insussistenza dei presupposti di cui al successivo comma 11 che, nel facoltizzare all’adozione di una misura cautelare, presuppone l’immediatezza ed il pericolo concreto, elementi inesistenti nella vicenda ove si consideri che l’accesso risalirebbe al 24 novembre 2003; (c) l’insussistenza di ogni ragione cautelare avendo il riesame disposto la revoca del sequestro; (d) la mancanza di motivazione quanto alla natura e durata della misura; (e) la riprova, proprio in ragioni degli esiti del riesame della fondatezza della già argomentata necessità di un accertamento tecnico.

6 Anche dette censure devono esser disattese.

6.1 L’articolo 110, comma 11, T.U.L.P.S. colloca la sospensione nel potere discrezionale assegnato all’autorità di pubblica sicurezza con finalità eminentemente cautelari e di prevenzione ed a tutela del pubblico contro i pericoli derivanti dall’uso di apparecchi e congegni da intrattenimento non conformi.

6.2 Il primo motivo va disatteso. Ed, infatti, non possono esservi dubbi sulla qualificabilità della misura in termini di "sospensione" quindi sulla sussumibilità del potere tra le funzioni proprie del questore. A favore di una tale conclusione depongono: – l’atto di impulso di cui alla nota in data 14 novembre 2003 del Comando Compagnia della Guardia di Finanza; – la comunicazione di avvio del procedimento recante l’espresso riferimento alla sospensione della licenza di somministrazione; – il richiamo alle norme pertinenti. Aggiungasi poi che l’assunto non può basarsi sulle ulteriori indicazioni poste dal ricorrente perché, l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, concorre a ricondurre la causa della funzione, quindi la titolarità, al comma 11 della citata norma che, come visto, riconosce al questore un ampio un potere discrezionale con finalità cautelari e di prevenzione.

6.3 Identica conclusione deve opporsi al profilo interessante l’insussistenza della immediatezza del pericolo potendosi sul punto opporre che, in disparte il fatto che gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro, l’amministrazione ha ritenuto di coniugare la funzione quindi gli effetti della misura, con l’esercizio delle facoltà partecipative il che, giustifica il dato temporale, intercorso tra l’accertamento e l’adozione della sospensione.

6.4 Infondate sono anche le ultime censure, perché: (a) al dedotto necessario accertamento preliminare sostenuto anche dagli esiti del riesame in sede penale, deve opporsi quanto già anticipato circa i contenuti del verbale di accertamento, puntuali e in relazione alle evenienze riscontrate e ai referenti normativi ritenuti rilevanti; (b) al difetto di motivazione sulla durata va contrapposto che una più approfondita motivazione può ritenersi necessaria per una durata superiore a quella prevista e che quella applicata non risulta irragionevole rispetto agli esiti dell’accertamento; (c) quanto alla rilevanza degli esiti penali della vicenda, deve infine obiettarsi che, nella fattispecie sono state riscontrate puntuali violazioni della corrispondente norma del T.U.L.P.S., interessanti le modalità di attivazione, di uso ed i meccanismi premiali, quindi che "La misura contenuta nella disposizione di cui all’art. 110 comma 11 t.u.l.p.s. (sospensione della licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a tre mesi),…, non appare connessa agli accertamenti di responsabilità penale ed alle conseguenze nei confronti del trasgressore, trattandosi, nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 11 del citato art. 110, di sanzioni diverse ed aggiuntive rispetto alle previsioni del codice penale, che operano disgiuntamente e colpiscono il trasgressore sotto profili diversi." (Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5802).

7 Il ricorso va pertanto respinto. Le spese vanno compensate perché l’Avvocatura non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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