Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-06-2011, n. 22198 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – R.E., imputato ex art. 589 c.p., comma 2, propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Milano, del 31 maggio 2010, che, nell’emettere sentenza ex art. 444 c.p.p., ha applicato, nei confronti dello stesso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione della durata della sanzione amministrativa applicata.

2 – Il ricorso è infondato.

In realtà, se è vero che, anche nel caso di applicazione della pena su accordo delle parti, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne determini la durata nel minimo o in misura ad esso prossima, deve congruamente motivare le ragioni della propria decisione, è anche vero che, nel caso di specie, il richiamo del giudice alla "congruità" del periodo di un anno di applicazione della sanzione, risponde in maniera sufficiente al dovere di motivazione. Ciò ove si consideri che, a fronte della previsione di legge (che indica una durata da uno a quattro anni), il periodo di un anno individuato dal giudice si discosta – anche tenuto conto della riduzione fino ad un terzo prevista dall’art. 222 C.d.S., comma 2 bis nei casi, come quello di specie, di applicazione della pena per reati per i quali è prevista una durata della sanzione fino a quattro anni – in maniera per nulla significativa da quella minima legislativamente prevista, tanto da non rendere necessaria una più articolata esplicitazione delle ragioni della scelta operata (sul punto, Cass. n. 35670/07).

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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