T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 473 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, comproprietario di un appezzamento di terreno sito in Marina di Minturno, alla via Peccennone, impugna, con il presente ricorso, l’ordinanza di demolizione 93 del 19 luglio 2002 con cui il comune ha censurato le opere edilizie abusivamente realizzate su detto terreno. Successivamente, in data 4 ottobre 2002, il ricorrente presentava domanda di concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85. Con ordinanza collegiale R.O. 933/2002 veniva accolta la domanda cautelare in quanto erano ancora pendenti i termini per proporre l’impugnativa avverso il silenzio rigetto che sulla domanda di sanatoria si era formato ai sensi dell’articolo13 L. 47/85. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto il ricorrente in seguito alla proposizione del ricorso ha presentato domanda di concessione in sanatoria che obbliga l’Amministrazione a doversi pronunciare sulla stessa e a rinnovare il procedimento sanzionatorio in caso di esito negativo. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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