T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 472

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente chiedeva l’autorizzazione a realizzare un impianto di autolavaggio posto in un lotto di terreno attiguo alla propria area di servizio e a quest’area annesso, attraverso denuncia di inizio attività del 7 maggio 2008. Il comune di Cisterna comunicava il proprio diniego in data 9 giugno 2008. La ricorrente rinunciava alla istanza di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce la ricorrente violazione dell’art. 3 comma 1 D.L. 35/2005 in quanto l’amministrazione si è pronunciata con provvedimento di diniego solo in data 9 giugno 2008 e quindi oltre il termine di 30 giorni entro cui avrebbe potuto emanare un provvedimento espresso, essendosi formato un titolo abilitativo per silentium. La censura è fondata in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto avviare un procedimento destinato all’adozione di un provvedimento in autotutela, con tutte le connesse garanzie partecipative che sono state invece omesse.

E’ peraltro fondata la cesnura di violazione di legge 15/2005 per non avere l’amministrazione comunicato il preavviso di rigetto.

Deduce la ricorrente eccesso di potere ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, adnormità, violazione di legge. La zona in cui dovrebbe realizzarsi la struttura è destinata ad interventi produttivi e l’attività che andrebbe ad essere posta in essere è sicuramente tra quelle che possono essere eseguite nei centri urbani. Per di più le NTA all’art. 9 lett. E) prevedono che l’eventuale incremento di cubatura potrà essere destinato ad attività non residenziali previste dall’art. 5 punto 1 lett. B) tipo A) nonché C). L’art. 5 destinazioni d’uso alla lett. C) prevede espressamente trai servizi privati la categoria specifica dei distributori di carburante. La censura deve pertanto essere accolta, posto che l’impianto di distribuzione dei carburanti e il relativo autolavaggio sono situati in area con destinazione di zona compatibile con la conservazione del distributore e, pertanto, non in contrasto con il PPE vigente. Nè ha alcuna rilevanza giuridica il fatto che pendano sull’impianto del distributore di carburanti due domande di condono edilizio. Vi è poi carenza di motivazione e illogicità là dove l’amministrazione non chiarisce in quale parte l’intervento edilizio ricada in area destinata a parcheggi pubblici, nè indica concretamente la particella con la relativa estensione.

Il ricorso deve pertanto essere accolto. Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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