T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 471 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto spedito per la notifica il 13 maggio 2006 – depositato il successivo 23 – T.I. S.p.a. espone: (a) di aver presentato, in data 11 febbraio 2005, istanza di autorizzazione per la realizzazione di una SRB in via Cosenza, di aver acquisito i pareri favorevoli dell’ARPA Lazio nonché l’autorizzazione sismica regionale; (b) che, iniziati i lavori, il comune partecipava ai sensi dell’articolo 10 – bis della legge 241/1990 i possibili motivi di diniego; (c) che, nonostante la nota con la quale significava di aver prodotto tutta la documentazione necessaria, il comune annullava il silenzio assenso formatosi sull’autorizzazione ed ordinava la demolizione dell’antenna nel frattempo costruita.

2 Ciò posto argomenta la duplice domanda, di annullamento e di risarcimento, deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 259/03, della legge 241/90 e s.m., del D.P.R. 380/01 – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, confusione e perplessità dell’azione amministrativa, illogicità manifesta, grave sviamento di potere, contraddittorietà – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21 – nonies della legge n. 241/90 e s.m. – violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del regolamento edilizio comunale – violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 36 della legge n. 1150/1942 – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 36/01 e del D. Lgs. 259/03 – violazione del giusto procedimento – invalidità derivata.

3 Con atto depositato il 20 giugno 2006 si è costituito il comune di Frosinone, che ha argomentato l’infondatezza delle domande.

4 Con atto spedito per la notifica il 21 giugno 2006 – depositato in pari data – (cfr. per detto profilo anche nota di trasmissione del fascicolo del 2 ottobre 2006 della II Sezione del T.a.r. Lazio – Roma) i sigg. S.M.G., L.G., S.G. e S.A. in proprio e quale presidente del comitato civico, hanno spiegato intervento ad opponendum.

5 Con ordinanza n. 3646 del 23 giugno 2006 la Seconda Sezione Bis del T.a.r. Lazio – Roma – ha accolto l’istanza cautelare.

6 Gli interventori hanno quindi depositato documentazione e memoria conclusiva (3 – 21 febbraio 2011)

7 Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 La ricorrente agisce: – per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 103/06 del 14 marzo 2006, recante annullamento del silenzio – assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una SRB in Via Cosenza e il contestuale ordine di demolizione; – per il risarcimento dei danni.

2 Prima di procedere allo scrutinio delle censure, occorre ripercorrere le vicende interessanti la controversia.

2.1 T.I. S.p.a. ha depositato, l’11 febbraio 2005, prot. n. 57, istanza ex articoli 86 e 87 del D. Lgs. 259 del 1° agosto 2003 per la realizzazione di una stazione di telefonia cellulare sull’immobile sito in Frosinone, viale America Latina – via Cosenza, n. 48, foglio 31 particella 1524; i lavori sono iniziati il 15 dicembre 2005, per come attestato dalla comunicazione del 12 dicembre 2005, depositata presso il 13 dicembre 2005, prot. n. 1348. Il comune, con nota prot. n. 3635 del 23 gennaio 2006, nel rilevare una "… rappresentazione dello stato dei luoghi non conforme alla realtà, per la mancata evidenziazione di un fabbricato di altra proprietà in adiacenza" e nel richiamare l’articolo 82, punto 8, del regolamento edilizio, ha comunicato, ai sensi dell’articolo 10 – bis legge 241/1990, la prossima adozione di un provvedimento di diniego dell’istanza e contestualmente ha sospeso i lavori. La comunicazione è stata osservata con nota del 6 febbraio 2006 nella quale, l’interessata ha rappresentato "… che, in allegato al progetto a suo tempo prodotto, sussiste un’apposita mappa catastale recante tutti gli edifici circostanti nel raggio di mt 50 e oltre". Dalla determina impugnata, infine, emerge che l’annullamento del silenzio riposa sulle seguenti evenienze: (a) "da un ulteriore esame dei grafici progettuali presentati a corredo della richiesta autorizzazione… (si ricava che) non era stato correttamente riportato lo stato dei luoghi per cui non vi erano i presupposti per la formazione del silenzio assenso invocato"; (b) che, nonostante le copie delle planimetrie allegate alla nota partecipativa, "… l’antenna de quo non risulta a distanza regolamentare dagli edifici limitrofi, per cui si conferma la mancata formazione del silenzio assenso". Il comune pertanto ha annullato il silenzio assenso, per difetto ab origine dei presupposti, quindi ingiunto la demolizione delle opere che, secondo quanto accertato il 13 gennaio 2006, "erano quasi completamente ultimate.".

2.2 All’accertamento delle ragioni presupposte dal comune, concorrono anche le acquisizioni di cui all’atto di costituzione del resistente e dell’intervento ad opponendum. In particolare in sede di costituzione, il comune ha versato copia delle osservazioni depositate dal comitato civico presso il comune in data 6 febbraio 2006 – quindi prima dell’adozione della determina dirigenziale del 14 marzo 2006 – con allegata relazione tecnica giurata interessante, nello specifico, la rappresentazione grafica dell’intervento nonché copia dell’esposto, depositato il 13 gennaio 2006 e presentato da alcuni abitanti di via Cosenza – viale America Latina. La documentazione a corredo dell’atto di intervento è poi costituita da: (ì) copia della nota prot. n. 27376 del 1° giugno 2005, con la quale il comune ha sollecitato l’interessata a fornire, tra l’altro, "indicazione precisa della potenza espressa in WATT di quanto si voglia realizzare"; (ìì) copia della "scheda tecnica d’impianto", depositata dalla ricorrente l’11 febbraio 2005, dalla quale emerge che la "potenza al sist. radiante" è per ciascuna cella pari a 42,44 W; (c) copia della relazione tecnica giurata dalla quale si desume che: (*) è stata prodotta "una analisi simulata degli isocampi elettromagnetici totalmente priva di fondamento perché le distanze e le quote rappresentate in progettazione sono assolutamente errate"; (*) "la simulazione degli isocampi e dunque l’analisi da essa derivante ai fini dei valori di tolleranza dei valori di legge, derivano essenzialmente dalle distanze e dalla quote altimetriche reali e non fittizie come rappresentate in progettazione"; (*) in relazione a tale evenienza, "Analizzando la fig. a) si nota che la scala degli isocampi e del raggio di circonferenza è rappresentato in scala 1:100 in modo esatto. La parte urbana (cartografia di base) è invece in scala 1:500 e non come riferisce il progettista in scala 1:1000."; (*) in conclusione, "Gli isocampi sovrapposti alla scala urbana reale e non errata (come quella utilizzata dalla TIM) mostra immediatamente le zone cittadine che sono al di fuori dei limiti consentiti (vedasi planimetria "scala corretta" allegata)"; (*) "Oltre alla errata scala utilizzata in fase di progettazione e dunque per la realizzazione dimezzandosi le distanze dagli edifici vanno ad essere inglobati nella fascia degli isocampi colorati in rosso e dove le onde elettromagnetiche hanno elevato grado di inquinamento".

3 Con il primo motivo la ricorrente, ha argomentato l’eccesso di potere deducendo: (a) la contraddittorietà quanto all’effettiva ragione di annullamento, non essendo comprensibile se tale esito dipenda dalla non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, dal mancato rispetto delle distanze o dalla necessità di munirsi del permesso a costruire; (b) che nella vicenda rileverebbe il regime autorizzatorio e comunque che del permesso a costruire non vi sarebbe traccia nella nota di avvio del procedimento; (c) che la rappresentazione dello stato dei luoghi sarebbe conforme al modello "A" dell’allegato 13 al codice delle comunicazioni e che il dirigente comunale, nel termine dei 15 gg., non avrebbe richiesto alcuna integrazione; (d) che da tanto emergerebbe la pretestuosità dell’intervento, occasionato dal "non gradimento di alcuni abitanti della zona" nonché supportato con il richiamo ad una norma regolamentare irrilevante, stante l’esclusiva applicabilità delle norme del predetto codice, quindi l’impossibilità di imporre modelli e/o adempimenti oltre quelli previsti; (e) infine che siffatti adempimenti non sarebbero stati richiesti per l’installazione di altre SRB.

4 Il motivo è nel complesso infondato.

4.1 Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che nell’ambito della determina impugnata il comune ha richiamato una, "… rappresentazione dello stato dei luoghi non conforme alla realtà, per la mancata evidenziazione di un fabbricato di altra proprietà in adiacenza", quindi che "da un ulteriore esame dei grafici progettuali presentati a corredo della richiesta autorizzazione… non era stato correttamente riportato lo stato dei luoghi per cui non vi erano i presupposti per la formazione del silenzio assenso invocato". Dette indicazioni escludono la rappresentata contraddittorietà stante l’inerenza, per tale profilo, dell’evenienza comunque acquista al procedimento, descritta e provata dalle conclusioni rassegnate con la citata relazione tecnica giurata, non contrastata, che certifica la "disomogeneità" delle scale e le conseguenze, in termini rilevanti, quanto all’ambito di incidenza elettromagnetica. Per altro aspetto poi, non può convenirsi con la deduzione circa l’illegittimo riferimento al permesso a costruire e ciò perché il richiamo, nella determina, all’articolo 31 del d.P.R. 380/2001 è funzionale, non tanto all’individuazione del titolo ritenuto necessario ma, per giustificare il contestuale ordine di demolizione rapportato alla riscontrata mancanza delle condizioni per la formazione della vicenda sostitutiva (silenzio assenso).

4.2 Esito analogo va rassegnato quanto al secondo profilo, appuntato sul richiamo al regime fissato dal codice delle comunicazioni, quindi sull’uso del modulo ad esso allegato. Ed, infatti, sul punto deve rilevarsi che: (a) il modello "A" – allegato 13 – prevede, tra l’altro, che l’istanza sia corredata da "mappe del territorio circostante all’impianto" per scale determinate che non risultano esser state utilizzate, per come si ricava dalla relazione tecnica giurata dalla quale, come detto, emerge la citata "disomogeneità" e gli effetti di una rappresentazione grafica non congrua rispetto alle condizioni previste; (b) il riferimento al modulo procedimentale, uniformemente stabilito a livello nazionale per ragioni più volte chiarite dal Giudice delle leggi, non può esser utilmente invocato ove, come nel caso, l’interessato non abbia osservato le prescrizioni puntualmente dettate al fine di contemperare le contrapposte esigenze; (c) in definitiva, la menzionata "disomogeneità" acquisita agli atti, legittima l’intervento contestato che, pur se ricondotto allo schema dell’autotutela, in realtà è testualmente connotato dalla rilevata mancanza delle condizioni di formazione del silenzio assenso per evenienze, comunque, partecipate.

4.3 Analoghe conclusioni vanno rassegnate per l’ulteriore profilo appuntato sulla illegittima rilevanza accordata alla norma del regolamento edilizio e ciò perché, l’erronea rappresentazione grafica rapportata alla diversa scala usata con le indicate conseguenze in tema di mancato rispetto delle norme precauzionali, rappresenta motivo di per sé sufficiente a supportare la determina impugnata che, per le stesse ragioni, deve ritenersi anche immune dal dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento.

5 Con il secondo motivo la ricorrente argomenta la violazione degli articoli 1 e 21- nonies legge 241/1990 perché la determina sarebbe intervenuta oltre "il tempo ragionevole", senza valutazione dell’affidamento ed indicazione alcuna in esito all’interesse pubblico; il che denoterebbe conseguentemente un intervento operato solo per il ripristino della legalità violata. Anche detto motivo va respinto.

5.1 In via preliminare, onde delimitare la rilevanza in diritto delle censure, occorre richiamare alcuni elementi di fatto. Come già indicato, l’istanza è stata depositata dalla ricorrente l’11 – 16 febbraio 2005 e, se sulla stessa era stato già reso – il 10 febbraio 2005 – il parere della competente ARPA Lazio, altrimenti non può dirsi quanto all’autorizzazione sismica, necessaria per l’inizio dei lavori, intervenuta con nota datata 18 novembre 2005 del competente Servizio regionale dell’Area di Frosinone. Il comune poi, con nota n. 27376 del 1° giugno 2005, come anticipato, ha sollecitato l’interessata a fornire "indicazione precisa della potenza espressa in WATT di quanto si voglia realizzare.", quindi, con nota n. 3635 del 23 gennaio 2006, nell’inviare la comunicazione ex articolo 10 – bis della legge 241/1990, ha sospeso l’esecuzione delle opere "quasi completamente ultimate", per come accertato "da sopralluogo effettuato da tecnici di questo ufficio in data 13/01/2006" (cfr. determina dirigenziale impugnata). Le superiori indicazioni impongono ulteriori precisazioni e cioè: (a) che la ricorrente non ha integrato la richiesta istruttoria di cui alla nota del 1° giugno 2005, comunque pertinente, perché l’utilizzo del modello "A" di cui all’Allegato 13 del codice delle comunicazioni è connesso all’istallazione di una SRB con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt (cfr. in tal senso articolo 87, comma 3, nonché "scheda tecnica d’impianto" depositata l’11 febbraio 2005); (b) che all’atto della prima nota istruttoria, non sussistevano ancora le condizioni di realizzabilità delle opere, mancando appunto l’autorizzazione antisismica del 18 novembre 2005; (c) nulla è stato opposto all’affermazione degli interventori circa la mancata attivazione della SRB.

5.2 Può ora passarsi all’esame delle censure, che sono infondate. Alla dedotta violazione del "termine ragionevole" rispetto all’ultimazione delle opere va opposto per un verso, che esse non erano "completamente ultimate" (cfr. determina impugnata) per altro aspetto che, tra la comunicazione di avvio del procedimento (23 gennaio 2006), l’analisi della documentazione versata dalla ricorrente (8 febbraio 2006) e l’atto di annullamento (22 marzo 2006) non è intercorso un lasso che possa definirsi oltremodo irragionevole, perché la ricorrente non ha fornito dimostrazione alcuna circa la completa ultimazione dei lavori, peraltro già sospesi il 23 gennaio 2006. Quanto poi all’affidamento deve dirsi che detta situazione soggettiva, nel caso di previsioni che riconnettono l’effetto ampliativo a vicende sostitutive dei titoli edilizi ordinariamente previsti, può maturare ed esser pertanto invocata, solo ove ricorrano tutte le condizioni che il Legislatore ha fissato al fine della formazione della relativa fattispecie (silenzio assenso). In altri termini, in tali vicende la tutela dell’affidamento si coniuga con il principio di autoresponsabilità che impone una completa conformazione dell’iniziativa alle disposizioni, anche procedimentali, specificamente dettate. Ma tale combinazione di principi non ricorre nel caso, per come dimostrato dalla citata disomogeneità di scala. Infine, detta evenienza dalla quale emerge un impedimento alla formazione del titolo, esclude anche la fondatezza delle altre censure, perché la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alla comunicazione richiede l’osservanza delle norme uniformemente dettate a tutela, e dell’iniziativa dei gestori preordinata all’installazione dei relativi impianti, e di tutti gli altri interessi coinvolti; dal che la conclusione per la quale, l’assenza di uno degli elementi nel complesso richiesti, costituisce di per sé ragione sufficiente a giustificare l’intervento ora contestato.

6 La ricorrente ha poi dedotto la violazione della norma del regolamento edilizio comunale inapplicabile, perché relativa ad interventi diversi dall’installazione di un impianto di telefonia mobile. Anche tale motivo va respinto, potendosi sinteticamente opporre che, la determina accorda rilevanza anche ad una vicenda interna alla formazione del titolo previsto dal codice delle comunicazioni quindi a ragioni che non sono state, in base alle superiori conclusioni, ritenute illegittime.

7 Infondato è infine l’ultimo e subordinato motivo di illegittimità della norma regolamentare, argomentato con riferimento al divieto per gli enti locali di adottare misure comunque interessanti la cd. radioprotezione. Tale esito va ricondotto a quanto già esposto vale a dire al rilievo, assunto nella vicenda, dell’insussistenza delle condizioni per la formazione del silenzio assenso.

8 Il ricorso deve esser pertanto respinto. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, secondo le indicazioni e per l’ammontare di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna T.I. S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila,00), di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento,00) a favore del comune di Frosinone ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), in parti uguali, a favore degli interventori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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