Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-06-2011, n. 22195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con provvedimento del 25 marzo 2009, il Tribunale di Trani ha revocato il decreto di ammissione di B.A. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, emesso dallo stesso tribunale, il 24 gennaio 2008, nell’ambito del procedimento penale n. 577/07.

Secondo quanto è dato di apprendere dagli atti, la revoca è intervenuta d’ufficio, a seguito di una riconsiderazione, da parte del tribunale, della sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio.

Avverso tale provvedimento viene proposto ricorso per cassazione, con il quale sono dedotti i vizi di violazione di legge e di motivazione.

2 – Va, preliminarmente, rilevato che erroneamente è stata ritenuta la competenza di questa Corte a provvedere al controllo di legittimità del provvedimento impugnato. In realtà, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 pur come sostituito dal 30 giugno 2005, n. 115, art. 9 bis convertito nella L. 17 agosto 2005, n. 168, prevede che, contro il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al predetto beneficio, possa proporsi ricorso per cassazione solo nell’ipotesi di revoca disposta su specifica richiesta dell’ufficio finanziario competente, non anche di revoca disposta dal giudice in sede di verifica della permanenza delle condizioni previste dalla legge per la concessione del beneficio. In tal caso, escluso il ricorso per cassazione, l’interessato deve proporre ricorso, ex art. 99 del predetto D.P.R., al presidente dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di revoca (Cass. SU n. 36168/04); nel caso di specie, al presidente del Tribunale di Trani.

L’impugnazione in questione può, tuttavia, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, essere qualificata come ricorso ex art. 99 del citato D.P.R., con conseguente trasmissione della stessa al presidente del predetto tribunale per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Trani per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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