Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-06-2011, n. 22121 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – L.R. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, del 18 giugno 2010, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del tribunale della stessa città, del 1 febbraio 2010 – che lo ha ritenuto colpevole dei delitti: A) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (per avere detenuto nell’abitazione gr. 0,428 di eroina, con 30 milligrammi di diacetilmorfina e gr. 0,8612 di hashish, con 40 milligrammi di THC, oltre a sostanze da taglio, un frullatore, due bilancini di precisione su uno dei quali sono state rinvenute tracce di cocaina e di tetracaina), B) di detenzione illegale di una pistola cal. 7,65 e relative munizioni- avendo tuttavia ridotto la pena inflitta dal primo giudice, previo riconoscimento della continuazione tra i delitti contestati.

Deduce il ricorrente l’erronea applicazione del cit. D.P.R., art. 73, in relazione all’esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta (inferiore al limite massimo consentito dal D.M. 11 aprile 2006, seppur superiore al limite medio giornaliero) che, si sostiene nel ricorso, sarebbe insufficiente ad integrare la fattispecie contestata. Ritiene, in particolare, il ricorrente che il fatto contestato non assume rilievo penale poichè a tal fine sarebbe stato necessario che fossero stati superati, non solo i limiti della dose media giornaliera, ma anche quelli massimi previsti nel citato DM; il mancato superamento dei limiti massimi e la condizione di tossicodipendente dell’imputato autorizzerebbero a ritenere che la droga in sequestro fosse destinata solo al consumo personale.

2- Il ricorso è infondato.

In realtà, premesso che, secondo il condivisibile principio affermato da questa Corte: "il reato di cessione di sostanze stupefacenti è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore" (Cass. n.21814/10), occorre rilevare che, nel caso di specie, i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione secondo cui la droga rinvenuta nell’abitazione dell’imputato – recidivo specifico, reiterato infraquinquennale- era destinata al consumo di terzi, per il rinvenimento, nello stesso contesto abitativo, oltre che di oggetti utilizzati per la confezione delle dosi (bilancini e sostanze da taglio), anche di stupefacente di diversa tipologia (eroina ed hashish). E’ stata poi legittimamente ritenuta significativa, in direzione di un consumo non (solo) personale della droga, la presenza, su uno dei due bilancini di precisione, di tracce di una terza sostanza stupefacente (cocaina), ed addirittura di una pistola, pure legittimamente accostata dalla corte territoriale alle attività di cessione a terzi della droga, in quanto rispondente ad esigenze di difesa connesse con contatti con personaggi dalla variegata ed incerta personalità.

La sentenza non presenta i vizi dedotti, di guisa che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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